CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale IA Giorgio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3488 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 febbraio 2019 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, PO AO con l'Avvocato Gian Claudio Bruzzone del Foro di Torino. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dalla mancata valutazione della memoria depositata il 21 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 585 comma 4 cod proc pen con cui si contestava l'indeterminatezza dei capi di imputazione e la presenza di riscontri alla tesi difensiva della mancanza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti al PO. 2.1.1. La genericità del capo di imputazione avrebbe dovuto essere desunta anche dalla genericità delle date ivi indicate, peraltro non coincidenti con quanto emerso dell'istruttoria dibattimentale. Di conseguenza, la consumazione del reato di appropriazione indebita di cui al capo a) sarebbe avvenuta all'atto del pagamento ricevuto il 20 agosto 2013 e non nell'ottobre successivo;
la consumazione delle condotte di cui al capo C) avrebbe dovuto essere ritenuta coeva al pagamento effettuato dalle persone offese in data 25 marzo 2013; le condotte di cui al capo B) sarebbero state consumate il 12 giugno 2014 ovvero nel giorno della partenza programmata. Ne conseguirebbe che il delitto di cui al capo A) si sarebbe prescritto il 25 aprile 2021; il delitto di cui al capo B) si sarebbe prescritto il 27 febbraio 2021; il delitto di cui al capo C) si sarebbe prescritto il 14 febbraio 2022. 2.1.2. Avrebbe dovuto inoltre considerarsi che la mancanza di liquidità dell'agenzia di viaggi permetteva di escludere la presenza dell'elemento psicologico come del resto evidenziato dalle normative introdotte dal legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria che hanno previsto l'emissione di voucher a titolo di rimborso dei consumatori in caso di mancata liquidità delle agenzie e dei tour operator 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto sussistenza dell'elemento psicologico in relazione alle condotte di cui ai capi A) e C). 2.2.1. Con riferimento alla condotta di cui al capo A), sarebbero stati ignorati i motivi di appello in quanto non sarebbero stati indicati gli elementi concreti da cui desumere che le condotte medesime non costituissero soltanto un inadempimento contrattuale. Infatti, la difesa aveva depositato documentazione attestante cause di forza maggiore ufficializzate in modo del tutto imprevisto dalle autorità nazionali nella giornata di venerdì 16 agosto 2013, giorno precedente la 2 partenza della persona offesa. Per altro verso, il contratto prodotto all'udienza 24 maggio 2018 non potrebbe dimostrare alcuna consapevolezza da parte dell'imputato anche alla luce del giroconto in data 20 agosto 2013 e dell'istanza di fallimento e dello sfratto dell'abitazione personale dell'imputato, questi ultimi due documenti nemmeno presi in considerazione dalla Corte territoriale. 2.2.2. Con riferimento alla condotta di cui al capo C), i giudici del merito non avrebbero preso in considerazione gli spunti critici articolati nell'atto di appello e avrebbero travisato gli esiti dell'istruttoria che non avrebbe dimostrato una volontarietà da parte dell'imputato di appropriarsi dell'importo relativo alla tratta di viaggi mancanti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente afferma sussistere violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo B). Ancora una volta, la Corte di appello non avrebbe dato conto di aver esaminato tutta la documentazione depositata dall'appellante limitandosi a profili parziali. 2.3.1. Mancherebbe la prova che la documentazione depositata dalle persone offese fosse costituita da biglietti falsi trattandosi invece di mere prenotazioni non confermate da parte dell'agenzia. Conseguentemente, la motivazione risulterebbe apparente perché avrebbe operato un'eccessiva semplificazione della vicenda. Le condotte che avrebbero portato l'imputato a non confermare gli impegni presi sarebbero stati collegati ad un momento di difficoltà economica che dovrebbe considerarsi come elemento scusante l'intera condotta, oltretutto caratterizzata da un impegno professionale costante e da una altrettanto costante premura nei confronti dei clienti che invece avrebbero risposto in maniera sporadica e tardiva. Nemmeno vi sarebbe dimostrazione di effettivi artifizi e raggiri risultando le condotte non idonee a trarre in inganno la parte con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto. 2.3.2. Mancherebbe anche la prova della sussistenza dell'elemento psicologico posto che le difficoltà economiche del ricorrente erano note anche a due delle persone offese (ZI e NT) che comunque avevano proseguito nelle trattative. Inoltre, non sarebbe stato considerato che due quote su quattro non erano state versate e che ciò avrebbe determinato ulteriori profili di difficoltà patrimoniale non imputabili al ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della parametrazione della pena base oltre i limiti minimi edittali sulla base di motivazione sommaria e in conseguenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche su cui la Corte d'appello nemmeno avrebbe motivato nonostante la presenza di puntuale motivo di appello. