Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA R.G. n° 16623/1999 Cron 25480 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. 0 9 4 7 9 /0 2 1910 LA CO SEZIONI PRIMA CIVILE Ud. 21.11.2001 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giovanni OLLA - Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE * Francesco Maria FIORETTI - Consigliere - Richiesta copia studio 6 Giuseppe SALME' rel. Soli -> dal Sig. per dirili f. 55 28 GIU 2002 GG Aniello NAPPI >> il IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COMUNE di CORCIANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Cristina 8, presso lo studio legale Gobbi, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
C.I.E.M. MINUTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Beltramelli 1/c, presso l'avv. Arnaldo Aquilino, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Taddeo, per procura speciale a margine del controricorso, cons. Giuseppe Salme 23902 1 2001 controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Perugia del 25 marzo 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 21 novembre 2001; sentito l'avv. Gobbi, con delega;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 27 aprile 1990 la società CIEM Minuti ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Perugia il comune di Corciano chiedendone la condanna al pagamento della revisione prezzi, relativa a un contratto d'appalto del 7 dicembre 1972, da quantificarsi in £. 9.065.280, come da fattura dell'11 dicembre 1974, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria e interessi. Da quanto dovuto avrebbe dovuto detrarsi la somma di £. 9.065.280, corrisposta il 21 giugno 1984, da imputarsi ai sensi dell'art. 1194 c.c. La società attrice ha anche chiesto il pagamento di £. 843.201, di cui a una fattura del 26 maggio 1978, oltre a rivalutazione e interessi. Il tribunale ha accolto le domande e tale pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Perugia. La corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha, innanzi tutto, confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito per revisione prezzi, osservando che la relativa fattura era dell'11 dicembre 1974 e che il cons. Giuseppe Salme 2 pagamento era avvenuto il 21 giugno 1984. Inoltre con lettera del 4 luglio 1984 la società aveva formulato faceva riserva di richiedere interessi e rivalutazione e, pertanto, aveva interrotto la prescrizione. Quanto al credito di cui alla fattura del 26 maggio 1978, la corte d'appello ha rilevato che il contenuto di tale fattura era confermato dai buoni di consegna della merce e che, trattandosi di fornitura di merce avvenuta nel corso di un contratto d'appalto, e non di compravendita, non poteva applicarsi la prescrizione di cui all'art. 2955, n. 5 c.c., anche perché il comune aveva sempre negato il proprio debito. La corte territoriale ha, infine, ritenuto tardive le questioni, sollevate per la prima volta con la comparsa conclusionale, con le quali il comune ha contestato il diritto della società appaltatrice alla revisione prezzi e la sussistenza di qualsiasi obbligazione inter partes, aggiungendo, comunque, che non avendo le parti prodotto il contratto d'appalto, non poteva accertarsi se nella specie era stata richiamata la disciplina di cui al capitolato dei lavori pubblici o se ricorressero i presupposti di cui all'art. 1664 c.c. Peraltro il comune aveva pagato senza riserve la fattura del 1974, relativa alla revisione prezzi, riconoscendo il relativo diritto dell'appaltatrice. Avverso la sentenza della corte d'appello di Perugia il comune di Corciano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, al quale resiste, con controricorso, la CIEM Minuti. cons. Guiseppe Salmè 3 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 37 del d.p.r. n. 1063 del 1962, dell'art. 1 del d. lgs. c.p.s. n. 1501 del 1947, della legge n. 329 del 1954, dell'art. 1194 c.c. e dell'art. 342 del c.p.c., nonché vizio di motivazione. Il comune ricorrente censura il riconoscimento del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria a decorrere dall'11 dicembre 1974, data della fattura posta a base dei crediti vantati dalla CIEM Minuti, sostenendo che il credito per la revisione prezzi non poteva ritenersi sorto prima dell'implicito riconoscimento operato con il pagamento del relativo importo avvenuto il 21 giugno 1984. Né poteva condividersi l'affermazione della corte territoriale secondo la quale la questione dell'inesistenza del credito per interessi e rivalutazione era stata tardivamente sollevata con la comparsa conclusionale, perché già con l'atto d'appello era stato specificamente contestato il diritto dell'appaltatore a percepire interessi e rivalutazione monetaria. Il motivo è inammissibile. Esattamente la corte territoriale ha ritenuto che la contestazione del credito della CIEM Minuti a interessi e rivalutazione sul compenso revisionale, sulla base del rilievo che il diritto a revisione era sorto solo nel 1984, al momento del pagamento di detto compenso, che costituisce riconoscimento implicito del diritto a revisione, è ben diversa dalla negazione di quel credito perché prescritto. cons. Giuseppe Salmè Da tale radicale diversità deve dedursi che, non avendo il comune impugnato l'affermazione del tribunale secondo la quale gli interessi e la rivalutazione sul compenso revisionale decorrevano dal 1974, evidentemente perché in tale data il credito principale era sorto, sul punto si è formato un giudicato interno che rendeva la contestazione contenuta nella comparsa conclusionale inammissibile. Ne consegue che anche la censura formulata in questa sede, diretta a contestare che il credito per compenso revisionale fosse sorto prima del pagamento del relativo importo nel 1984, non è ammissibile.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli articoli 2955, n. 5, 1655, 1470 e 2697 c.c., e vizio di motivazione, il ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe ritenuto che il credito vantato con la fattura del 26 maggio 1978 derivasse da un contratto d'appalto, pur mancando la prova dell'esistenza di tale contratto, e potendo solo ipotizzarsi una prestazione adempiuta in esecuzione di un contratto di compravendita, da ritenere quindi, prescritta. Anche tale motivo è inammissibile, sia perché con esso viene censurata una valutazione del materiale probatorio riservata al giudice del merito, che, sulla base dei documenti prodotti, ha ritenuto provata l'esistenza un contratto di appalto, sia perché, comunque, nessuna censura è stata proposta nei confronti dell'affermazione, costituente autonoma ratio decidendi, secondo cui la presunzione di prescrizione ex art. 2955, n. 5 c.c. non poteva operare per avere il comune sempre negato di essere debitore della somma richiesta (art. 2959 c.c.). Le spese seguono la soccombenza. ་ ཨ ་ cons. Giuseppe falme 5 ས པ ་ ས མ ཤ བ ༼ ་ ང ཡ ་
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento (842 77,47) delle spese di questo giudizio, nella misura di £. 150000 oltre a £. 2.500.000 مستع (1251, 14) per onorari. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Ir presidente L'estensore Hor. Sh CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ILCANCELLIERE Andrea Bianchi Pris Dat 28 GIU. 2002 LAVANCELLIERE il 109T 129,Mлам 45ST 20,66 TOT/49,77 AGE Can 7910 cons. Giuseppe Salmè 6