Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 62576 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA N. 62576 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N O I C A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T Oggetto S I BU TRIA1/03 G E I S V E S 3 I M 1 0 SEZI. D Tributaria A . A 3 D Composta dagli 1 .mi Sigg 7 Magistrati: E 1 T 3 N 3 E . S tt. Giovanni PAOLINI Presidente N E R.G.N. 22117/9 Dott. Stefano MONACT - Consiglier Czon. 3100 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERC Consigliere Ud.23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: MINISTERO DELLE IN , in persona del Ministro pro tempore, domiciliatc in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, сле 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF DISTRETTUALE II DD NOVARA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta o difende ope legis: 1 ricorrente - 2002 2310
contro
CO MA STEFANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1 CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato BERTAGGIA LORENZO, giusta procura in calce;
- controricorrente Commissioneavverso la sentenza n. 353/97 della tributaria regionale di TORINO, depositata il 04/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il resistente, l'Avvocato BERTAGGIA, che ha chiesto i rigetto del ricorso o l'inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Novara notificava a NT IA EF un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione per l'anno 1982 il reddito d'impresa alla stessa NT attribuito per la svolta attività di gestione,unitamente al fratello, di un'edicola per la rivendita di giornali. La ricorrente non ricorreva avverso tale avviso di accertamento. L'Ufficio, in considerazione della mancata opposizione l'Ilor accertate e quindi all'accertamento,iscriveva a ruolo l'Irpef notificava alla NT una cartella esattoriale seguita, poi,da un avviso di Inora. [ ricorsi proposti dalla NT avverso tali atti,riuniti, venivano accolti daila Commissione Tributaria di primo grado di Novara con decisione n.412/02/95. L'appello dell'Ufficio impositore contro l'indicata decisione - appello con il quale si deduceva preliminarmente la inammissibilità del ricorso per essere la pretesa erariale divenuta definitiva in conseguenza della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento veniva rigettato dalla - Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n.353/27/1997 depositata il 4.11.1997 sul rilievo che la NT nel 1982 aveva svolto attività di lavoro dipendente ed era rimasta estranea all'attività aziendale,svolta esclusivamente dal fratello,cui la azienda stessa era stata ceduta con scrittura di compravendita acquisita agli atti. Ricorrono per cassazione,congiuntamente, il Ministero delle Finanze e l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Novara deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art.36 D.Lgs.vo 546/1992 nonchè da 49 a 61 del medesimo D.Lgs.vo inoltre,violazione e falsa applicazione dell' art.16 DPR 636/1972, degli artt. 19,20 e 21 D.Lgs.vo 546/1992 nonché degli artt 2697 e 2727 - 2729 c.c.; ancora,motivazione omessa,insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia e precisamente in ordine alla questione della inammissibilità dei ricorsi per mancata impugnazione dell'atto presupposto. Si è costituita e resiste con controricorso la contribuente. Motivi della decisione Le censure sono fondate. Risulta dalla sentenza impugnata che l'Ufficio ebbe,in sede di appello,a censurare la decisione di prime cure per non avere la CT rilevato la inammissibilità dei ricorsi,attesa la mancata impugnativa dell'avviso di accertamento, pur regolarmente notificato. Osserva la Corte che sul punto effettivamente la CTR non si è formalmente pronunciata, sicchè la relativa questione deve ritenersi implicitamente rigettata,avuto riguardo al fatto che la stessa CTR sostanzialmente - richiamandosi alle argomentazioni addotte dai Giudici di primo grado - ha provveduto nel merito,ritenendo che la contribuente nell'anno in esame era estranea all'attività aziendale". Senonché l'implicito rigetto dell'eccezione di inammissibilità dei ricorsi è frutto di evidente errore di diritto. Invero ai sensi dell'art. 16 comma terzo DPR 636/1972 - applicabile nella specie ratione temporis - il ricorso contro "il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi foro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione dell'imposta o del provvedimento che irroga la sanzione". -La chiarezza del dettato legislativo non consente all'interprete ove ricorra la situazione di fatto prevista dalla menzionata disposizione di introdurre - eccezioni alla regola così fissata,come invece assume la difesa della NT che vorrebbe la regola non operativa in caso di inesistenza dell'obbligazione tributaria per mancanza del reddito imponibile. In realtà, l'autonomia di ciascun atto impositivo – tra quelli tassativamente indicati nel primo comma dell'art.16 citato impone al contribuente di contestare specificamente ciascun atto della serie procedimentale, avente una propria finalità ben distinta da quella dell'atto ad esso successivo. Pertanto, la CTR ha errato nel non rilevare che la NT, avendo omesso d' impugnare l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione un reddito d'impresa minore non dichiarato),non avrebbe potuto "recuperare" tale impugnazione deducendo l'inesistenza in tutto o in parte della obbligazione tributaria in sede di ricorso contro la cartella di pagamento( che porta a conoscenza dell'interessato l'avvenuta iscrizione a ruolo del tributo) e l'avviso di mora(che assume la funzione del precetto nell'esecuzione ); ed ha altresi errato nel rigettare l'appello dell'Ufficio ml 3 all'esito di un esame del merito,invece precluso dalla definitività dell'accertamento. In altri termini, Giudici di appello non hanno tenuto conto che per effetto della mancata impugnazione dell'atto presupposto,l'esistenza del reddito d'impresa minore a carico della NT per l'anno 1982 era divenuta incontrovertibile,sicchè la cartella di pagamento e l'avviso di mora avrebbero potuto essere impugnati soltanto per motivi attinenti a vizi loro propri. Il che,come è pacífico,non è avvenuto,essendo stata dedotta dalla contribuente la nullità di tali atti solo in relazione alla assunta inesistenza del reddito tassabile. Il ricorso deve essere dunque accolto e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata. Peraltro,non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la cansa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma primo cpc. Ritiene la Corte,avuto riguardo alle ragioni dell'accoglimento del presente ricorso,che le stesse da intendersi qui richiamate, giustifichino la - declaratoria di inammissibilità dei ricorsi della contribuente, introduttivi del giudizio innanzi alla Commissione tributaria. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararne la integrale compensazione. 오..
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibili i ricorsi introduttivi della contribuente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Villen Joshi Amable G IL CA DEPL Ariable Соль Oggi 30.GEN 2003 E N O I Z A I A 3 R I . T 1 A N / S T 1 I - / C U 0 B E 3 B I D . L R R L . A P T A . D . D B E L A E A T T I D N 1 R I E S 3 E S 1 N E T E . S A N I A M -5-