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto IA Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. La parte civile SCOZZAFAVA con l'Avv. Antonio Mattiace - ha depositato conclusioni scritte con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso con liquidazione della nota spese parimenti depositata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il primo ordine di doglianze articolate nel contesto del primo motivo di ricorso risulta inammissibile. Va in primo luogo rilevato che, stando alla ricostruzione offerta dalla difesa, nel contesto della memoria che si lamenta essere stata ignorata, si indicavano parametri del tutto eccentrici per determinare la consumazione di delitti. Infatti, il delitto di appropriazione indebita si consuma con l'interversione nel possesso e non all'atto della acquisizione dei beni o utilità patrimoniali e che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui avviene la disposizione patrimoniale da cui deriva il danno ingiusto. Per altro verso, anche a seguire l'impostazione difensiva, con tale memoria si indicavano termini di prescrizione del delitto successivi alla pronuncia di secondo grado (avvenuta il 13 gennaio 2021) con la conseguenza che nessuna rilevanza avevano nel giudizio tali prospettazioni e la presenza di una mancata risposta non determina preclusione delle prerogative difensive o preterrnissione di alcuna circostanza decisiva. 2.2. Anche il secondo ordine di considerazioni contenute nel primo motivo di ricorso risulta del tutto eccentrico. L'indicazione di una condizione di mancanza di liquidità risulta del tutto generica e comunque non appare possibile comprenderne la rilevanza a fronte delle condotte per come contestate. Infatti, si tratta - quanto al capo A) - di mancati versamenti di somme ricevute aventi specifica destinazione;
quanto al capo C) - di mancata restituzione di somme ricevute con destinazione altrettanto specifica e - quanto al capo B) - della ricezione di somme sul presupposto della regolare emissione dei biglietti apparentemente supportato dalla capziosa dazione di titoli presentati come biglietti ma che in effetti erano soltanto prenotazioni non confermate. Del tutto sganciato dal periodo in cui sono avvenuti i fatti in contestazione (2013-2014) il riferimento al cosiddetto decreto cura Italia, intervenuto sette anni dopo a fronte di una generale paralisi delle attività economiche per effetto di un'emergenza pandemica. Anche sotto questo aspetto, manca qualsivoglia 4 indicazione non solo del carattere decisivo ma anche della generica rilevanza delle considerazioni contenute nella memoria asseritamente ignorata. 3. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, il ricorrente richiede una mera rilettura degli elementi istruttori non considerando l'effettiva portata logica della sentenza impugnata, richiamata in maniera del tutto parziale, limitandosi a richiamare alcune emergenze istruttorie in maniera del tutto disarticolata e parziale adducendo profili di travisamento che rimangono del tutto inesplorati e non esplicati. Manca infatti del tutto l'analisi del modo in cui gli elementi che dovrebbero desumersi da alcuni depositi documentali richiamati o da altri che sarebbero stati ignorati possano smentire l'articolata ricostruzione operata dalla Corte d'appello. I motivi di ricorso risultano perciò proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, peraltro, l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Deve infine rilevarsi che è presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente e con specifico riferimento agli elementi di fatto richiamati in sede di ricorso, una doppia pronuncia conforme in conseguenza della quale sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906). Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo manca in radice la stessa prospettazione che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado;
presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile sussistendo, in punto conferma del trattamento sanzionatorio, motivazione adeguata e idonea che sottolinea la gravità dei fatti in relazione all'oggettivo disagio creato alla persona offesa e la 5 serietà del danno patrimoniale arrecato. In questo contesto, lo stesso motivo d'appello risultava ab origine inammissibile posto che, nel contrastare la motivazione del giudice di primo grado che faceva leva sulla mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato, opponeva elementi (la buona fede e l'intenzione di saldare i debiti, mai peraltro seguita da azioni concrete) contrastanti con la lineare ricostruzione giudiziale e di fatto privi di riscontro nel fascicolo processuale ovvero aspetti, quale la "sostanziale" incensuratezza ,del tutto irrilevanti a fronte degli elementi richiamati dalla Corte territoriale. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. 