Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2003, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN N 2 4 42/030 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ris ervers SEZIONE TERZA CIVILE sentenza finaliza pace Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 4609/9 Dott. Vincenzo CARBONE - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Consigliere Cron. 5537 Dott. Francesco SABATINI Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Ud. 03/12/02 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da;
CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, con sede in Verona, in persona del Suo Legale Rappresentance e Direttore Generale dott. Ezio Faolo Reggin, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLESINE 20, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER, che la difende anche disgiantamente all'avvocato CUGOLA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EDIL TECNOS SRL, сол sede in Messina, in persona 2002 dell'Amministratore unico ing. Michele Cusirano, 2427 elettivamente domiciliata in ROMA VIA SETTEMBRINI 30, 1 presso 10 studio dell'avvocato BRUNO DELLA RAGIONE, difesa dall'avvocato CARLO LA SPINA, giusta delega ir atti;
controricorrente avversQ la sentenza Π. 1795/98 del Giudice di pace di VERONA, emessa il 07/07/98 е depositata il 15/07/98 (R.G. 5760/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Maria Teresa PATERNOSTER;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, confermate in Camera di Consiglio dai 2.M. Dott. Massimo FEDELI, che ha chiesto si dichiari 1'inammissibilità del ricorso, Con le consequenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato: che 11 Ciudice di pace di Verona, accogliendo l'opposizione proposta dalla Edil Tecnos S.r.1., ha e- vocato il decreto con il quale, su ricorso della Socie- tà Cattolica d'assicurazione coop. 2 I.
1.. le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 550.000, per i. 1 mancato pagamento di undici supplementi di premio dal maggio 1994 al novembre 1996, relativi a polizza 2 Ch J fideiussoria;
che avversO questa sentenza la Società Cattolica d'assicurazione coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
che con i primo due motivi del ricorso deduce, ri- spettivamente, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto>> e l'cmesse, insufficiente e con- traddictoria motivazione>>, lamentando che non si erano verificato le condizioni per la liberazione del con- Craente e, soprattutto, che non Bi era raggiunta la prova dell'estinzione dell'obbligazione principale, co- sicché persisteva il rapporto assicurativo;
che con il tezzo deduce la nullità della sentenza extrapetizione, poiché era stata acccita per un'eccezione гon proposta e, precisamente, che il COE- traente si troverebbe a dipendere interamente per la propria liberazione dall'ente pubblico con firmatorio della polizza ed al quale dunque non potevano essere opposte le clauscle del contrailo;
che la Edil Tecnos 5.r.l. ha resistito con
contro
- ال ricorso;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto а questa 3 क Corte di dichiarare inammissibile il ricorso in camera di consiglio;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche çon riferimento alle potesi di inesistenza della moti- 5 dell'art. 360 cita-vazione , nonché ai sensi del II. to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- La Lo sia inficiata da UT. vizio che, attenendo ad un pur.to decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sarabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi de n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza о falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superic- re a quelle ordinarie) >> (v. per es. Cass. S.U. 15 ot- tobre 1999, 1. 716); ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né ine- sistente no apparente, essendo chiaramente comprensibi- le la ratio decidendi adottata che per quanto riguar- da il terzo motivo non si riscontra alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di pace non ha proposto d'ufficio su eccezioni rilevate alla parte, ma ha esplicitato, a fronte dei principi di diritto con- siderati, il criterio di equità adottato;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- ח: camera di consiglic at.o, com sentenza pronunziata norma dell'art. 375 C.P.C.; che ie spese бедиоло la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la Societė d'assicurazione coop. a 1. al pagamento Cattolica delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 (cento/00) per spese e in euro cinquecen- to,00 (cinquecento/00) per onorari. ESENTEDA ART. 46 39 1. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002 (ISINE GRUDGE >424) IL PRESIDENȚEIL CONSIGLIERE EST. рето IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista CELLERIA 19 FEB. 2003DEPOSITAT Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista