Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
O L L DEI/26,10-72 O B ) I D R A IN NOME DE0382 1 /0 1 U T S D.P.R. 642 C O P IM op UBBL A tab. all.B D E E T N E S art. 22 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 838/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron. 8132 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 1279 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 28/09/00 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente 364 SENT ENZA CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI per diritti 1.00 in persona del Presidente pro tempore, il PADOVA, ILCANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e presso UFFICIO COPIE Richiesta copia studio difende unitamente all'avvocato CACCIAVILLANI IVONE, dal Sig. ARC.CIV per diritti L. 6000 giusta procura a margine del ricorso;
13.03.01 il - ricorrente IL CANCELLERE. VARIE DCV
contro
COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, 00679277 presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta 2000 e difende unitamente agli avvocati SICHEL FERDINANDO, 1684 00663095 -1- CORTE DI CASSAZIONE POIO COPIE DE MO CA e LAVERDA CHIARA, giusta procura in 198 copie studio Sig. MANA calce al controricorso;
A 6000 controricorrente $11 GIU 2001 IL CANCELLIEHE
contro
CONSORZIO PADOVA SPORT, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l'avvocato VAIANO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente LIRE 2000 CANCELLERIA all'avvocato BELLINI MARIA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente BE234586 avverso la sentenza n. 1811/97 della Corte d'Appello BE234576 di VENEZIA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica BE234581 udienza del 28/09/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni CORTE C A UFF LOSAVIO;
Richiesta sopia Studio dal Sig. Lo ui udito per il ricorrente, l'Avvocato Coglitore, con per diritai 6000 3 GIU. 2001 delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
IL CANCELLIERE udito per il resistente, Comune di Padova, l'Avvocato Loria, con delega, che ha chiesto il rigetto del E VARIE DEV ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0: 10 1 Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. BB499746 LIRE 2000 CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 26 luglio 1991 l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Padova citava in giudizio davanti al Tribunale di Padova il Comune di Padova e il Consorzio Padova Sport, chiedendo la condanna solidale degli enti convenuti al risarcimento del danno cagionato all'Istituto e costituito dal valore dell'area di sua proprietà (e dalla perdita di valore della porzione residua del fondo), oggetto di un procedimento di espropriazione promosso dal Comune di Padova, che aveva provveduto а notificare il decreto contenente la determinazione dell'indennità provvisoria (art. 11 legge 865/1971), ma non aveva poi richiesto la determinazione della indennità definitiva alla competente commissione, benché espressamente diffidato al riguardo dall'Istituto espropriando, per la asserita ragione che l'onere della indennità gravava sul Consorzio Padova Sport concessionario dell'opera pubblica. Asseriva l'Istituto attore che, in difetto appunto di determinazione della indennità definitiva, non v'era luogo alla opposizione alla stima ex art. 19 legge 865/1971, e che il proprio diritto non poteva trovare tutela che attraverso il risarcimento del Alett 3 danno da accessione invertita, per avere il Comune di Padova, attraverso il concessionario, occupato l'area in questione senza provvedere all'ulteriore procedimento amministrativo e per averla l'attuazioneirreversibilmente trasformata con dell'opera pubblica. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto dalla domanda. Con sentenza pubblicata il 14 maggio 1994 Tribunale di Padova rigettava la domandail disull'accertato presupposto in fatto che l'area proprietà dell'Istituto attore era stata occupata, in forza del decreto 21 ottobre 1989, per la durata di cinque anni, sicché, non essendo ancora scaduto il termine della occupazione legittima, la attività di materiale trasformazione del bene doveva ritenersi legittima, mentre irrilevante doveva considerarsi al riguardo il ritardo nello sviluppo procedimento di espropriazione in funzionedel della determinazione definitiva delle dovute indennità. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza pubblicata il 10 novembre 1997, rigettava l'appello proposto dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, rilevando che il procedimento di espropriazione era stato locow 4 ritualmente concluso con la pronuncia tempestiva del provvedimento ablativo e con la determinazione delle relative indennità e perciò la realizzazione dell'opera pubblica prima dello scadere del termine della occupazione legittima non aveva realizzato la acquisitiva, mentre ilfattispecie estintivo diritto alla indennità avrebbe trovato tutela nelle forme dell'art. 19 legge 865/1971 (tutela esperibile pronunciato che sia stato il decreto di espropriazione pur prima e in difetto della determinazione definitiva della indennità, а seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 67 del 1990 della Corte Costituzionale). Rilevava conclusivamente la Corte di merito che l'asserito ritardo nella richiesta di determinazione dell'indennità definitiva non aveva comportato lesione alcuna al diritto soggettivo modidell'espropriando, tutelabile appunto nei dell'art. 19 legge 865/1971, sicché la pretesa risarcitoria, pur se intesa come proposta sul fondamento della mancata ottemperanza alla formale diffida ad attivare la competente commissione ex artt. 15 e 20, comma 3, stessa legge, non poteva hah) trovare accoglimento. 5 Contro questa decisione l'Istituto Diocesano, per il Sostentamento del Clero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione illustrati con memoria. Hanno resistito, con separati controricorsi, il Comune di Padova e il Consorzio Padova Sport. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione ricorrente, prospettando violazionel'Istituto degli artt. 12 e 16 della legge 865/1971 e dei "principi generali dell'ordinamento in tema di formazione del silenzio rigetto su "istanza diffidata", afferma di fondare la sua censura sul principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 7270 del 1995, secondo cui "1' omessa notificazione della indennità amministrativa costituisce lesione del diritto di proprietà, in quanto preclude al proprietario la possibilità di far luogo alla cessione bonaria del bene, conseguendo gli effetti connessi dalla legge a tale forma di attuazione dell'espropriazione". Il silenzio rifiuto opposto dal Comune alla formale diffida а richiedere alla Commissione provinciale determinazione definitiva della indennitàla avi soggettivo avrebbe dunque leso il diritto W 6 dell'Istituto espropriando a partecipare al relativo procedimento amministrativo, riconosciuto in via generale dall'art. 10 legge 241/1990, con il possibile effetto di indurre la Commissione ad una più congrua determinazione e di creare così le condizioni per la accettazione al riguardo e per la "cessione bonaria in luogo del decreto di esproprio". Il silenzio rigetto su diffida а provvedere (anche penalmente sanzionato) integrerebbe perciò la violazione del diritto di proprietà, invece negata dalla sentenzaerroneamente impugnata. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta omessa motivazione su punto essenziale della controversia e critica la decisione per avere la Corte di merito ignorato la vera causa petendi dedotta dall'Istituto attore, non dedicando alcun argomento alla prospettazione secondo cui "il rifiuto di trasmissione alla commissione per la sua determinazione sia conseguenze pregiudizievoli (lesive produttivo di del diritto all'indennità determinata secondo legge)".
2.11 primo motivo di impugnazione, che 7 argomenta le ragioni per cui la domanda proposta dall'Istituto, da intendersi come fondata sugli artt. 12 e 16 legge 865/1971 (a tutela cioè del diritto alla cessione volontaria del bene: ricorso, pagg. 7 righe 13/16 e 9 righe 16/17-) dovrebbe essere accolta, è inammissibile poiché, privo di riferimento alcuno alla decisione impugnata, non sviluppa una censura ad essa diretta, avendo la Corte di merito interpretato invece la pretesa come azione risarcitoria da accessione invertita e avendola rigettata nel difetto del presupposto della illegittima occupazione (in assenza del tempestivo provvedimento ablativo). Il motivo pone dunque una questione che dovrebbe essere rimessa al giudice di rinvio nella ipotesi in cui fosse accolto il secondo motivo formulato come difetto di motivazione in ordine alla individuazione in concreto della causa petendi della domanda che si dice erroneamente interpretata e perciò fosse annullata la sentenza impugnata.
