Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
IN 04690/0 1 REPUB LICA IDA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto NAKHISSIMIL A SEZIONE PRIMA CIVILE PER DIFETTO IN P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14560/99Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere лолог Cron. 10.102 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. 1622 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere FORTE Consigliere Ud. 16/01/2001 Dott. Fabrizio ha pronunciato la seguente SE N TENZA R St IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: de por ate 300.2. in persona del IE Srl in liquidazione, Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso l'avvocato SEBASTIANO CANCELLERIA MASTROBUONO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MOZE, giusta delelga in atti;
ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO G.M. di AZ RI;
intimato avverso la sentenza n. 230/98 della Corte d'Appello di 2001 ANCONA, depositata 1'08/06/98; 0 690 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2001 dal Consigliere. Dott. Donato PLENTEDA;
3. 3. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rinvio a nuovo ruolo per perfezionamento dell'atto di rinuncia del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Urbino, con sentenza 23.6.1993, ac- colse in parte la domanda proposta dal curatore del fallimento di ZO RI nei confronti della socie- tà AR e C. per la revoca dei pagamenti eseguiti dalla fallita tra l'aprile e l'ottobre 1983, con rife- rimento a tre cambiali di complessive L. 23.575.095, scadute tra il 30 aprile ed il 31 ottobre 1983. Il tribunale disattese l'assunto della convenuta, secondo cui i pagamenti erano stati eseguiti dall'aval- lante e non dalla emittente, e giudicò provata la scientia IO, in considerazione dei protesti cambiari pubblicati sin dal maggio 1982, della pendenza nel giugno 1983 di istanze di fallimento, di un precet- to in forza di decreto ingiuntivo risalente al febbraio 1982 e di altra ingiunzione di pagamento emessa nel maggio 1983. La società AR impugnò la sentenza ribadendo 2 che il pagamento era stato effettuato dall'avallante e denunziando il difetto di prova del curatore con ri- guardo alla scientia IO. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 22.4.1998, ha rigettato l'appello ritenendo che il possesso di uno dei tre titoli da par- te della emittente e la circostanza che gli altri due fossero stati pagati a mezzo banca escludessero inter- venti dell'avallante, mentre i protesti numerosi, la cui conoscenza non era esclusa dalla dislocazione ter- ritoriale della accipiens rispetto alla sede della emittente dei titoli, costituivano la riprova della scientia IO . Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cas- sazione la società AR con due motivi. Non ha presentato difese il curatore del fallimen- to. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in ordine al problema della conoscenza dello stato di insolvenza;
afferma che avendo sede in Trieste, a note- vole distanza da Urbino, sede della ditta fallita, non era in grado di essere informata dello stato di insol- venza di quest'ultima, per cui non le era dato sapere dei protesti cambiari, tanto più che all'epoca mancava 3 la informatizzazione delle Camere di Commercio, che camerale sulla propriaavrebbe consentito la visura clientela;
al di là del fatto che la loro pubblicazio- ne, avvenendo molti mesi dopo la scadenza dei titoli, non li avrebbe fatto conoscere tempestivamente. Con il secondo motivo è denunziata la omessa moti- vazione, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., con ri- guardo alla mancata ammissione della prova relativa a chi aveva effettuato i pagamenti, dedotta specificamen- te con riguardo sia alla cambiale scaduta il 31.10.1983 e pagata con assegno di c/c di uno degli avallanti, sia alle altre due, che l'avallante aveva dichiarato a ter- zi di avere pagato con mezzi propri, a nulla rilevando che uno dei titoli fosse stato rinvenuto nella disponi- bilità della fallita. Il ricorso è inammissibile. Dispone l'art. 365 c.p.c. che il ricorso per cassa- zione è sottoscritto a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale"; la procura può essere anteriore o coeva alla notificazione del mezzo di gravame, può anche seguire la sua redazione ed essere rilasciata, ove non risulti apposta a margine o in calce al ricorso, anche con atto separato, su foglio materialmente unito al ricorso, ma è indispensabile che esista nel momento in cui il giu- 4 dizio viene introdotto. Tale prescrizione non risulta nella specie osserva- mancando qualunque traccia del mandato ad litem, ta, non conferito a nessuno dei due difensori costituiti. Tale ragione di inammissibilità è preclusiva di ogni valutazione in merito alla rinuncia al ricorso, esibita nella udienza di discussione e sottoscritta pe- 40000 raltro solo dai difensori della ricorrente, i quali, 240000 mancando della procura, risultano non abilitati alla formulata dichiarazione. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, essendo mancata l'attività difensiva del fallimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma 16.1.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Pellegrino Senofonte Donato Plenteda nuve Az ORATIONE تے CKE Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 30.06.11 Iscritto a ruolo il Art. D. _ на 5