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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2024, n. 36187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36187 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) IM NI, nato a [...] il [...], 2) CA RI, nata a [...] il [...], avverso il decreto del 03/03/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
4)- Penale Sent. Sez. 2 Num. 36187 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/06/2024 lette le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositate nell'interesse dei ricorrenti dal loro comune difensore, Avv. Sandro Furfaro, con le quali si insiste nell'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, parzialmente riformando il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 2 febbraio 2022: - ha revocato, per difetto di attualità, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di IM NI;
- ha revocato la confisca con riguardo ad alcuni beni specificamente indicati come intestati ai ricorrenti e ad altri terzi interessati non impugnanti in questa sede, disponendone la restituzione agli aventi diritto;
- ha confermato la confisca disposta in primo grado e relativa ad ulteriori beni riconducibili ai ricorrenti, costituiti, quanto a IM NI, da società, orologi di lusso e strumenti finanziari e, quanto a CA RI, da terreni edificabili e strumenti finanziari. 2. Ricorrono per cassazione, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti, IM NI, nella qualità di proposto e CA RI, coniuge del primo, quale terza interessata. 2.1. NI IM deduce: 1) violazione di legge in ordine al giudizio di pericolosità sociale. I. La Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la pericolosità sociale cosiddetta "generica" del ricorrente in modo confuso, non avendo saputo datarla se non in termini generici ("dal 1997 a chissà quando") ed utilizzando soltanto due condanne per tre truffe commesse nel 1997 e nel 1999, nonché violazioni finanziarie realizzatesi nel 2003, 2004 e 2005, dalle quali, tuttavia, il ricorrente era stato assolto, contraddicendosi anche nel riconoscere l'effettività e operatività lecite di alcune società riferibili al proposto nel periodo 2003-2005 (fg. 4 del ricorso). Ne conseguirebbe che il periodo di tempo compreso tra il 2000 e il 2011, sarebbe rimasto privo di dati di riferimento idonei a sostenere il giudizio di pericolosità sociale, posto che i primi delitti contestati al proposto erano quelli oggetto del procedimento "MA", che consistono in delitti di trasferimento fraudolento di valori riferiti a condotte commesse nel 2011. Per il che, risulterebbe l'assenza "di quella abitualità delittuosa produttiva di utili che costituisce l'ubi consistam della fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011" (fg. 5 del ricorso); 2 II. violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. N. 159 del 2011 per insussistenza della fattispecie. Il ricorrente, infatti, non risulta avere subito condanne per associazione mafiosa, neanche a titolo di concorso esterno;
il decreto impugnato avrebbe richiamato erroneamente una decisione cautelare emessa nell'ambito del procedimento "MA", laddove era stata esclusa, rispetto ai reati in quella sede contestati, non l'ipotesi di reato, mai contestata, di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen., bensì l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, anche tenuto conto del dichiarato dei collaboratori di giustizia e di un testimone di polizia giudiziaria. Sicchè mancherebbe il presupposto di applicabilità della fattispecie, rappresentato dal fatto di essere "indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa" (fg. 12 del ricorso); III. violazione di legge per la mancata individuazione di reati significativi ai fini della sussistenza della pericolosità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011; 2) violazione di legge in ordine alla confisca delle società. I. Il decreto avrebbe violato l'art. 23 cl.lgs. n. 159 del 2011 non avendo citato, quale terzo interessato, il titolare della presunta diramazione nazionale della società B-Milijon Trgovina in Soritve D.o.o. di diritto sloveno. Il proposto, infatti, sarebbe estraneo a tale compagine e la citazione del terzo interessato sarebbe stata necessaria "per stabilire gli effettivi rapporti tra il proposto e la società slovena e, conseguentemente, accertare se davvero il medesimo proposto gestisse - e a che titolo - una diramazione.., operante in Italia in piena autonomia" (fg. 14 del ricorso). La società di cui si discute non solo non sarebbe