Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
Il riconoscimento della causa di non punibilità della ritorsione è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge; detto beneficio non costituisce, infatti, oggetto di un diritto soggettivo dell'interessato, il quale può solo fare istanza perché tale potere sia esercitato, ma non censurare in Cassazione una eventuale pronuncia negativa, neanche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2013, n. 13829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13829 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/11/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3071
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 12380/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ER SA N. IL 23/02/1953;
avverso la sentenza n. 3796/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'annullamento con rinvio con riferimento all'art. 599 c.p. in relazione al reato di ingiuria e con riferimento all'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2 relativamente al reato di danneggiamento. Rigetto nel resto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione ER RO ES, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 4 ottobre 2012, con la quale - per quanto qui di interesse - è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di violenza privata, ingiuria e danneggiamento in danno di KA LE, per fatti commessi il 16 giugno 2006. La vicenda aveva avuto luogo per ragioni di circolazione stradale ed aveva visto l'imputato, secondo la tesi accreditata dai giudici del merito, tentare di bloccare, con violenza, la marcia dell'auto della persona offesa e poi offenderla e danneggiare con un pugno, lo specchietto retrovisore della sua auto. Deduce l'impugnante il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa. Ingiustamente era stata svalutata la tesi dell'imputato, secondo cui egli si era limitato a rispondere, con frasi offensive, al gesto insultante che la querelante aveva posto in essere, alzando il dito medio della mano destra.
Anche la rottura del vetro dello specchietto è stata dimostrata con documenti di dubbia provenienza.
Ingiustamente, poi, la Corte aveva dato credito alla affermazione della persona offesa, di avere riportato lesioni a causa della brusca frenata: e ciò nonostante che non fosse stato formulato un capo d'imputazione in relazione a tale evento, peraltro asseritamente derivato da una frenata della stessa persona offesa. La Corte territoriale non solo aveva reso una motivazione di stile ma aveva anche trascurato la documentazione prodotta dalla difesa, a proposito dei plurimi sinistri stradali nei quali la querelante era rimasta coinvolta, anche soltanto pochi giorni dopo i fatti per i quali è processo e dai quali avrebbero potuto derivare una parte dei danni addebitati nella sentenza gravata.
Il vizio della motivazione, d'altra parte, riguarderebbe il motivo d'appello con il quale era stata contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e anche quello con il quale era stata invocata l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p. nonché richiesta la attenuazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza della Corte d'appello si sottrae - per quanto concerne l'addebito dei reati di violenza privata e danneggiamento - alle censure articolate nel ricorso, in primo luogo in quanto, con riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa, i giudici dell'appello hanno effettuato una valutazione esaustiva, rapportata anche ad elementi di riscontro oggettivo. Tale valutazione, essendo squisitamente di merito, non può essere sindacata ulteriormente da questa Corte, in mancanza di specifica allegazione di vizi capaci di integrare le ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e. In particolare, l'osservazione del ricorrente - peraltro integralmente versata in fatto e, anche per tale sola ragione, inammissibile - secondo cui non sarebbe stato dato alcun peso alla documentazione prodotta riguardo agli incidenti stradali in cui la querelante sarebbe rimasta vittima dopo quello oggetto del processo in esame, risulta, nel suo contenuto espositivo, manifestamente infondata.
Infatti il ricorrente segnala alla attenzione di questa Corte la prova - non valutata - dell'incidente stradale del 26 giugno 2006 (vedi pagina sette del ricorso) quale possibile fonte alternativa dei danni ricondotti alla vicenda in esame, pur dando atto nello stesso ricorso, del fatto che, in relazione a quest'ultimo, la querela era stata sporta antecedentemente, rispetto al secondo presunto incidente, e cioè il 21 giugno 2006 (vedi pagina uno del ricorso):
con la conseguenza che il dubbio della riferibilità della rottura dello specchietto al secondo incidente, rappresenta, esso si, una macroscopica incongruenza del ricorso, per la ragione che non vi è alcun concreto elemento per ritenere che le foto ritraenti lo specchietto rotto fossero state scattate dopo e non prima della presentazione della querela della quale avrebbero dovuto costituire riscontro.
In ordine alla mancata disamina della questione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599, posta nei motivi di appello, il Collegio ha osservato che essa è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge;
invero la concessione del beneficio non costituisce un diritto soggettivo dell'interessato che può solo fare istanza perché tale potere venga esercitato, ma non censurare in Cassazione un'eventuale pronuncia negativa, neanche se concorrono le condizioni richieste della predetta norma (Sez. 5, Sentenza n. 6675 del 02/12/1987 Ud. (dep. 06/06/1988) Rv. 178534). Nella specie, ancora il Collegio ha ritenuto che la mancata applicazione della norma sottintenda una valutazione dei fatti conforme alla ricostruzione della persona offesa e quindi con i connotati, anche di gravità e di sproporzione, desunti dalla ricostruzione di quest'ultima.
La denuncia di assenza di motivazione quanto alla richiesta di esclusione della aggravante teleologia, ascritta con riferimento al reato di danneggiamento, e di diminuzione della pena risulta, d'altra parte, priva del supporto illustrativo previsto dall'art. 581 c.p.p.. In ordine al motivo di doglianza concernente le lesioni risultanti da certificato medico, va notato che esse risultano eccentriche rispetto ai capi di imputazione, rispetto ai quali è estranea la contestazione del reato di cui all'art. 582 c.p.. Anche la eventualità della rilevanza di tali fatti ai fini della liquidazione del danno civile, non sembra attuale e concreta dal momento che tale liquidazione è stata integralmente devoluta al giudice civile.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014