Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA AR - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI EP - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.n.c. IC & NO, s.r.l. ED, GI, RU, s.a.s. OM VI e ON EP & C, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, ED VA, GN IB, IN LL, LA GI, De US GU, AG AR, LL ER IG, ON CA TO, LI EP, SA TI, IN RA, IN GR, TA OL, AN RO, elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita n. 278, presso l'avv. Stefano Giove, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Claudio Teruggi, del Foro di Novara, per procura in atti;
- ricorrenti -
contro
Comune di Borgomanero, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. AR Menghini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. OL Borgna, del Foro di Novara, per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1370 della Corte di appello di Torino in data 28 dicembre 1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27 giugno 2003 dal Relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito l'avv. AR Menghini per il controricorrente;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente IC & NO s.n.c., esercente attività di agenzia di assicurazioni, impugnava un avviso di accertamento con il quale il Comune di Borgomanero, con riferimento all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni dovuta per gli anni dal 1987 al 1994, aveva richiesto una maggiore imposta, previa rettifica della classificazione dell'attività di agente di assicurazione esercitata dalla contribuente e collocazione di tale attività nel settore 9^ (servizi vari) della tabella allegata al di. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144, anziché nel settore 5^ (intermediazione del commercio) della medesima tabella, come indicato dalla società nella propria denuncia.
Nel giudizio intervenivano volontariamente le società ED, GI, TI s.r.l. e OM VI e ON EP & C. s.a.s., nonché ED VA, GN IB, IN LL, LA GI, De US GU, AG AR, LL ER IG, ON CA TO, LI EP, SA TI, IN RA, IN GR, TA OL e AN RO, esercenti tutti attività di agente di assicurazione, che svolgevano domanda analoga a quella dell'attrice. Il Tribunale di Novara accoglieva le domande dell'attrice e degli intervenuti, affermando che la loro attività di agenti di assicurazione rientrava nel settore 5^ della menzionata tabella allegata al d.l. 1989/66. Il comune di Borgomanero proponeva appello alla Corte di appello di Torino, che accoglieva il gravame, motivando nel senso che l'attività degli agenti di assicurazione doveva essere inserita nel settore 9^ della tabella, come disposto dal Comune.
Hanno proposto ricorso per Cassazione la società IC & NO e gli altri soccombenti in appello sulla base di un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso, assistito da memoria, il Comune di Borgomanero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della legge 24 aprile 1989 n. 144 e successive modifiche e della tabella allegata al d.l. 1989/66, nonché degli artt. 1742 e segg. e 1753 c.c. e degli artt. 1 e 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed ancora vizio di motivazione in ordine alla natura ed al contenuto dell'attività di agente di assicurazione, deducendo che tale attività va inquadrata nel settore 5^ della tabella, riguardante gli intermediali del commercio, e non in quello 9^, relativo a servizi vari.
Il ricorso è infondato
Questa Corte ha già affermato che in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, l'attività dell'agente di assicurazione deve essere inquadrata, al fine dell'applicazione del tributo, nel nono settore di attività della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144 (Cass. 21 luglio 2000, n. 9601; Cass. 18 febbraio
2002, n. 2352; Cass. 27 giugno 2002, n. 9360; Cass. 25 luglio 2002, n. 10950; Cass. 8 agosto 2002, n. 11973), e in particolare nella categoria dei servizi vari, in quanto gli altri settori sono inconferenti e quello indicato contiene tutti gli elementi propri dell'attività svolta dall'agente di assicurazione (Cass. 9 maggio 2002, n. 6621) e considerato altresì che le attività ricomprese nel settore 5^ della tabella, anche per la parte attinente all'intermediazione, riguardano il commercio di beni materiali e che l'agente di assicurazione, pur rientrando nell'ampia categoria degli agenti di commercio, non si pone come intermediario nella circolazione dei beni materiali, ma offre un servizio, con compiti e indici di redditività vicini a quelli dell'assicuratore, compreso nel contiguo settore 10^ (v. in tal senso, in particolare, Cass. 18 febbraio 2002, n. 2352). Questo collegio condivide pienamente l'orientamento espresso dalla Corte nelle richiamate decisioni, che va confermato in questa sede, non essendo state dedotte dai ricorrenti nuove e diverse argomentazioni che possano indurre ad un riesame della questione. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
Tenuto conto delle incertezze interpretative che, in passato, hanno caratterizzato la questione esaminata e che sono state superate solo alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004