stata una società "cartiera" ma avrebbe intrattenuto con il proposto soltanto rapporti leciti di natura negoziale, senza assunzione di alcun ruolo del proposto in seno alla società; II. Il provvedimento impugnato avrebbe violato anche l'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Si censura il giudizio in ordine al carattere fittizio della società slovena prima detta e delle sua diramazione italiana oggetto di confisca, ritenendo irrilevanti alcune considerazioni del decreto sul possesso delle chiavi della società da parte di terzo estraneo (la dottoressa Ivana). Il provvedimento impugnato non avrebbe preso in considerazione la relazione tecnica dello studio "Devetak" che "comprovava come la società fosse esistente ed operativa, occupandosi di commercio e stoccaggio di merce e pagando le tasse in Slovenia. In ordine alla società Italian Trade s.r.l. la sua natura effettiva e non fittizia sarebbe dimostrata da quanto sostenuto dal proposto nella memoria datata 3 24.2.2023, secondo cui tale società non aveva mai intrattenuto rapporti con altre compagini (Pugliano Petroli s.r.l. e Rush Internazionale s.r.I.) non facenti parte del ritenuto "sistema IM", come dimostrato dalla sua costituzione in epoca successiva (2017) alla cancellazione dal registro delle imprese della Rush Internazionale s.r.1.. La Italian Trade s.r.l. era stata costituita con capitali di provenienza lecita in quanto detenuta interamente da altra società di diritto croato, riconducibile al proposto, la Nobilis Metallis D.o.o. risultata estranea a qualunque contesto criminale e con le cui risorse, prima sequestrate e poi restituite al ricorrente, era stata costituita la Italian Trade s.r.I., come da relazione dell'avvocato croato Milan Markis, circostanze delle quali il decreto impugnato si sarebbe disinteressato. 2.2. RI CA deduce: 1) violazione di legge per assenza dei presupposti per la confisca dei terreni intestati alla ricorrente. Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da motivazione apparente in quanto avrebbe ignorato le allegazioni e deduzioni difensive, volte a dimostrare la legittimità degli acquisti dei beni. La ricorrente contesta la sussistenza della pericolosità sociale del proposto correlata all'epoca di acquisto dei beni e la sua sproporzione tra il reddito dichiarato o l'attività economica svolta dalla ricorrente, anche non fiscalmente dichiarata. I coniugi IM-CA avrebbero avuto un reddito congruo negli anni 2006- 2008 ed anche in epoca precedente e successiva, proveniente da attività lecita, attraverso cui sono stati acquistati i terreni. Tanto sarebbe stato affermato dai consulenti tecnici della ricorrente, le cui conclusioni, ignorate dal decreto, sono sintetizzate ai fgg. 9 e segg. del ricorso, avuto riguardo alla prova che il proposto avesse lecitamente operato con le sue società NI IM s.a.s., RR s.a.s. e IM s.r.1., espressamente ritenute operative dallo stesso decreto e non mere "cartiere". CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi in parte manifestamente infondati ed in parte generici. 1. IM NI. 1.1. Quanto ai motivi con i quali si censura il giudizio di pericolosità sociale generica e qualificata, deve ritenersi, preliminarmente, che il ricorrente ha interesse ad impugnare il decreto della Corte di appello sebbene esso non abbia ritenuto attuale la sua pericolosità da epoca successiva al 2017. 4 Infatti, il giudizio di sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, espresso dalla Corte di appello e riferito ad epoca decorrente dal 1997-1999 fino al 2017, senza soluzione di continuità, è alla base e si coniuga con la confisca patrimoniale dei beni ritenuti riconducibili al proposto. In punto di diritto, si ricordi che la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene (La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile). (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli). Ciò posto, i motivi si rivelano generici rispetto all'ampia motivazione adottata dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato, ai fini di supportare il giudizio di pericolosità generica e qualificata del proposto, a partire dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo e fino al 2017, sentenze irrevocabili per truffa e ricettazione intervenute tra il 1997 ed il 2002, sentenze per violazioni fiscali intervenute tra il 2001 ed il 2005 (reati dichiarati prescritti ma con accertamento del fatto idoneo a renderne legittimo l'uso in materia di prevenzione;
