Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 3634 /0 President03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO .N. 9221/00 Cron. 8330 Consigliere Dott. Natale RANIO - Dott. Pasquale Pl Consigliere - Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.30/10/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA presso LA CLEMENTE. CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO D'ANDREA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
-I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta2002 4252 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-1- - resistente con mandato avversO la sentenza Π. 1700/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 05/05/99 R.G.N. 44021/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso + per il rigetto del ricorso. _ + -2- PI EM conto INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31 ottobre 1990 EM ER conveniva in giudizio davanti al Pretore di Napoli l'INPS chiedendo che venisse riconosciuta la pensione di inabilità, inutilmente richiesta in via amministrativa all'Istituto convenuto. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito rigettava la domanda con sentenza in data 21 ottobre 1993. Disposte due nuove consulenze tecniche, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello del ER confermando la sentenza pretorile impugnata. Il giudice del gravame osservava che era da condividere il parere del secondo consulente tecnico dal medesimo nominato e secondo il quale le infermità riscontrate da entrambi i consulenti tecnici nominati e consistenti nella cardiopatia aortica valvolare in soggetto con buon compenso emodinamico, nella poliartrosi a modesta incidenza funzionale, nelle note di bronchite cronica, nella lieve cpatopatia cronica e nella lieve iperglicemia riducevano la capacità lavorativa di operaio svolta dall'assicurato, di anni 62, in misura non superiore al 55% e, quindi, in misura tale da non raggiungere la soglia invalidante. II ER ricorre per cassazione con due motivi. L'INPS si è costituito depositando procura ma non ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo, sostanzialmente connessi e, quindi unitariamente esaminabili, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione della legge n. 222 del 1984 nonché omessa, inadeguata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale di Napoli aveva disposto una nuova consulenza tecnica disattendendo il parere del primo consulente tecnico dal medesimo nominato e motivando in modo generico il rinnovo della consulenza tecnica con le gravi lacune riscontrate nella prima, ma senza indicare tali lacune e considerando le stesse infermità accertate dal primo consulente senza procedere a una loro 1 valutazione complessiva, cosa che aveva invece fatto il primo consulente tecnico in applicazione della legge n.222 del 1984 pervenendo a un giudizio di riduzione della capacità lavorativa avvenuto superamento della soglia dei due terzi della invalidità. I dedotti motivi non possono essere accolti. In applicazione del noto canone latino secondo cui il giudice è peritus peritorum il Tribunale non aveva alcun obbligo di giustificare l'esercizio del suo potere discrezionale concretizzatosi nella mancata condivisione del parere espresso dal primo consulente tecnico e nella nomina di altro consulente;
né era incorso in vizio di motivazione denunciabile ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per il fatto che tra le due successive, contrastanti consulenze tecniche aveva aderito al parere del consulente tecnico nominato in ultimo e richiamata la sua relazione a integrazione della offerta motivazione, (v, Cass. 18 giugno 1998 n.6106). Invero incombeva sul ricorrente dimostrare l'insufficienza, l'illogicità o il difetto di argomentazioni del parere del c.t.u. condiviso dal giudice di merito e, quindi, in via di estensione, Finsufficienza, l'illogicità o il difetto di motivazione della sentenza impugnata che aveva condiviso tale parere a esso richiamandosi. Non avendo il ricorrente assolto a tale onere,il denunziato vizio di motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi inammissibile per sua genericità a norma dell'art. 366 primo comma n. 4 c.p.c.. Pertanto il proposto ricorso, nel complesso, va rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo dispiegato l'INPS alcuna attività difensiva ripoti
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2002. II Presidente Il Consigliere extensore Matele Capitanio incenzo Abile 2 3 3 5 . N 3 7 0 - 1 C - . 1 T 1 R A E ' G L G E L R A E L S E I R L D A , O T A T I S S R I A D L O E , O R T S I Y G P E M I R A D ALCANCELLIERE E T E S 記 Galleria MAR. 2003 AWERE