Sentenza 10 luglio 1998
Massime • 1
Appartiene alla competenza del tribunale, e non a quella del Pretore, la cognizione del reato di falsa attribuzione ad un artista di disegni contraffatti, allorché tale falsa attestazione sia contenuta in una pubblicazione a stampa (nella specie antecedente alla loro esposizione in una mostra); e ciò perché, quantunque la disposizione dell'art. 4 n. 2 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 - recante norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte - nel prevedere l'uso di "altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni" per accreditare come autentiche opere d'arte falsificate, avvalori la conclusione che l'incriminazione prescinda dalla considerazione del "documento" (e tanto meno della stampa o dello stampato) come oggetto della condotta incriminata, alla speciale competenza del tribunale, a norma dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, non può derogarsi neanche quando la stampa o lo stampato costituiscano non mezzo esclusivo di esecuzione del reato, bensì oggetto materiale dell'azione, in considerazione del peculiare grado di diffusione e della spiccata potenzialità offensiva del mezzo usato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/1998, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 10.07.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.4193/98
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.15133/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) AN SV n. il 06.09.1923
2) RI RI n. il 21.09.1941
3) TRIBUNALE ROMA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) AN SV n. il 06.09.1923
2) RI RI n. il 21.09.1941
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Favalli, il quale chiede dichiararsi la competenza del pretore di Roma;
uditi i difensori Avv.to prof. Fabrizio Lemme, e Avv. Lucio Molinaro per la parte civile;
Osserva.
1- Con sentenza in data 3.7.1995 il pretore di Roma, all'esito del dibattimento nel procedimento a carico di PA LD e MA ND - imputati dei delitti di cui all'art. 4 n. 2 l.1062/71 (per avere, mediante esposizione ad una mostra, preceduta dalla pubblicazione AN - disegni giovanili 1896-1905", attribuito all'artista DE NI come autentici 79 disegni riprodotti, alterati o contraffatti: fatti risalenti al lontano 1991 e - si noti bene - ormai prossimi alla prescrizione!) e di truffa aggravata -, dichiarava la propria incompetenza per materia, indicando come competente il tribunale di Roma, in applicazione del disposto dell'art. 21 l. n. 47 del 1948 in tema di reati commessi a mezzo stampa, e ordinava la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente.
A sua volta il tribunale di Roma, considerato che la stampa della citata pubblicazione "non costituiva elemento costitutivo tipico dell'illecito contestato" essendo l'uso della stampa assorbito dalla condotta del reato di cui all'art. 4 n. 2 l. 1062/71, con ordinanza di data 7.4.1998 rilevava il conflitto e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 2.- Il conflitto dev'essere risolto affermando la competenza per materia del tribunale di Roma.
È certamente vero che la disposizione dell'art. 4 n. 2 l. 20.11.1971 n. 1062 - recante norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte -, nel prevedere l'uso di "altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o qualsiasi altro mezzo" per accreditare come autentiche opere d'arte falsificate, avvalora la conclusione che l'incriminazione prescinda dalla considerazione del "documento" - e tantomeno della stampa o dello stampato - come oggetto della condotta incriminata;
e ciò sulla base dell'interesse protetto che è quello di evitare, mediante una soglia ancora più anticipata di tutela, l'inquinamento del mercato d'arte mediante l'accreditamento di opere false, con una vasta serie di condotte in qualsiasi forma realizzate.
È però, nonostante la mera occasionalità ed accidentalità dello strumento della "pubblicazione" rispetto a "qualsiasi altro mezzo" - per la consumazione del delitto in esame, deve ribadirsi il principio già affermato da questa Corte (Cass., 8.11.1985, Giancristofaro) per il quale, anche quando la stampa o lo stampato costituiscano, non mezzo esclusivo di esecuzione del reato, ma oggetto materiale dell'azione, ricorre tuttavia per la cognizione del reato la speciale competenza del tribunale, a norma dell'art. 21 l. 8 febbraio 1948 n.47, in considerazione del peculiare grado di diffusione e della spiccata potenzialità offensiva del mezzo usato. Il delitto contestato agli imputati - in riferimento all'astratta imputazione - deve dunque annoverarsi tra quelli commessi col mezzo della stampa, di guisa che, ai sensi dell'art. 21 l. 8 febbraio 1948, n. 47, va affermata la competenza del tribunale di Roma, al quale gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del tribunale di Roma. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998