sul punto, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496), deferimenti di polizia, avvisi orali, procedimenti penali in corso attestanti contestazioni per ripetuti e numerosi reati, commessi tra il 2011 ed il 2015, di trasferimento fraudolento di valori, reati tributari, abusiva attività di credito, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego, porto d'armi abusivo, usura, dichiarazioni di collaboratori di giustizia successive agli accertamenti inerenti ai processi in corso, attestanti il fatto che il ricorrente, a riprova della sua escalation criminale, fosse soggetto collegato con ambienti della criminalità organizzata calabrese con i quali ed in favore dei quali ripuliva denaro. Di tanto, il ricorso non dà contezza, limitandosi a citare solo alcuni aspetti dell'ampia ricostruzione effettuata, che risulta esente da violazioni di legge. Si ricordi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi 5 deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci;
sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. 1.2. Del pari, sono inammissibili i motivi di ricorso inerenti alla confisca patrimoniale, che riguardano, a fronte di una più vasta gamma di beni colpiti dal provvedimento ablativo confermato dalla Corte di appello, soltanto le società B Milijon D.o.o. di diritto sloveno e la Italian Trade s.r.l.. 1.2.1. Quanto alla prima compagine, il ricorrente tende ad escludere di avere avuto un ruolo in essa, ad onta di quanto affermato a fg. 93 del decreto impugnato, secondo cui, dalle comunicazioni pervenute dalla Slovenia, egli era il rappresentante legale della società e, dagli atti del procedimento penale cosiddetto MA, ne aveva la gestione. Il ricorso sorvola del tutto anche sul carattere illecito di tale società, ritenuto dalla Corte attraverso l'esame di accertamenti documentali provenienti dalla Unità d'Informazione Finanziaria e da tutta la congerie di elementi tratti dal procedimento penale MA (anche di tipo captativo), che vedeva siffatta compagine al centro, insieme ad altre, di un sistema, facente capo al proposto, siccome volto alla commissione di reati fiscali e di riciclaggio (cfr. fgg. 92-98, 100). Ne consegue che, in presenza di tale costrutto motivazionale, non si rileva alcuna violazione di legge e risulta sterile il generico tentativo difensivo di sostenere l'estraneità del ricorrente alla società, dal che ne deriverebbe la questione dell'eventuale mancanza di interesse al ricorso, che può essere tralasciata. 1.2.2. Quanto alla società Italian Trade s.r.I., il ricorrente non ha negato la riconducibilità di essa alla sua sfera di interessi, tuttavia evitando di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato contenuta ai fgg. 98-102 del decreto, laddove la Corte ha messo in luce, anche in questo caso, l'inserimento della società nel sistema illecito facente capo al proposto, ben al di là dei soli rapporti tra tale compagine e altra società a lui riferibile e non operativa (la Rush Internazionale). E' stata, in particolare, affrontata e superata, con ampie argomentazioni, l'ipotesi che tale società fosse stata alimentata da fonti lecite, in quanto, per ciò che è stato evidenziato a fg. 101 del decreto, anche la società (Nobilis Metallis) dalla quale era provenuto il capitale servito per costituire la Italian Trade s.r.I., era inserita nel circuito illecito più volte descritto di false fatturazioni, rilevabile anche da una intercettazione citata dalla Corte di appello. 6 La motivazione è congrua e non apparente e le deduzioni del ricorrente non ineriscono ad alcuna violazione di legge. 2. CA RI. 2.1. La ricorrente, quale terza interessata, ha censurato esclusivamente la confisca di due appezzamenti di terreno di modesta estensione acquistati con provviste versate nel 2006 e nel 2007, anni rispetto ai quali andavano calcolate le potenzialità reddituali dei coniugi IM-CA tenendo conto delle consistenze rivenienti dalle società dello IM escluse dal novero di quelle illecitamente gestite o alimentate, secondo quanto sintetizzato, per stessa ammissione della Corte di appello, a fg. 117 del decreto (circostanza che radica l'interesse della ricorrente a ricorrere richiamando aspetti a sé favorevoli inerenti alla ricostruzione della pericolosità del marito). La motivazione sul punto, offerta dal Tribunale a fg. 118 del provvedimento impugnato, non può dirsi meramente apparente, avendo richiamato anche la consulenza difensiva e gli accertamenti sulla condizione reddituale dei coniugi all'epoca degli acquisti. Al più potrebbe trattarsi di motivazione affetta da vizi di contraddittorietà con quanto affermato dal Tribunale alla pagina precedente ed evidenziato in ricorso sempre con riferimento ai calcoli delle voci formanti il reddito dei coniugi, non deducibili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
