Sentenza 14 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8504 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
. 4 E T 8 N R 1 0 8 5 04 /0 2 I do thabilit A O ° ' I L Z N L A ، ومحد E 3 د R D 8 T I 9 S S I 1 - M N G 5 E E - S R 4 I ALIANAREPUBBLICA ITALIANA A E A R.G. n° 15957/2001 D G O Cron. 23517 E G L T E L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L N O E B 2 S 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. E E SEZIONI PRIMA CIVILE Ud. 10.12.2001 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Angelo GRIECO - Presidente tr Vincenzo PROTO - Consigliere - 66 Mario ADAMO Francesco FELICETTI -> PE SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI MA IA, D'UI MA IA, LP LV, elettivamente domiciliati in Roma, via Prisciano 26 presso l'avv. Cristina Panzarella, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Palmieri per procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti contro مان cons. PE MÈ2531 2001 OL LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana 257, presso l'avv. Gianfranco Dosi, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Dama per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente nonché
contro
AVV. MARINO PELOSI, nella qualità di curatore speciale di LP VI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, intimati avverso sentenza della corte d'appello di Napoli del 29 marzo 2001. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. PE MÈ alla pubblica udienza del 10 dicembre 2001; sentito l'avv. Dama;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Antonio Martone che ha concluso per la'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità l'inammissibilità del secondo motivo. Svolgimento del processo Con decreto del 7 dicembre 1998 il tribunale per i minorenni di Napoli ha dichiarato lo stato di adottabilità di TT EL, nato il 1° gennaio 1997 da VA e da MA OS IE. Con sentenza del 26 gennaio 2000 il tribunale ha accolto l'opposizione proposta dai genitori e dall'ava materna MA OS D'UI. се 4 cons. Giuserbe Salme 2 La pronuncia è stata riformata dalla corte d'appello di Napoli. La corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha affermato che il tribunale avrebbe seguito acriticamente le valutazioni dei due c.t.u. successivamente nominati, omettendo di valutare circostanze di fatto contrastanti con tali valutazioni. Per quanto riguarda il padre, che aveva proceduto al riconoscimento nel corso della procedura di accertamento della situazione di abbandono del minore, il giudice d'appello ha dichiarato che lo stesso non riusciva a farsi coinvolgere emotivamente nel rapporto con il figlio, tanto che durante gli incontri con il minore dopo poco tempo si allontanava. Carenti erano anche i rapporti del minore con la madre, affetta da un'insufficienza mentale di grado lieve, non modificabile nel tempo. Il bambino aveva dato anche segni di ritardo nell'evoluzione pisco-fisica, derivanti dalla mancanza di cure adeguate. Per quanto riguarda l'ava materna, la corte ne ha messo in evidenza le carenze, ricordando la circostanza che la stessa aveva imposto la convivenza, in condizioni di grande promiscuità, tra il minore e un cane ammalato. In conclusione l'assoluta inidoneità dei genitori a svolgere le funzioni parentali e della nonna materna a svolgere un ruolo di supporto di quello dei genitori non era dovuta a forza maggiore di carattere temporaneo e, quindi, imponeva la conferma della dichiarazione di stato di adottabilità del minore, peraltro felicemente collocato presso una famiglia da circa quattro anni. -A cons. PE Salme 3 Ib Avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione il EL, la IE e la D'UI. Resiste con controricorso il LE. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti, in via preliminare, sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 cost., sostenendo che la previsione del ricorso per cassazione avverso le sentenze in materia di opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità solo per violazione di legge invece che per tutti gli altri motivi disciplinati dall'art. 360 c.p.c. rappresenterebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa degli interessati. Con il secondo motivo, in via subordinata, deducendo la violazione degli articoli 15 e 17 della legge n. 184 del 1983, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., i ricorrenti affermano che in una materia così delicata questa Corte non potrebbe astenersi dall'entrare nel merito e, quindi, cassare la sentenza impugnata perché, con motivazione evidentemente irrazionale, non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie, dando la prevalenza alle relazioni del servizio sociale rispetto alle c.t.u. Così operando la corte territoriale avrebbe violato il diritto del minore a rimanere nella propria famiglia d'origine.
2. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983, non è ammissibile. A cons. Guiseppe MÈ 4 Nella specie deve trovare applicazione l'art. 17, ultimo comma, che, per quanto rileva, nella originaria versione introdotta con la legge n. 184 del 1983 prevede che avverso le sentenze d'appello in materia di opposizione alla dichiarazione di adottabilità sia proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge, non potendosi tenere conto delle modifiche alla indicata disposizione introdotte con l'art. 16 della legge n. 149 del 2001, che ha esteso la proponibilità del ricorso anche ai motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., in quanto la nuova disciplina non è ancora entrata in vigore (d.l. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge 23 giugno 2001, n. 240). Con orientamento ormai costante questa Corte ha più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità previsto dall'art. 17, ultimo comma, 1. 4 maggio 1983 n. 184, è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge e che tale vizio, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto, è configurabile soltanto nel caso della mancanza della motivazione, la quale ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, allorquando la motivazione si articola in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse od obiettivamente incomprensibili. Il secondo motivo di ricorso è pertanto inammissibile, perché con esso si formulano censure di irrazionalità della motivazione (e perfino di erronea valutazione del materiale probatorio) estranee all'oggetto del giudizio di legittimità consentito dalla disciplina della materia. cons. PE Sukmė 5 Ц Anne Deve anche ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 184 del 1983, per i motivi già indicati con la sentenza n. 131000 del 1995. Infatti il primo comma dell'art. 111 Cost. (nella originaria versione, anteriore alla modifica di cui alla legge costituzionale n. 2 del 1999), che impone l'obbligo di motivazione delle sentenze, garantisce soltanto che una motivazione, in senso formale e sostanziale, ci sia ma non anche che debba avere determinati requisiti. Inoltre il secondo comma della stessa disposizione, in ultima analisi, e cioé in mancanza di diverse norme ordinarie, garantisce l'esperibilità del ricorso per cassazione, in casa di violazione del primo comma. La previsione di altri requisiti della motivazione, come ad esempio la sufficienza e la non contraddittorietà, e' invece rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, cui parimenti e rimessa la scelta di consentire il ricorso per cassazione per la violazione delle norme che fissano tali ulteriori requisiti. Per quanto, infine, riguarda la sospettata violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 Cost., e' sufficiente richiamare quanto la Corte cost. ha gia' osservato, nella sentenza 18 luglio 1986 n. 196, con la quale e' stata ritenuta infondata la questione di costituzionalita' della disposizione che prevede la riduzione a trenta giorni del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze in materia di opposizione alla dichiarazione della stato di adottabilita'. La diversita' della disciplina processuale del giudizio di opposizione trova giustificazione nella peculiare natura della situazione cons. PE Salme 6 giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, rispetto alla quale il trascorrere del tempo provoca effetti spesso irreversibili. Ogni disposizione che miri alla piu' rapida e semplice definizione del giudizio corrisponde quindi non solo all'interesse del minore ma alla stessa garanzia di inviolabilita' (nel preciso senso di cui all'art. 2 Cost) del suo diritto a crescere in modo sano ed equilibrato. La restrizione, quindi, dell'ambito di proponibilita' del ricorso per cassazione, con l'esclusione del controllo di sufficienza e razionalita' della motivazione non lede il principio di eguaglianza, ma anzi attua la necessaria differenziazione delle forme e dei modi della tutela giurisdizionale in relazione alla natura della situazione giuridica sostanziale dedotta. Ne' l'art. 17, come interpretato da questa corte, presta il fianco a censure di irrazionalita', perche', anzi, come esattamente rilevato nella sentenza n. 8055 del 1993 la restrizione delle ipotesi di proponibilita' delricorso per cassazione e" "particolarmente appropriato alla natura del provvedimento sullo stato di adottabilita', il quale si fonda in misura del tutto peculiare "su accertamenti di fatto che presuppongono la diretta conoscenza di persone e di situazioni, conoscenza che si ha nel giudizio di merito e non in quello di legittimità”. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. MÈ 7 Ни congcons. EP Così deciso in Roma, nella camera di consiglio L'estensoreFelo CORTE SUPREMA Prime St Depostat Metta IL CANCELLIERE cons. PE MÈ RG 15957/01 della prima sezione civile. Il presidente IL CANCELLIERE Andrea Bianchi E . N T O I R 4 Z 8 'A A 1 L R L ° T E S N I D I G 3 S E 8 9 R N 1 E - A S -5 I D A 4 E T E O N L G L E G S O E E B L E 2 8 8