Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7363 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / A A 4 ее67647 I 5 / R 6 R T 2 S A . I T R . G 0 7 363/02 P E H . . R D L BBLICA ITALIANA L L A A E A T D D . B I E S A A T N T E I N S 1 R E I 3 S ORIES PREMA DI CASSAZIONE E 1 A E Oggetto T A N INVIM su conferimento SEZIONE TRIBUTARIA M ramo d'azienda - compatibilità con direttiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: cee 69/335 R.G.N. 3388/00 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere - Cron. 20461 Consigliere - Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Ud.18/01/02 Consigliere - Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA • CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67647 MINISTERO DELLE FINANZE UFF REG STRO TORINO, in persona elettivamente domiciliato in пов del Ministro pro tempore, ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA presso difende ope GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e legis;
- ricorrente -
contro
INVESTIMENTI & GESTIONI INGES SPA, in persona del Presidente e rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSEF IA 5, presso lo studio 2002 dell'avvoca to ENRICO ROMANEI LI, che lo difende 159 unitamente all'avvocato MARCO CASAVECCHIA, giusta 1 procura in calce;
controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 216/98 della tributaria regionale di TORINO, depositata il 21/05/99; udita la relazione della caus svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato VARRONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
har udito il P.M. in persona de: Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Svolgimento del processo La commissione tributaria regionale del Piemonte, sentenza 16 dicembre 1998 21 maggio 1999, riget- con tava l'appello dell'ufficio del Registro di Torino av- verso la decisione della commis ione tributaria di pri- mo grado, con la quale era stato accolto il ricorso silenzio rifiuto oppo- della Ingest s.p.a. contro il sto all'istanza di rimborso dell'in.v.im. per lire 129.034.100, corrisposta dalla società F.lli Borletti per il conferimento di un com lesso industriale alla Borletti Climatizzazioni s.r.l. disposto con atto nota- 2 rile registrato il 16 gennaio 1937. I giudici di merito ritenev no che la normativa na- zionale con la direttivafosse in contrast n. 69/335/CEE, il cui art.10 prevede l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione aggiuntiva all'imposta sui conferimenti per le operazi ni previste dall'art. 4, tra le quali rientrava, appunto il conferimento di ra- mo aziendale. Stante la immediata appli abilità della predetta direttiva nell'ordinamento nazionale, le norme di que- st'ultimo, che prevedevano l'imponibilità dell'opera- zione, dovevano essere disapplicate. whar La commissione tributaria regionale richiamava la sentenza della Corte di Giusti:ia CE del 13 febbraio 1996 in cause C - 197 e 252/94, resa in tema di imposta di registro francese, nella quile era stata affermata la immediata applicabilità de la direttiva, anche a rapporti sorti prima della sentenza interpretativa. Per quanto concerneva l'in. .im. la commissione re- gionale osservava che tale imposta non poteva conside- rarsi di trasferimento, e quin li consentita agli Stati membri dall'art. 12, lett. b), lella direttiva, essendo la stessa strettamente conness a all'imposta di regi- stro, della quale mutuava l'impianto, e dovendosi, Co- munque, ritenere contraddittorio il prevedere l'esen- 3 zione dall'imposta sui conferi nenti e, nel contempo, consentire un prelievo tale da scoraggiare le finalità della direttiva, volta a favorire le operazioni di ri- strutturazione aziendale. Avverso tale sentenza l'Amm nistrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. La Ingest s.p.a. resiste co controricorso. S 2. Il motivo di ricorso Deducendo violazione e fals applicazione degli ar- ticoli 4, 7 e 10 della direttiv n.69/335/CEE, in rela-L zione all'art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., la کھنا difesa dell'Amministrazione f nanziaria deduce che, - 42 / 96, nella sentenza 11 dicembre 1997 in causa C SIF
contro
Amministrazione del e Finanze, la Corte di Giustizia CE ha escluso che la direttiva 69/335/CEE si applichi ad un'imposta naziona e che colpisca l'even- tuale incremento di valore di un immobile constatato all'atto del conferimento del edesimo ad una società di capitali. § 3. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Come ha esattamente dedotto la difesa dell'Ammini- strazione finanziaria, sulla applicabilità delle limi- tazioni all'imposizione indiretta sui conferimenti di beni о di rami d'azienda cor tenute nella direttiva n. 69/335/CEE ad un imposta che come l'i.n.vi.m., col- pisce, non già il conferimento, ma l'aumento di valore del bene, sia pure verificato a momento di un conferi- mento in società, deve consider rsi decisiva la pronun- cia interpretativa resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee 1'11 dicembre 997 in causa C - 42/96, Società Immobiliare SIF s.p.a. C. Amministrazione del- le Finanze dello Stato, nella quale è stato testualmen- te affermato: "1 non è il conferimento com tale ad essere gravato da imposta, bensì l'incremento aturato grazie al mede- laur i la base imponibile di tale tributo non simo" 11 calcolata, come esige l'art.5, n.1, lett. a), della di- rettiva, sul valore reale dei beni conferiti o da con- ferire dai soci, ma sull'increm nto di valore realizza- " l'Invim colpisce il to grazie al conferimento;
conferente e non la società beneficiaria " Da tali premesse la Corte perviene alla costituisce conclusione che l'i.n.v.i.m "1 non percepita all'atto un'imposta di conferimento dell'aumento del capitale socia e mediante conferimento di beni di qualsiasi natura ai sensi dell'art. 4, n.1, lett. c) della direttiva Il vincolo del giudice nazionale alle sentenze in- 5 terpretative della Corte comunitaria comporta, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte ( fra le altre, sentenze 1844, 10059 e 16316/2000 ) l'acco- glimento del ricorso dell'Amministrazione. Non può condividersi la te i svolta dalla società controricorrente, secondo la q ale dalle sentenze in- terpretative della Corte di Giustizia non deriverebbe un vincolo per il giudice nazionale, in un processo di- verso da quello nel quale la domanda pregiudiziale è stata formulata, in quanto tale tesi contrasta con una Tha consolidata giurisprudenza comunitaria, della Corte Co- stituzionale e di questa Corte. Nel caso di specie, pur do endosi ribadire che non è compito della Corte di Giusti ia interpretare il di- ritto nazionale, non va dimenticato che la citata sen- tenza della Corte è stata resa proprio in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l'in.vim., e che, come emerge chiaramente dalla motiva ione, i giudici comuni- tari hanno chiaramente fatto r: ferimento ad un'imposta aventi le caratteristiche dell'in.vim. Conclusivamente il Collegic aderisce a detto prin- cipio, condiviso dalla giurisp udenza di questa Corte, essendo state prospettate nuove e valide ragioni non derogare allo stesso. per Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. 6 Poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., la Corte, pronunciando nel merito, rigetta la domanda di rimborso presentata dalla società. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. P.Q. . La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa, e decidendo nel merito, COMPENSA rigetta la domanda di rimborso rigetta le spese del l'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 18 ger naio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Pasquale Reale Enrico Altierithan IL CANCELLIERE DEPOSNATU IN CANCELLERIA VA AS Oggi 2.0 MAG. 2002/ IL CANCELLIERE C1 VA Ascanio E N ZIO D.P.R. 26/4/1986 ISTRA . 5 REG N - LL. B A D IA I SENSI DEL TE TAB. A R ESEN A T U 131 IB A IA R . T R N E T A M 7