4)- Penale Sent. Sez. 2 Num. 36187 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/06/2024 lette le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, depositate nell'interesse dei ricorrenti dal loro comune difensore, Avv. Sandro Furfaro, con le quali si insiste nell'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, parzialmente riformando il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 2 febbraio 2022: - ha revocato, per difetto di attualità, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di IM NI;
- ha revocato la confisca con riguardo ad alcuni beni specificamente indicati come intestati ai ricorrenti e ad altri terzi interessati non impugnanti in questa sede, disponendone la restituzione agli aventi diritto;
- ha confermato la confisca disposta in primo grado e relativa ad ulteriori beni riconducibili ai ricorrenti, costituiti, quanto a IM NI, da società, orologi di lusso e strumenti finanziari e, quanto a CA RI, da terreni edificabili e strumenti finanziari. 2. Ricorrono per cassazione, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti, IM NI, nella qualità di proposto e CA RI, coniuge del primo, quale terza interessata. 2.1. NI IM deduce: 1) violazione di legge in ordine al giudizio di pericolosità sociale. I. La Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la pericolosità sociale cosiddetta "generica" del ricorrente in modo confuso, non avendo saputo datarla se non in termini generici ("dal 1997 a chissà quando") ed utilizzando soltanto due condanne per tre truffe commesse nel 1997 e nel 1999, nonché violazioni finanziarie realizzatesi nel 2003, 2004 e 2005, dalle quali, tuttavia, il ricorrente era stato assolto, contraddicendosi anche nel riconoscere l'effettività e operatività lecite di alcune società riferibili al proposto nel periodo 2003-2005 (fg. 4 del ricorso). Ne conseguirebbe che il periodo di tempo compreso tra il 2000 e il 2011, sarebbe rimasto privo di dati di riferimento idonei a sostenere il giudizio di pericolosità sociale, posto che i primi delitti contestati al proposto erano quelli oggetto del procedimento "MA", che consistono in delitti di trasferimento fraudolento di valori riferiti a condotte commesse nel 2011. Per il che, risulterebbe l'assenza "di quella abitualità delittuosa produttiva di utili che costituisce l'ubi consistam della fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011" (fg. 5 del ricorso); 2 II. violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. N. 159 del 2011 per insussistenza della fattispecie. Il ricorrente, infatti, non risulta avere subito condanne per associazione mafiosa, neanche a titolo di concorso esterno;
il decreto impugnato avrebbe richiamato erroneamente una decisione cautelare emessa nell'ambito del procedimento "MA", laddove era stata esclusa, rispetto ai reati in quella sede contestati, non l'ipotesi di reato, mai contestata, di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen., bensì l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, anche tenuto conto del dichiarato dei collaboratori di giustizia e di un testimone di polizia giudiziaria. Sicchè mancherebbe il presupposto di applicabilità della fattispecie, rappresentato dal fatto di essere "indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa" (fg. 12 del ricorso); III. violazione di legge per la mancata individuazione di reati significativi ai fini della sussistenza della pericolosità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011; 2) violazione di legge in ordine alla confisca delle società. I. Il decreto avrebbe violato l'art. 23 cl.lgs. n. 159 del 2011 non avendo citato, quale terzo interessato, il titolare della presunta diramazione nazionale della società B-Milijon Trgovina in Soritve D.o.o. di diritto sloveno. Il proposto, infatti, sarebbe estraneo a tale compagine e la citazione del terzo interessato sarebbe stata necessaria "per stabilire gli effettivi rapporti tra il proposto e la società slovena e, conseguentemente, accertare se davvero il medesimo proposto gestisse - e a che titolo - una diramazione.., operante in Italia in piena autonomia" (fg. 14 del ricorso). La società di cui si discute non solo non sarebbe stata una società "cartiera" ma avrebbe intrattenuto con il proposto soltanto rapporti leciti di natura negoziale, senza assunzione di alcun ruolo del proposto in seno alla società; II. Il provvedimento impugnato avrebbe violato anche l'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Si censura il giudizio in ordine al carattere fittizio della società slovena prima detta e delle sua diramazione italiana oggetto di confisca, ritenendo irrilevanti alcune considerazioni del decreto sul possesso delle chiavi della società da parte di terzo estraneo (la dottoressa Ivana). Il provvedimento impugnato non avrebbe preso in considerazione la relazione tecnica dello studio "Devetak" che "comprovava come la società fosse esistente ed operativa, occupandosi di commercio e stoccaggio di merce e pagando le tasse in Slovenia. In ordine alla società Italian Trade s.r.l. la sua natura effettiva e non fittizia sarebbe dimostrata da quanto sostenuto dal proposto nella memoria datata 3 24.2.2023, secondo cui tale società non aveva mai intrattenuto rapporti con altre compagini (Pugliano Petroli s.r.l. e Rush Internazionale s.r.I.) non facenti parte del ritenuto "sistema IM", come dimostrato dalla sua costituzione in epoca successiva (2017) alla cancellazione dal registro delle imprese della Rush Internazionale s.r.1.. La Italian Trade s.r.l. era stata costituita con capitali di provenienza lecita in quanto detenuta interamente da altra società di diritto croato, riconducibile al proposto, la Nobilis Metallis D.o.o. risultata estranea a qualunque contesto criminale e con le cui risorse, prima sequestrate e poi restituite al ricorrente, era stata costituita la Italian Trade s.r.I., come da relazione dell'avvocato croato Milan Markis, circostanze delle quali il decreto impugnato si sarebbe disinteressato. 2.2. RI CA deduce: 1) violazione di legge per assenza dei presupposti per la confisca dei terreni intestati alla ricorrente. Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da motivazione apparente in quanto avrebbe ignorato le allegazioni e deduzioni difensive, volte a dimostrare la legittimità degli acquisti dei beni. La ricorrente contesta la sussistenza della pericolosità sociale del proposto correlata all'epoca di acquisto dei beni e la sua sproporzione tra il reddito dichiarato o l'attività economica svolta dalla ricorrente, anche non fiscalmente dichiarata. I coniugi IM-CA avrebbero avuto un reddito congruo negli anni 2006- 2008 ed anche in epoca precedente e successiva, proveniente da attività lecita, attraverso cui sono stati acquistati i terreni. Tanto sarebbe stato affermato dai consulenti tecnici della ricorrente, le cui conclusioni, ignorate dal decreto, sono sintetizzate ai fgg. 9 e segg. del ricorso, avuto riguardo alla prova che il proposto avesse lecitamente operato con le sue società NI IM s.a.s., RR s.a.s. e IM s.r.1., espressamente ritenute operative dallo stesso decreto e non mere "cartiere". CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi in parte manifestamente infondati ed in parte generici. 1. IM NI. 1.1. Quanto ai motivi con i quali si censura il giudizio di pericolosità sociale generica e qualificata, deve ritenersi, preliminarmente, che il ricorrente ha interesse ad impugnare il decreto della Corte di appello sebbene esso non abbia ritenuto attuale la sua pericolosità da epoca successiva al 2017. 4 Infatti, il giudizio di sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, espresso dalla Corte di appello e riferito ad epoca decorrente dal 1997-1999 fino al 2017, senza soluzione di continuità, è alla base e si coniuga con la confisca patrimoniale dei beni ritenuti riconducibili al proposto. In punto di diritto, si ricordi che la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene (La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile). (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli). Ciò posto, i motivi si rivelano generici rispetto all'ampia motivazione adottata dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato, ai fini di supportare il giudizio di pericolosità generica e qualificata del proposto, a partire dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo e fino al 2017, sentenze irrevocabili per truffa e ricettazione intervenute tra il 1997 ed il 2002, sentenze per violazioni fiscali intervenute tra il 2001 ed il 2005 (reati dichiarati prescritti ma con accertamento del fatto idoneo a renderne legittimo l'uso in materia di prevenzione;
