Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11692 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
0068034 E REPUBBLICA ITALIANA N 6 8 O 9 I 1 A Z / I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 5 R . A 2 N T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * Y Oggetto Composta dagli 1 1 688 /02 Tributaria Condono ఎ mi Sig.ri gi Sanzioni Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 17080/98 D. 29301Cron.. Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Ud.13/02/02 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62034 sul ricorso proposto da: POLIGEST SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato DI PIETROPAOLO CLAUDIO, che la difende, giusta procura Notaio GIUSEPPE PENNACCHIO di ROMA, rep. 21298 del 7.10.1998;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 rappresenta e difende ope legis;
783 -1
- controricorrente -
nonchè
contro
SECONDO UFF II DD ROMA;
4. intimato avverso la sentenza n. 205/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DI PIETROPAOLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- P Svolgimento del processo In sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi relativi al 1984, il Centro di Servizio di Roma ha iscritto a ruolo ex art. 36 bis d.p.r. n.600/73 a carico della Soc. Casa di Cura Villa delle Querce la somma di lire 2.825.651.000 per RP ed OR non pagate e per relative soprattasse. Successivamente, la contribuente ha chiesto il rimborso di lire 384.941.000, pari al totale delle soprattasse iscritte a ruolo ed agli interessi maturati, invocando la sanatoria prevista dall'art. 21 del d.l.n.69/89, conv. in 1. n.154/89, ed ha impugnato il silenzio rifiuto. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio sostenendo che nella specie non sussistono i presupposti per applicare il condono previsto dal citato art. 21 perché imposte, interessi e soprattasse sono stati iscritti a ruolo nel 1989, e che non sussistono neanche i presupposti per il condono di cui all'art. 8 d.l.n.83/91 perché il pagamento della somma prevista dalla legge è stato effettuato solo per il 1989 e per il 1990, e non anche per il 1984. La soc. Poligest s.p.a., incorporante della società contribuente, ha proposto ricorso deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'Amministrazione delle Finanze. Motivi della decisione Con l'unico motivo la società ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 8 d.l.n.83/91, conv. in l. n.154/91 sul presupposto che questa norma ha riprodotto la disposizione prevista dall'art. 21 d.l.n.69/89, conv. in l.n.154/89, con una sostanziale proroga del termine per le irregolarità formale, nell'ambito di un rapporto di omogeneità e di continuità tra i due condoni. Ha censurato la decisione impugnata che RA HE avrebbe formulato in maniera asistematica una interpretazione formalistico- grammaticale delle norme in esame, negando apoditticamente la proroga della sanatoria, ed ha insistito perché venisse ritenuto che nelle istanze formulate ai fini dei due condoni c'era la copertura per tutto il periodo dal 1974 al 1990. L'Amministrazione, ribadendo che le somme dovute e non versate a tempo debito sono state iscritte a ruolo nel 1989 e che la relativa cartella è stata notificata il 12.9.1989, ha evidenziato come l'art. 21 citato non potesse trovare in alcun modo applicazione per la mancanza dei presupposti temporali previsti dalla norma (emissione dei ruoli entro il 31. 12. 1988, non scadenza delle rate al 2.3.1989, e pagamento delle somme entro le scadenze prefissate dell'emesso ruolo). Ha poi aggiunto che tra gli artt. 8 e 21 citati non sussiste alcun rapporto"di omogeneità e di contenuto" stante la diversità strutturale tra le due fattispecie agevolative, la prima delle quali relativa all'abbuono delle soprattasse a seguito del pagamento dei tributi entro le scadenze prefissate, e la seconda condizionata al versamento di un importo prefissato per ciascun esercizio condonato. Più specificamente, ha evidenziato come ai fini del condono di cui all'art. 8 la contribuente ha chiesto di usufruire di tale norma per i soli anni 1989 e 1990 e non anche per il 1984. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata e non merita accoglimento. La Commissione Regionale ha correttamente evidenziato l'inapplicabilità dell'art. 21 d.l.n.69/89, conv. in l.n.154/89, e sul punto la società ricorrente non ha formulato alcuna censura specifica. Peraltro, l'art. 21, comma 6 elimina in radice qualsiasi possibile pretesa della contribuente, essendo le somme nella specie state iscritte nel ruolo del 1989, mentre la norma prevede il limite della iscrizione a ruolo del 31.12.1988. Per quanto riguarda poi il problema dell'applicabilità al 1984 dell'art. 8 d.l.n.83/91, conv. in l.n. 154/91, c'è da rilevare soltanto che questa norma richiede espressamente il pagamento della somma di lire un milione per ciascuno dei periodi di imposta cui le Genkollen violazioni si riferiscono. Il periodo di imposta per il quale si vorrebbe usufruire dell'agevolazione in questa sede è quello relativo al 1984, ma per tale periodo non c'è stato il versamento della somma di lire un milione, per cui sicuramente l'agevolazione non compete per la mancanza di un presupposto di fatto (sul quale vi è accertamento negativo da parte della Commissione Regionale, non contestato dalla società contribuente). La richiesta di verificare se tra le due sanatorie vi è o meno continuità, formulata insistentemente nel ricorso per Cassazione, è allora del tutto irrilevante, non potendosi applicare né la sanatoria del 1989, né quella del 1991, per la mancanza dei presupposti E N O I di fatto. Z 6 8 A 9 I 1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese. 5 / R . 4 / A G N 6 T E - R U
P.Q.M.
B L B E . I A . D D R Rigetta il ricorso. Compensa le spese. I S T E A N T E I C S 1 I R N Così deciso in Roma il 13.2.2002 nella camera di consiglio della Sezi estributaria. 3 I E R E 1 S E A T E ✓ A Il cons.est. Il Presidente M Dr. Giuseppe FalconeJag Dr. Francesco Cristerella Orestano all IL CANCELLERE C1 POSITATO IN CANCELLERIA -5 AGO. 2002 CE IS DEPOSI IL CANCELLIERE C1 Oggi CE IS