Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, il termine di cinque giorni previsto per la trasmissione degli atti al tribunale, a pena dell'inefficacia della misura, decorre dalla presentazione della richiesta.
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11/1/1999
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 243
3. Dott. DE NARDO IU " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 25968/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO IU n. il 19.10.1966
2) MO MO n. il 10.05.1959
3) MO AT n. il 24.02.1970
avverso ordinanza del 30.03.1998 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO IU sentite le conclusioni del P.G. Dott. A.G. Abbate che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
1. Il Tribunale di Lecce con ordinanza in data 30.3.1998 confermava in sede di riesame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25.2.1998 dal GIP di quel Tribunale nei confronti di AC PA, AC CO e NT IU per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. - 73 e 74 DPR 309/90 e nei confronti del IO anche per il delitto di omicidio aggravato in danno di ZA RO EL e reati connessi.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce i suddetti AC PA, AC CO e NT IU proponevano ricorso per cassazione tramite il loro difensore di fiducia, avv. Pasquale Caroli.
Deducevano tutte e tre i ricorrente la violazione dell'art. 309, 5^ comma, c.p.p. nella parte in cui prescrive che il presidente del
Tribunale curi che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente della presentazione della richiesta di riesame ai fini della trasmissione degli atti al Tribunale nei termini di cui allo stesso 5^ comma dell'art. 309 c.p.p. Rilevavano i ricorrenti che l'avviso nel caso in esame era stato dato con notevole ritardo con una conseguente illegittima dilatazione dei tempi previsti per il riesame del provvedimento di custodia cautelare.
Nel merito, i ricorrenti deducevano poi l'insufficienza del quadro indiziario e l'insussistenza di esigenze cautelari.
2. Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al primo motivo di gravame che ha carattere preliminare ed assorbente. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza interpretativa di rigetto n. 232 del 1^-22 giugno 1998 nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, riteneva che il termine perentorio indicato nel 5^ comma dell'art. 309 per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, decorresse dal giorno stesso della presentazione della richiesta, facendo così coincidere il momento dell'avviso all'autorità giudiziaria procedente da parte del presidente del Tribunale con quello della presentazione della richiesta di riesame. Ai fini della decorrenza del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, quindi, doveva intendersi come "dies a quo" il giorno in cui la richiesta di riesame era pervenuta alla cancelleria del Tribunale del riesame.
La questione della individuazione del "dies a quo" in tema di decorrenza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., fissato a pena di decadenza dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva a norma del comma 10 dello stesso articolo, è stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che con sentenza del 16.12.1998, ric. Alagni, ha ritenuto di condividere l'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte costituzionale.
Questa Corte non reputa di doversi discostare dalla indicata interpretazione del 5^ comma dell'art. 309 c.p.p., secondo cui il termine di cinque giorni previsto per la trasmissione degli atti al Tribunale decorre dalla presentazione della richiesta di riesame. Nel caso in esame questa Corte rileva che il ritardo dell'avviso dato al P.M. rispetto alla presentazione della richiesta di riesame ha determinato l'inosservanza del termine perentorio di cinque giorni stabilito per la trasmissione degli atti al Tribunale, calcolato dal giorno della presentazione della richiesta.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio. Va dichiarata, inoltre, ai sensi dell'art. 309, comma 10, l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Lecce con ordinanza del 25.2.1998 con la conseguente immediata scarcerazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio, dichiarando l'inefficacia della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Lecce con provvedimento in data 25.2.1998 nei confronti di tutti e tre i ricorrenti dei quali ordina la scarcerazione se non detenuti per altra causa.
Manda alla Cancelleria per la prescritta comunicazione ex art. 626 c.p.p. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999