sul punto, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496), deferimenti di polizia, avvisi orali, procedimenti penali in corso attestanti contestazioni per ripetuti e numerosi reati, commessi tra il 2011 ed il 2015, di trasferimento fraudolento di valori, reati tributari, abusiva attività di credito, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego, porto d'armi abusivo, usura, dichiarazioni di collaboratori di giustizia successive agli accertamenti inerenti ai processi in corso, attestanti il fatto che il ricorrente, a riprova della sua escalation criminale, fosse soggetto collegato con ambienti della criminalità organizzata calabrese con i quali ed in favore dei quali ripuliva denaro. Di tanto, il ricorso non dà contezza, limitandosi a citare solo alcuni aspetti dell'ampia ricostruzione effettuata, che risulta esente da violazioni di legge. Si ricordi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi 5 deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci;
sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. 1.2. Del pari, sono inammissibili i motivi di ricorso inerenti alla confisca patrimoniale, che riguardano, a fronte di una più vasta gamma di beni colpiti dal provvedimento ablativo confermato dalla Corte di appello, soltanto le società B Milijon D.o.o. di diritto sloveno e la Italian Trade s.r.l.. 1.2.1. Quanto alla prima compagine, il ricorrente tende ad escludere di avere avuto un ruolo in essa, ad onta di quanto affermato a fg. 93 del decreto impugnato, secondo cui, dalle comunicazioni pervenute dalla Slovenia, egli era il rappresentante legale della società e, dagli atti del procedimento penale cosiddetto MA, ne aveva la gestione. Il ricorso sorvola del tutto anche sul carattere illecito di tale società, ritenuto dalla Corte attraverso l'esame di accertamenti documentali provenienti dalla Unità d'Informazione Finanziaria e da tutta la congerie di elementi tratti dal procedimento penale MA (anche di tipo captativo), che vedeva siffatta compagine al centro, insieme ad altre, di un sistema, facente capo al proposto, siccome volto alla commissione di reati fiscali e di riciclaggio (cfr. fgg. 92-98, 100). Ne consegue che, in presenza di tale costrutto motivazionale, non si rileva alcuna violazione di legge e risulta sterile il generico tentativo difensivo di sostenere l'estraneità del ricorrente alla società, dal che ne deriverebbe la questione dell'eventuale mancanza di interesse al ricorso, che può essere tralasciata. 1.2.2. Quanto alla società Italian Trade s.r.I., il ricorrente non ha negato la riconducibilità di essa alla sua sfera di interessi, tuttavia evitando di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato contenuta ai fgg. 98-102 del decreto, laddove la Corte ha messo in luce, anche in questo caso, l'inserimento della società nel sistema illecito facente capo al proposto, ben al di là dei soli rapporti tra tale compagine e altra società a lui riferibile e non operativa (la Rush Internazionale). E' stata, in particolare, affrontata e superata, con ampie argomentazioni, l'ipotesi che tale società fosse stata alimentata da fonti lecite, in quanto, per ciò che è stato evidenziato a fg. 101 del decreto, anche la società (Nobilis Metallis) dalla quale era provenuto il capitale servito per costituire la Italian Trade s.r.I., era inserita nel circuito illecito più volte descritto di false fatturazioni, rilevabile anche da una intercettazione citata dalla Corte di appello. 6 La motivazione è congrua e non apparente e le deduzioni del ricorrente non ineriscono ad alcuna violazione di legge. 2. CA RI. 2.1. La ricorrente, quale terza interessata, ha censurato esclusivamente la confisca di due appezzamenti di terreno di modesta estensione acquistati con provviste versate nel 2006 e nel 2007, anni rispetto ai quali andavano calcolate le potenzialità reddituali dei coniugi IM-CA tenendo conto delle consistenze rivenienti dalle società dello IM escluse dal novero di quelle illecitamente gestite o alimentate, secondo quanto sintetizzato, per stessa ammissione della Corte di appello, a fg. 117 del decreto (circostanza che radica l'interesse della ricorrente a ricorrere richiamando aspetti a sé favorevoli inerenti alla ricostruzione della pericolosità del marito). La motivazione sul punto, offerta dal Tribunale a fg. 118 del provvedimento impugnato, non può dirsi meramente apparente, avendo richiamato anche la consulenza difensiva e gli accertamenti sulla condizione reddituale dei coniugi all'epoca degli acquisti. Al più potrebbe trattarsi di motivazione affetta da vizi di contraddittorietà con quanto affermato dal Tribunale alla pagina precedente ed evidenziato in ricorso sempre con riferimento ai calcoli delle voci formanti il reddito dei coniugi, non deducibili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024.