Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L L O I E Z D A R E P U B02 5 77/02 & R T . S T I . R G N A E ' 7 L R 4 L 9 A E 1 - D D 5 . I E 3 S T N E N E E G S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S G I E E " A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto eccesso di velocità: 1^ sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: verbale contestazione dr. Rosario De Musis Presidente e indicazione località. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 17523/99 dr. Mario Adamo Consigliere dr. Salvatore Salvago Consigliere Cron. 6224 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 15.11.2001 S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 17523 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA PREFETTURA e POLIZIA STRADALE DI SONDRIO, in persona dei legali rappresentanti, ex lege domiciliati in Ro- ma, V. dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Gene- rale dello Stato e da questa rappresentate e difese. RICORRENTI
CONTRO
IN IN, già domiciliato in Morbegno, alla Via Fabani n. 19, presso l'avv. Lorenzo Rapella. INTIMATO avverso la sentenza della Pretura di Sondrio, Sezione 2328 2001 2 - di Tirano, n. 114 del 26 maggio 19 giugno 1998. Udita, all'udienza del 15 novembre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 19 giugno 1998, il Pretore di Sondrio ha accolto l'opposizione di NO ES contro un verbale della locale Polizia stradale, per violazione dell'art. 142, comma 9°, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), ritenendo nullo l'atto impugnato, per essere in esso indicata una località diversa da quella ove l'infrazione era avvenuta, in deroga all'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (da ora Reg.es.). Detta nullità é ancora più evidente per la sentenza, "posto che la contestazione della violazione non é stata eseguita immediatamente, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 384 lett. e" del Reg.es., che però, nel ammette la contestazione differita ed essendocaso, la notifica avvenuta dopo due mesi dall'accertamento. Hanno proposto ricorso con tre motivi per la cassazio- ne di questa sentenza la Prefettura e la Polizia stra- dale di Sondrio. Il ES non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 - - Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ri- corso della Polizia stradale di Sondrio che, priva di capacità giuridica autonoma, non ha personalità giuri- dica e non può essere parte del giudizio. Con riferimento all'opposizione a verbale della Poli- zia stradale in sede giurisdizionale, questa Corte ha più volte affermato la legittimazione sostanziale a resistere del Ministero dell'Interno, nel quale si i- dentifica l'autorità che ha emesso il verbale impugna- to, in quanto preposto, ex art. 11 C.d.S., ai servizi di polizia stradale (Cass. 7 novembre 1998 n. 11244 e 15 novembre 1999 n. 387). Peraltro la sentenza di merito, mentre nell'intesta- zione e nella parte iniziale indica come convenuta- opposta la Polizia stradale, distinta dalla Prefettura presso la quale elettivamente domicilia, in seguito statuisce sulla corretta e rituale costituzione in giudizio della Prefettura di Sondrio, in tal modo ac- certando la legittimazione sostanziale e processuale di questa parte, non dedotta neppure dall'opponente e quindi risolve una questione incerta, con decisione sul punto non impugnata da alcuno e costituente giudi- cato, per il quale la Prefettura indicata é definiti- vamente identificata come parte della causa. Il ricorso della Prefettura é pertanto ammissibile e 4 - fondato per quanto di ragione. Con il primo motivo di ricorso, infatti, si deduce la violazione degli artt. 142 e 201 C.d.S. e 384 Reg.es., in rapporto all'art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c., per avere il pretore annullato il verbale di contestazione per l'errore materiale in esso contenuto dell'indicazione del comune di Tovo di S. Agata invece che di quello di Mazzo di Valtellina, come località della violazione, avvenuta al confine tra i due comuni, come si rileva dalla progressiva chilometrica della strada di cui al- la foto dell'autovelox depositata in atti. In secondo luogo, s'afferma che l'uso dell'apparecchio rilevatore della velocità rientra tra i casi d'impos- sibilità materiale di contestazione immediata previsti dall'art. 384 Reg.es., falsamente applicato dal preto- re che, come dedotto nel terzo motivo d'impugnazione, ha anche erroneamente ritenuto che il termine di noti- ficazione del verbale sia di sessanta e non di cento- cinquanta giorni, come previsto nell'art. 201 C.d.S. Il primo motivo del ricorso deve accogliersi, censu- rando la sentenza di merito per l'insufficiente moti- vazione sull'illegittimità del verbale di contestazio- ne, nel quale è indicata come località ove si è avuta la violazione il comune di Tovo di S.Agata e non l'al- tro di Mazzo di Valtellina. - 5-- Il pretore rileva la diversità della località dell'in- frazione rispetto a quella indicata a verbale, in base alle fotografie dell'autovelox riportate in atti, ma non chiarisce se l'opponente potesse rilevare dal ver- bale la località ove si è verificata la violazione, in rapporto ad altri elementi riportati nel verbale noti- ficato (ad es. il Km. della strada ove l'infrazione si é rilevata); la sentenza non é sufficientemente moti- vata sulla violazione dell'art. 383 Reg.es. che impone di indicare il luogo in cui s'é rilevata l'infrazione. nessun rilievo ha la qualificazione data in Nel caso, ricorso di errore materiale all'indicazione della lo- calità nel verbale, ma la difformità di questo dal mo- dello normativo, per non esser ricavabile dal documen- to la località della violazione, con elementi che ne consentano la identificazione. L'accoglimento del primo motivo per insufficiente mo- tivazione della sentenza sulla illegittimità formale del verbale determina l'assorbimento degli altri moti- vi di ricorso, rilevandosi che le indicazioni sull'o- messa contestazione immediata e sui termini di noti- fica del verbale sono incomplete nella sentenza e co- munque hanno carattere accessorio rispetto all'unica ratio decidendi dell'omessa indicazione della località dell'infrazione. - 6 - - La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata al tri- bunale di Sondrio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Poli- zia stradale di Sondrio, accoglie il primo motivo del ricorso della Prefettura di Sondrio e dichiara assor- biti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Sondrio, anche per le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2001. JIl presidente Корто be ufuris 11 Consigliere eaten fore etupTh CO OLPREMADI CASSAZIONE Prima Sca Depositato il 2002 IL CANCE E N A L IO L Z E A D R " 9 T 7 IS . 1 T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 E D 9 1 D - E I 5 T - S N 3 N E E E S S G E " I G A E L