Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
Integra il reato di illegale assunzione di lavoratori stranieri, di cui all'art. 22, comma dodicesimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno, anche se con il "patto di prova" previsto dall'art. 2096 cod. civ., in quanto la norma incriminatrice non distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2014, n. 28800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28800 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 62
Dott. SANDRINI Enrico EP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34728/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR EP N. IL 04/10/1947;
avverso la sentenza n. 103/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 12/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE EP che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RO EP, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Trento, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, deliberata il 12 aprile 2013, che in riforma di quella di primo grado, impugnata dal Procuratore Generale della sede, ne aveva affermato la penale responsabilità in relazione all'assunzione alle proprie dipendenze di una lavoratore straniero, di nazionalità moldava, BA Ion, privo del permesso di soggiorno;
fatto commesso in Trento il 21 aprile 2009.
1.1 A sostegno dell'impugnazione in ricorso si denunzia, in primo luogo, vizio di motivazione, relativamente all'affermazione di penale responsabilità del RO da parte dei giudici di appello, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12). Al riguardo, con specifico riferimento all'elemento materiale del reato, da parte del ricorrente si sostiene che la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, recependo acriticamente le deduzioni del Procuratore Generale e senza adeguatamente confutare le argomentazioni svolte dal primo giudice - che pure aveva evidenziato che per il BA si trattava del primo giorno di lavoro e che l'attività lavorativa che lo stesso stava svolgendo al momento dell'accesso degli agenti dell'Ufficio immigrazione della Questura di Trento (sistemazione di un muretto di recinzione della proprietà della ditta) aveva carattere autonomo- artigianale piuttosto che i caratteri del rapporto di lavoro subordinato.
La decisione impugnata, si deduce in ricorso, ha travisato gli elementi di prova raccolti, attribuendo, in particolare, alle dichiarazioni del cittadino extracomunitario un significato non corrispondente al loro effettivo contenuto, non avendo il BA mai affermato di essere stato assunto dal RO stabilmente, non avendo raggiunto con lo stesso alcun accordo, in riferimento alla retribuzione ed all'orario di lavoro ed alla effettiva continuità del rapporto.
1.2 La motivazione della decisione impugnata, si sostiene altresì nel ricorso, è del tutto insufficiente anche con riferimento all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avuto riguardo in particolare alla effettiva consapevolezza della situazione di clandestinità del BA ed all'illustrazione delle ragioni per cui doveva ritenersi concluso tra l'imputato ed il cittadino straniero un effettivo rapporto lavorativo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di RO EP è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
Le censure sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, si risolvono, in vero, nella sostanziale riproposizione, in sede di legittimità, di argomentazioni difensive, già valutate dai giudici di appello, i quali, con motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici, ne avevano rimarcato l'irrilevanza ovvero la sostanziale infondatezza.
1.1 Nessun effettivo travisamento della prova è ravvisabile, in particolare, nella decisione impugnata, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ove si consideri che, nel presente giudizio, rappresenta circostanza pacifica, in fatto, che il 21 aprile 2009 il BA, cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, sia stato sorpreso dagli agenti dell'Ufficio immigrazione della Questura di Trento mentre era intento a realizzare, presso il fondo del RO, unitamente al figlio dell'imputato, lavori sistemazione di un muretto di recinzione della proprietà della ditta.
Ciò posto, la circostanza che il rapporto lavorativo di cui trattasi, secondo quanto riferito dal cittadino straniero, era sorto lo stesso giorno dell'accertamento di polizia e che lo stesso non presentava in realtà il requisito della stabilità,
caratterizzandosi piuttosto per l'esistenza di un patto di prova, è del tutto irrilevante al fine di poter escludere, fondatamente, il carattere antigiuridico della condotta dell'imputato. Come già ritenuto da questa Corte regolatrice, infatti, integra il reato di illegale assunzione al lavoro di stranieri (L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12) l'occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno, anche se con il "patto di prova" previsto dall'art. 2096 cod. civ., in quanto la norma non distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione (in termini, Sez. 1, n. 8661 del 08/02/2005 - dep. 04/03/2005, Pace, Rv. 230911).
1.2 Infondata si rivela, poi, anche l'ulteriore censura difensiva relativa alla dubbia configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.
Se è pur vero, infatti, che l'errore, anche se colposo, del datore di lavoro circa la regolarità della presenza del lavoratore sul territorio italiano rileva ai fini dell'esclusione del delitto di assunzione di stranieri privi del permesso di soggiorno, atteso che il D.L. n. 92 del 2008 ha trasformato tale reato da colposo in doloso (in tal senso Sez. 1, n. 9882 del 30/11/2010 - dep. 11/03/2011, Meloni, Rv. 249867), sta di fatto, però, che in ricorso si denuncia genericamente l'insufficienza della motivazione sul punto, senza però indicare in concreto alcun elemento (rassicurazioni del lavoratore, esibizione di documenti relativi ad una regolarizzazione) che accrediti la tesi secondo cui, solo per errore, l'imputato non avrebbe avuto contezza della situazione di clandestinità del lavoratore straniero assunto, insita nell'assenza di documenti atti a escluderla.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014