5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso i oma, il 18 ottobre 2022 Il Consigli 7e estensore Il Pres . ente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale IA Giorgio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3488 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 28 febbraio 2019 dal Tribunale di Torino in relazione a fattispecie di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, PO AO con l'Avvocato Gian Claudio Bruzzone del Foro di Torino. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dalla mancata valutazione della memoria depositata il 21 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 585 comma 4 cod proc pen con cui si contestava l'indeterminatezza dei capi di imputazione e la presenza di riscontri alla tesi difensiva della mancanza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti al PO. 2.1.1. La genericità del capo di imputazione avrebbe dovuto essere desunta anche dalla genericità delle date ivi indicate, peraltro non coincidenti con quanto emerso dell'istruttoria dibattimentale. Di conseguenza, la consumazione del reato di appropriazione indebita di cui al capo a) sarebbe avvenuta all'atto del pagamento ricevuto il 20 agosto 2013 e non nell'ottobre successivo;
la consumazione delle condotte di cui al capo C) avrebbe dovuto essere ritenuta coeva al pagamento effettuato dalle persone offese in data 25 marzo 2013; le condotte di cui al capo B) sarebbero state consumate il 12 giugno 2014 ovvero nel giorno della partenza programmata. Ne conseguirebbe che il delitto di cui al capo A) si sarebbe prescritto il 25 aprile 2021; il delitto di cui al capo B) si sarebbe prescritto il 27 febbraio 2021; il delitto di cui al capo C) si sarebbe prescritto il 14 febbraio 2022. 2.1.2. Avrebbe dovuto inoltre considerarsi che la mancanza di liquidità dell'agenzia di viaggi permetteva di escludere la presenza dell'elemento psicologico come del resto evidenziato dalle normative introdotte dal legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria che hanno previsto l'emissione di voucher a titolo di rimborso dei consumatori in caso di mancata liquidità delle agenzie e dei tour operator 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto sussistenza dell'elemento psicologico in relazione alle condotte di cui ai capi A) e C). 2.2.1. Con riferimento alla condotta di cui al capo A), sarebbero stati ignorati i motivi di appello in quanto non sarebbero stati indicati gli elementi concreti da cui desumere che le condotte medesime non costituissero soltanto un inadempimento contrattuale. Infatti, la difesa aveva depositato documentazione attestante cause di forza maggiore ufficializzate in modo del tutto imprevisto dalle autorità nazionali nella giornata di venerdì 16 agosto 2013, giorno precedente la 2 partenza della persona offesa. Per altro verso, il contratto prodotto all'udienza 24 maggio 2018 non potrebbe dimostrare alcuna consapevolezza da parte dell'imputato anche alla luce del giroconto in data 20 agosto 2013 e dell'istanza di fallimento e dello sfratto dell'abitazione personale dell'imputato, questi ultimi due documenti nemmeno presi in considerazione dalla Corte territoriale. 2.2.2. Con riferimento alla condotta di cui al capo C), i giudici del merito non avrebbero preso in considerazione gli spunti critici articolati nell'atto di appello e avrebbero travisato gli esiti dell'istruttoria che non avrebbe dimostrato una volontarietà da parte dell'imputato di appropriarsi dell'importo relativo alla tratta di viaggi mancanti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente afferma sussistere violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo B). Ancora una volta, la Corte di appello non avrebbe dato conto di aver esaminato tutta la documentazione depositata dall'appellante limitandosi a profili parziali. 2.3.1. Mancherebbe la prova che la documentazione depositata dalle persone offese fosse costituita da biglietti falsi trattandosi invece di mere prenotazioni non confermate da parte dell'agenzia. Conseguentemente, la motivazione risulterebbe apparente perché avrebbe operato un'eccessiva semplificazione della vicenda. Le condotte che avrebbero portato l'imputato a non confermare gli impegni presi sarebbero stati collegati ad un momento di difficoltà economica che dovrebbe considerarsi come elemento scusante l'intera condotta, oltretutto caratterizzata da un impegno professionale costante e da una altrettanto costante premura nei confronti dei clienti che invece avrebbero risposto in maniera sporadica e tardiva. Nemmeno vi sarebbe dimostrazione di effettivi artifizi e raggiri risultando le condotte non idonee a trarre in inganno la parte con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto. 2.3.2. Mancherebbe anche la prova della sussistenza dell'elemento psicologico posto che le difficoltà economiche del ricorrente erano note anche a due delle persone offese (ZI e NT) che comunque avevano proseguito nelle trattative. Inoltre, non sarebbe stato considerato che due quote su quattro non erano state versate e che ciò avrebbe determinato ulteriori profili di difficoltà patrimoniale non imputabili al ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della parametrazione della pena base oltre i limiti minimi edittali sulla base di motivazione sommaria e in conseguenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche su cui la Corte d'appello nemmeno avrebbe motivato nonostante la presenza di puntuale motivo di appello. