CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34765 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD EL AS nato il [...] avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID RG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. El SS AD, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 dicembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza emessa, in data 14 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Parma, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 580,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 81, 628, 337, 385 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 628 e 334 cod. pen. I giudici di merito non avrebbero emesso alcuna statuizione in ordine al contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale, condannando il ricorrente al minimo della pena prevista per il solo reato di rapina. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare i fatti descritti nel capo B) nel delitto di cui all'art. 334 cod. pen. in considerazione del fatto che i panetti di droga indebitamente sottratti dall'HAD erano già usciti dalla sua disponibilità e sottoposti a sequestro da parte delle forze dell'ordine. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34765 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 06/07/2023 I giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il sequestro penale si perfeziona nel momento in cui il soggetto attinto dalla misura ablativa non può più utilizzarlo indipendentemente dalla redazione e dal completamento del verbale di sequestro. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 334, comma terzo, cod. pen. in quanto il l'HAD aveva già perso la libera disponibilità della sostanza stupefacente e l'art. 337 cod. pen. relativamente alla condotta violenta posta in essere nei confronti degli operanti. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza dell'art. 385 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato tentato di evasione. A giudizio della difesa gli stessi operanti avrebbero riferito di non aver mai perso di vista l'HAD nel corso del breve inseguimento conclusosi con la cattura del ricorrente, pertanto il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non si sarebbe perfezionato poiché l'imputato non sarebbe mai uscito dalla sfera di vigilanza delle forze dell'ordine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di impugnazione è in parte dedotto in carenza di interesse ed in parte manifestamente infondato. 2.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione di un aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è dedotta in carenza di interesse. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01). Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l'imputato non otterrebbe alcun vantaggio dall'applicazione di un aumento di pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2 2.2. La censura inerente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 334 cod. pen. è manifestamente infondata. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di rapina in considerazione del fatto che la condotta violenta è stata posta in essere in danno degli operanti e non del bene sottratto e che l'azione delittuosa era finalizzata al perseguimento dell'ingiusto profitto consistente nell'impossessamento della droga sottoposta a sequestro e, quindi, era fondata su un elemento soggettivo diverso da quello previsto per la perfezione del reato di cui all'art. 334 cod. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesima doglianza già espressa in sede di appello ed affrontata in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto la condotta posta in essere dal ricorrente idonea a perfezionare il reato consumato di evasione in considerazione del fatto che l'HAD è riuscito a sottrarsi alla vigilanza delle forze dell'ordine per un periodo di tempo significativo che gli ha permesso di disfarsi della droga in precedenza sottoposta a sequestro (pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui la perfezione del reato di evasione non implica necessariamente la fuga di chi è legittimamente arrestato o detenuto, essendo sufficiente il fatto di sottrarsi alla sfera di vigilanza con conseguente irrilevanza della distanza dal luogo di custodia raggiunta dall'imputato (Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015, Caruso, Rv. 265432- 01; da ultimo Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Kahn, non mass.). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Sentenza con motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID RG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. El SS AD, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 dicembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza emessa, in data 14 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Parma, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 580,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 81, 628, 337, 385 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 628 e 334 cod. pen. I giudici di merito non avrebbero emesso alcuna statuizione in ordine al contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale, condannando il ricorrente al minimo della pena prevista per il solo reato di rapina. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare i fatti descritti nel capo B) nel delitto di cui all'art. 334 cod. pen. in considerazione del fatto che i panetti di droga indebitamente sottratti dall'HAD erano già usciti dalla sua disponibilità e sottoposti a sequestro da parte delle forze dell'ordine. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34765 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 06/07/2023 I giudici di appello non avrebbero tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il sequestro penale si perfeziona nel momento in cui il soggetto attinto dalla misura ablativa non può più utilizzarlo indipendentemente dalla redazione e dal completamento del verbale di sequestro. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 334, comma terzo, cod. pen. in quanto il l'HAD aveva già perso la libera disponibilità della sostanza stupefacente e l'art. 337 cod. pen. relativamente alla condotta violenta posta in essere nei confronti degli operanti. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza dell'art. 385 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato tentato di evasione. A giudizio della difesa gli stessi operanti avrebbero riferito di non aver mai perso di vista l'HAD nel corso del breve inseguimento conclusosi con la cattura del ricorrente, pertanto il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non si sarebbe perfezionato poiché l'imputato non sarebbe mai uscito dalla sfera di vigilanza delle forze dell'ordine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di impugnazione è in parte dedotto in carenza di interesse ed in parte manifestamente infondato. 2.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione di un aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è dedotta in carenza di interesse. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01). Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l'imputato non otterrebbe alcun vantaggio dall'applicazione di un aumento di pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2 2.2. La censura inerente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 334 cod. pen. è manifestamente infondata. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di rapina in considerazione del fatto che la condotta violenta è stata posta in essere in danno degli operanti e non del bene sottratto e che l'azione delittuosa era finalizzata al perseguimento dell'ingiusto profitto consistente nell'impossessamento della droga sottoposta a sequestro e, quindi, era fondata su un elemento soggettivo diverso da quello previsto per la perfezione del reato di cui all'art. 334 cod. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesima doglianza già espressa in sede di appello ed affrontata in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto la condotta posta in essere dal ricorrente idonea a perfezionare il reato consumato di evasione in considerazione del fatto che l'HAD è riuscito a sottrarsi alla vigilanza delle forze dell'ordine per un periodo di tempo significativo che gli ha permesso di disfarsi della droga in precedenza sottoposta a sequestro (pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui la perfezione del reato di evasione non implica necessariamente la fuga di chi è legittimamente arrestato o detenuto, essendo sufficiente il fatto di sottrarsi alla sfera di vigilanza con conseguente irrilevanza della distanza dal luogo di custodia raggiunta dall'imputato (Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015, Caruso, Rv. 265432- 01; da ultimo Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Kahn, non mass.). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Sentenza con motivazione semplificata