Sentenza 15 dicembre 2020
Massime • 1
La competenza a decidere sull'istanza di colloqui telefonici con il difensore formulata dall'imputato detenuto per altra causa e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., spetta al giudice che procede qualora questo verifichi l'attuale pendenza del procedimento dinanzi a sè, in applicazione della disciplina risultante dal combinato disposto degli art. 103, comma 5, cod. proc. pen. e 18-ter, commi 1 e 6 ord. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza in considerazione del fatto che l'istante non risultava detenuto nel procedimento dinanzi ad esso pendente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2020, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
05862-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 15/12/2020 Registro generale n. 14989/2020 (n. 20) Sentenza n. 3500/2020 Composta dai Consiglieri: Presidente Monica Boni Raffaello Magi Daniele Cappuccio Alessandro Centonze Relatore Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) TT IO, nato a [...] il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 02/04/2020 dal Tribunale di Novara;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
ह वै RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Novara dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di colloqui telefonici con il proprio difensore, formulata da IO TT, sull'assunto che l'istante era sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e non risultava detenuto nel procedimento penale pendente davanti allo stesso Tribunale.
2. Avverso tale ordinanza IO TT, a mezzo dell'avv. Stefania Gottero, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 279 e 666, comma 2, cod. proc. pen., conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'autorizzazione allo svolgimento dei colloqui telefonici richiesti, nel denegare la quale non si era tenuto conto del fatto che il ricorrente non era sottoposto a custodia cautelare davanti al Tribunale di Novara e non ostava all'accoglimento delle sue pretese il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. in corso di esecuzione. A sostegno di tali conclusioni si richiamava la giurisprudenza di questa Corte (recte Sez. 1, n. 50029 del 04/06/2018, TT, non mass.), secondo cui ai soggetti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e che, in tale ambito, rivestivano contestualmente la posizione di detenuto e di condannato, doveva farsi applicazione del disposto dell'art. 18-ter Ord. pen., sulla base del quale i colloqui telefonici richiesti al Tribunale di Novara dovevano essere autorizzati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IO TT è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre premettere che le comunicazioni e le conversazioni telefoniche degli imputati e degli indagati con i loro difensori, in termini generali, sono disciplinate dall'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., che prevede: «Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite». 2 A sua volta, questa disposizione, laddove l'imputato o l'indagato risultano detenuti, deve essere correlata con la previsione dell'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., che disciplina le limitazioni e i controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale, stabilendo: «Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima». In tale ultima disposizione, si stabilisce, come regola generale, che le limitazioni, le censure e i provvedimenti di trattenimento della corrispondenza possono essere adottati esclusivamente per esigenze investigative, preventive o di sicurezza dell'istituto penitenziario. In ogni caso, i controlli della corrispondenza, incidendo su un diritto fondamentale dell'individuo, le cui limitazioni sono soggette a riserva di legge assistita da garanzia giurisdizionale, ai sensi dell'art. 15 Cost., possono essere attuati nei confronti dei detenuti e degli internati solo in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi tassativamente previsti. Quanto, invece, alla competenza a provvedere sui reclami proposti avverso i provvedimenti limitativi della corrispondenza dei detenuti, l'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., stabilisce: «Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale». Ne discende che, nelle ipotesi di reclami proposti avverso i provvedimenti limitativi della corrispondenza dei detenuti ex art. 14-ter Ord. pen., trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen. e, laddove non diversamente disposto, dell'art. 666 cod. proc. pen. Occorre, pertanto, individuare il tribunale di sorveglianza quale giudice competente a decidere sul reclamo, quando il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza;
mentre, negli altri casi, deve ritenersi competente a decidere il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione. 3 3. In questa cornice, deve rilevarsi che il Tribunale di Novara, nel valutare la posizione di TT, non teneva conto del fatto che il ricorrente si trovava detenuto in espiazione pena e soggetto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., rivestendo contestualmente, in tale ambito, le qualità di detenuto e di condannato. Ne discende che al ricorrente, tenuto conto della sua posizione detentiva ambivalente, doveva essere applicata la disciplina prevista dall'art. 18-ter Ord. pen., così come richiamata nel paragrafo precedente. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, relativa a un precedente in termini, riguardante lo stesso TT, secondo cui all'istante che si trova detenuto in espiazione pena [...] e soggetto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. [...]», risultando al contempo detenuto e condannato, deve «essere applicata la disciplina prevista dall'art. 18-ter Ord. pen., ancorché, nel singolo procedimento d'interesse [...] non sottoposto a custodia cautelare>> (Sez. 1, n. 50029 del 04/06/2018, TT, non mass.). Viceversa, il Tribunale di Novara, investito della richiesta di colloqui telefonici con il proprio difensore di IO TT, si limitava ad affermare che l'istanza era stata formulata da un soggetto detenuto per altra causa, senza operare alcuna ricognizione preliminare della posizione processuale del ricorrente nel rispetto dei principi che si sono richiamati, alla luce dei quali doveva valutare la sua competenza. Il Tribunale di Novara, pertanto, incorreva in errore, affermando che il provvedimento di non luogo a provvedere discendeva dal fatto che TT era "detenuto per altra causa", trascurando di considerare che l'istante era recluso in espiazione pena e soggetto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. Ne consegue che al ricorrente doveva essere applicata la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 103, comma 5, cod. proc. pen., 18-ter, commi 1 e 6, Ord. pen., che postulava il corretto inquadramento della sua posizione processuale rispetto al Tribunale di Novara, investito della richiesta di colloqui telefonici di cui si controverte, in relazione a un procedimento di sua competenza. Ne discende che, nel caso di specie, non assumeva rilievo decisivo la condizione detenuto per altra causa rivestita da TT, atteso che, essendo l'istante ristretto in espiazione pena e sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., occorreva verificare lo stato del procedimento pendente davanti al Tribunale di Novara e, laddove si fosse accertato che la vicenda processuale non era ancora conclusa, la richiesta di cui si controverte avrebbe dovuto essere autorizzata, ancorché formulata da un imputato non sottoposto a custodia a cautelare.
3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Novara per nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara. Così deciso il 15/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Monica Boni A plenteme Mow er DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 FEB 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5