Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17740 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA4 0/0 2 ANOL DELPPOLAI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Assicurazione infortuni. SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento polizza ad incaricato dell' Agente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17980/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ennio MALZONE Consigliere Cron.41703 Dott. Giovanni AT PETTI - Rel. Consigliere Rep. 4750 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Ud. 04/07/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CAPOTOSTI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente J
contro
ROCCO: UC IA E ER UC domiciliati in ROMA VIA G G DOMENICO, elettivamente BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato IA TERESA SAVINO, che li difende, giusta delega in atti;
2002
- controricorrenti -
1503 avverso la sentenza n. 582/99 della Corte d'Appello di 1 M ROMA, Sezione III Civile, emessa il 15/02/99 e depositata il 25/02/99 (R.G. 1619/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AT PETTI;
udito l'Avvocato Lorenzo CAPOTOSTI;
udito l'Avvocato M. Teresa SAVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del giorno 11 dicembre 1987 il signor AR CC, nella veste di assicurato contro infortuni, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Frosi- none, l'impresa assicuratrice Assitalia, e ne ha chie- sto la condanna al pagamento del danno assicurato dalla polizza infortuni, e verificatosi in data 10 gennaio 1987. L'assicurazione si è costituita ed ha contestato di dover adempiere al pagamento del rischio assicurato, assumendo che la rata del premio risultava pagata il 13 gennaio 1987 successivamente al sinistro. La lite era istruita con prove documentali, e con sentenza 621/96. Il Tribunale rigettava la domanda attrice, rilevan- 2 3 do che il pagamento del premio era avvenuto dopo il. Sinistro e che l'assicurato non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare la tempestività del pagamento del premio. Contro la decisione ha proposto appello l'assicura- che chiedeva la riforma della decisione, in parti- to, colare osservando di aver pagato la prima rata conte- stualmente alla sottoscrizione del contratto e di aver corrisposto le somme a mani di LE CE, che si era presentato come persona addetta dall'agenzia al- la ricezione delle somme ed alla sottoscrizione della polizza. L'impresa chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza depositata il 25 febbraio 1999 la Cor- te di appello di Roma così decideva: a. accoglie l'appello e condanna l'Assitalia al pagamento della somma di lire 86.080.000 con gli inte- ressi legali come indicato in motivazione;
condanna l'impresa al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio. In particolare la Corte considerava valido il paga- mento della rata nelle mani del LE, che all'appa- renza agiva come incaricato dell'Agenzia; riteneva per- tanto tempestivo il pagamento ed anteriore all'evento di danno assicurato. 3 з La Corte condannava l'impresa oltre i limiti del massimale, originariamente capiente, considerando la natura di credito di valore del danno reale alla perso- na, e quindi rivalutando il massimale al tempo della decisione, con gli interessi corrispettivi da ritardo e legali dalla decisione al saldo. Contro la decisione ricorre l'Assitalia deducendo due motivi di censura. Resistono, con controricorso gli eredi di Bartolo- mucci CC, e cioè IA e OM AR. Le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi. Con il primo motivo si deduce l'error in iudicando per la violazione degli artt. 1188 (destinatario del pagamento) 1189 (pagamento al creditore apparente) 1901 (mancato pagamento del premio) e 2210 (poteri dei com- messi dello imprenditore). La tesi è che il LE qualificabile come esattore di fatto 。 subagente della Agenzia di Frosinone, non rientrava nella categoria di TI'commesso dell'imprenditore" o in quella di "creditore apparente" e che pertanto non era pertinente il richia- mo all'art. 2110 cod. civile o alle altre norme erro- з neamente interpretate;
si assume che il contraente ave- 4 va l'onere di assicurarsi della veste del LE. In senso contrario si osserva che la Corte di ap- pello (ff. 5 della motivaz.) accerta in fatto la posi- zione assunta dal LE quale incaricato dell'Agen- zia, ed accerta una prassi in base alla quale l'agente predispone una polizza già firmata, accettando il paga- mento del premio nelle mani del suo incaricato, che è un missus. Il contratto pertanto, secondo questa prassi е secondo il più generale principio della buona fede nella stipula del contratto, si è perfezionato con il pagamento del premio nelle mani del missus e con la contestuale consegna della polizza. Se poi il missus si comporta infedelmente, ritar- dando la consegna del danaro, è un fatto cui il con- traente assicurato è del tutto estraneo, e tale fatto non gli è in alcun modo opponibile dall'assicuratore. L'accertamento in fatto è insindacabile in questa sede, ma nessuna delle norme sostanziali invocate ri- sulta violata. Con il secondo motivo si sostiene l'error iuris per la violazione dell'art. 1277 C.C. (debito pecuniario, interessi ). La tesi che il debito dell'assicuratore verso l'assicurato è un debito di valuta "non suscettibile di rivalutazioni monetarie, né di apprezzamenti equitati- 5 vi, né di importi aggiuntivi a titolo di danno biologi- co". Si aggiunge che il richiamo alle S U 1712/95 fatto in motivazione dalla Corte di appello, è improprio, di- sciplinando quella decisione una fattispecie di illeci- to extracontrattuale. In senso contrario si osserva che la domanda del- l'assicurato si riferiva ad una polizza infortuni, e la richiesta di ristoro o indennizzo era posta in relazio- ne all'entità dell'infortunio, e non in ragione di una somma predeterminata. La valutazione doveva essere data entro il massimale concordato ma rapportato alla gravi- tà dell'incidente ed alla entità del danno subito. Correttamente la Corte di appello ha considerato, in sede di contenzioso, l'inadempimento dell'assicura- tore come riferito ad un credito il cui valore (avendo 1'infortunio procurato un danno biologico) era stato giudizialmente accertato, e pertanto il debito dell'as- sicuratore a tale entità doveva essere equiparato, rientrando nel massimale originariamente capiente. Correttamente la Corte applica gli aumenti Istat а cc.), in tal senso titolo di maggior danno (art. 1224 correggendosi la motivazione. Il motivo presenta inoltre un profilo di inammissi- bilità, per la genericità della censura e in ordine al- 6 le norme che si assumo:10 violate e per la omessa censu- ra dei criteri di valutazione del maggior danno. Non aussiste pertanto alcun error iuris ed il pro- filo di inammissibilità prevale su quello della infon- datezza. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ri- pagamento delle del spese corrente Assitalia spa al giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- € 115,00- per spese e di € 3000,00 per gamento di e onorari di questo giudizio di cassazione. Roma 4 luglio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. воле и ли Анделофрмити DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C artista Oggi 12 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 EN IN AT CORTE SUPREMA BASSATIONE ... presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 15-1-03 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 1669 versate € 149.77 apposta in calce alla cople autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002). ORE DI CANCELLERIA oberto Ricci 7