3. Il secondo motivo, che censura come erronea interpretazione dalla Corteed immotivata la d'appello data alla domanda (e correttamente prospettato come difetto di motivazione ex art. 360 hien g n. 5 c.p.c., implicando l'interpretazione della pretesa un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito), è infondato. Ineccepibile è infatti la motivazione della Corte d'appello,decisione sul punto, là dove la avendo affrontato l'esame dello specifico motivo dell'appello (dedotto in ordine all'asserito fraintendimento del Tribunale sull'effettivo contenuto della domanda), ha richiamato la formulazione dell'atto introduttivo del giudizio dove la domanda era testualmente definita come 'di risarcimento del danno da accessione invertita" e tale prospettazione della pretesa ha visto confermata nelle conclusioni precisate davanti al Tribunale e in quelle riproposte nel giudizio di appello. e letteralmente riportate nella stessa premessa della sentenza impugnata. In esse il tema controverso devoluto alla cognizione dell'appello era identificato nell'accertamento "che il Comune, per il tramite del concessionario, ha occupato un'area di proprietà attorea senza provvedere all'ulteriore procedimento amministrativo" e "che tale area è stata irreversibilmente trasformata per l'attuazione dell'opera pubblica", mentre il petitum era indicato nella dichiarazione del 9 trasferimento del bene a favore del conseguente nella sua condanna al risarcimento del Comune e danno, anche tenuto conto della perdita di valore dell'area residua per essere venuta meno la unità funzionale del fondo. A fronte di tali inequivoche espressioni, la Corte di merito ha rilevato che il presupposto in fatto della domanda (il mancato compimento del procedimento amministrativo) era stato in concreto smentito, giacché il provvedimento ablatorio era stato tempestivamente pronunciato (in costanza di occupazione legittima) e la commissione provinciale (se pure era stata attivata dal Comune non con la sollecitudine pretesa dall'Istituto) aveva determinato la indennità E dunque il diritto definitiva. dell'Istituto (come diritto alla giusta indennità) non poteva essere azionato che nei modi dell'art. 19 legge 865/1971, essendo questa tutela esperibile in ogni caso non appena pronunciato il decreto di espropriazione e pur in difetto della stima 19, come(secondo il disposto dello stesso art. Mella Corte Costituzionale deve intendersi a seguito della sentenza n. 67 del 1990). La Corte d'appello, che ha così motivatamente inteso la domanda e ad essa ha negato fondamento а hotelri 10 fronte del concluso procedimento amministrativo, per altro, con considerazione che non costituisce una ragione della decisione ma sviluppa un argomento per assurdo, ha affermato che se pur la pretesa risarcitoria del Comune potesse interpretarsi come fondata sulla "mancata risposta da parte dell'Ente espropriante alla richiesta, avanzata con formale diffida, di adempimento dell'obbligo di ottenere la determinazione amministrativa della stessa", essa sarebbe tuttavia infondata, poiché contro il ritardo nella è datodeterminazione della indennità definitiva all'espropriato (a seguito appunto della sentenza 67/1990 della Corte Costituzionale) il rimedio della esperibilità della tutela giurisdizionale ex 19 legge 865/1971 dal momento stesso in cui,art. con il provvedimento ablativo, egli ha perduto la proprietà del bene. E neppure a questo sviluppo della motivazione (che non costituisce per altro ragione della decisione) può dirsi che faccia riferimento il - come si è primo motivo del ricorso che prospetta rilevata la constatato, di esso essendo stata inammissibilità - la pretesa risarcitoria come fondata sul disposto dell'art. 12 legge 865/1971 r llite 11 (per lesione dunque del diritto alla cessione volontaria, non potuto in ipotesi esercitare per la mancata comunicazione dell'ammontare dell'indennità provvisoria prevista dal precedente ) . . art. 11, ultimo comma).
4. Il ricorso, affidato a un motivo e ad altro infondato, deve essereinammissibile rigettato, con conseguente condanna dell'Istituto ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
A R 1 0 2 rigetta il ricorso e condanna La Corte l'Istituto ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio а favore del Comune di Padova e del Consorzio Padova Sport, liquidate per I D ciascuna parte in complessive lire 4.175.000 delle quali lire 4 milioni per onorari di avvocato. Roma 28 settembre 2000. изме ни Il Relatore Il Presidente finnuliileleveret. CLCATIONE 11. CANCELLIER Aria Andrea Rizace (16 MAR 2 01 R ANCELLIERE 12