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto IA Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. La parte civile SCOZZAFAVA con l'Avv. Antonio Mattiace - ha depositato conclusioni scritte con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso con liquidazione della nota spese parimenti depositata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il primo ordine di doglianze articolate nel contesto del primo motivo di ricorso risulta inammissibile. Va in primo luogo rilevato che, stando alla ricostruzione offerta dalla difesa, nel contesto della memoria che si lamenta essere stata ignorata, si indicavano parametri del tutto eccentrici per determinare la consumazione di delitti. Infatti, il delitto di appropriazione indebita si consuma con l'interversione nel possesso e non all'atto della acquisizione dei beni o utilità patrimoniali e che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui avviene la disposizione patrimoniale da cui deriva il danno ingiusto. Per altro verso, anche a seguire l'impostazione difensiva, con tale memoria si indicavano termini di prescrizione del delitto successivi alla pronuncia di secondo grado (avvenuta il 13 gennaio 2021) con la conseguenza che nessuna rilevanza avevano nel giudizio tali prospettazioni e la presenza di una mancata risposta non determina preclusione delle prerogative difensive o preterrnissione di alcuna circostanza decisiva. 2.2. Anche il secondo ordine di considerazioni contenute nel primo motivo di ricorso risulta del tutto eccentrico. L'indicazione di una condizione di mancanza di liquidità risulta del tutto generica e comunque non appare possibile comprenderne la rilevanza a fronte delle condotte per come contestate. Infatti, si tratta - quanto al capo A) - di mancati versamenti di somme ricevute aventi specifica destinazione;
quanto al capo C) - di mancata restituzione di somme ricevute con destinazione altrettanto specifica e - quanto al capo B) - della ricezione di somme sul presupposto della regolare emissione dei biglietti apparentemente supportato dalla capziosa dazione di titoli presentati come biglietti ma che in effetti erano soltanto prenotazioni non confermate. Del tutto sganciato dal periodo in cui sono avvenuti i fatti in contestazione (2013-2014) il riferimento al cosiddetto decreto cura Italia, intervenuto sette anni dopo a fronte di una generale paralisi delle attività economiche per effetto di un'emergenza pandemica. Anche sotto questo aspetto, manca qualsivoglia 4 indicazione non solo del carattere decisivo ma anche della generica rilevanza delle considerazioni contenute nella memoria asseritamente ignorata. 3. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, il ricorrente richiede una mera rilettura degli elementi istruttori non considerando l'effettiva portata logica della sentenza impugnata, richiamata in maniera del tutto parziale, limitandosi a richiamare alcune emergenze istruttorie in maniera del tutto disarticolata e parziale adducendo profili di travisamento che rimangono del tutto inesplorati e non esplicati. Manca infatti del tutto l'analisi del modo in cui gli elementi che dovrebbero desumersi da alcuni depositi documentali richiamati o da altri che sarebbero stati ignorati possano smentire l'articolata ricostruzione operata dalla Corte d'appello. I motivi di ricorso risultano perciò proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, peraltro, l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Deve infine rilevarsi che è presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente e con specifico riferimento agli elementi di fatto richiamati in sede di ricorso, una doppia pronuncia conforme in conseguenza della quale sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906). Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo manca in radice la stessa prospettazione che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado;
presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile sussistendo, in punto conferma del trattamento sanzionatorio, motivazione adeguata e idonea che sottolinea la gravità dei fatti in relazione all'oggettivo disagio creato alla persona offesa e la 5 serietà del danno patrimoniale arrecato. In questo contesto, lo stesso motivo d'appello risultava ab origine inammissibile posto che, nel contrastare la motivazione del giudice di primo grado che faceva leva sulla mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato, opponeva elementi (la buona fede e l'intenzione di saldare i debiti, mai peraltro seguita da azioni concrete) contrastanti con la lineare ricostruzione giudiziale e di fatto privi di riscontro nel fascicolo processuale ovvero aspetti, quale la "sostanziale" incensuratezza ,del tutto irrilevanti a fronte degli elementi richiamati dalla Corte territoriale. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. 5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA NA che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così deciso i oma, il 18 ottobre 2022 Il Consigli 7e estensore Il Pres . ente