Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
In tema di reati commessi con il mezzo della stampa periodica, le difficoltà organizzative non esentano il direttore responsabile dagli obblighi di controllo preventivo che gli incombono per legge. (Nella fattispecie la Corte ha negato che costituisse giustificazione dell'omesso controllo circa la stampa di un articolo giudicato diffamatorio il fatto che il pezzo, per problemi organizzativi, era stato direttamente inviato alla redazione locale per la pubblicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2007, n. 31491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31491 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/06/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1493
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 023431/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES MB N. IL 26/10/1943;
avverso SENTENZA del 31/10/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del S.P.G., Dott. DI POPOLO A.;
uditi i difensori di P.C., avv. FIORI e dell'imputato avv. BIFFANI. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - TO IN propone ricorso contro sentenza della Corte di Milano, che conferma la sua condanna ad Euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e L. n. 48 del 1947, artt. 13 e 21 per aver omesso, quale direttore responsabile del quotidiano "Il Giorno" il controllo necessario ad impedire la pubblicazione il 7.10.00, nell'inserto "Piacenza. Cremona/Mantova" di un articolo a forma di Alan PA, dal titolo "Piacenza Turismi senza strategie". Mira solo ai denari pubblici ed in solido al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 10.000,00, nei confronti della P.C. costituita, in persona del Presidente del C.d.a., Pirovano.
In particolare nella parte finale dell'art., che recava intervista ad un Assessore comunale di Piacenza, è scritto: "Tra le operazioni sostenute da Piacenzaturismi attraverso i contributi regionali, c'è ad esempio la ristrutturazione del borgo e della villa di Tavernago nei pressi di Aguzzano, la proprietà di tali immobili è ricondudbiie a Pirovano, azionista di maggioranza e presidente della Piacenzaturismi".
La Corte, premesso che l'asserto è falso, ha respinto le deduzioni d'appello relative alla sostenuta inoffensività della frase, all'autonomia della redazione emiliana del quotidiano, che ha direttamente trasmesso il supplemento con l'art. alla tipografia di Milano, alla mancata determinazione dei criteri di determinazione del danno ed in punto di pena.
Il ricorso denuncia:
1 - violazione di legge penale (norme incriminatici) - vizio di motivazione sotto il profilo che la frase è inoffensiva (in particolare per l'uso del verbo sostenere a fronte degli obiettivi di una società a capitale misto, che quindi può farsi promotrice di iniziative di valorizzazione dei beni di proprietà dei singoli associati);
2 - idem, in punto di responsabilità personale, per autonomia della redazione emiliana;
3 - violazione art. 133 c.p. - vizio di motivazione, in punto di pena, alla luce di rettifica pubblicata sul giornale, oltre le trenta righe di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 8; 4 - vizio di motivazione circa l'ammontare del danno liquidato.
2 - Il ricorso è infondato.
I Giudici hanno spiegato perché la frase significa la ragione stessa del giudizio di disvalore che investe la società e la persona cui fa capo. E non può essere scriminata. Poggia su un dato fittizio, e tanto non è contestato. In questa luce il ricorso chiede una valutazione alternativa di fatto impossibile in questa sede, non una verifica di motivazione.
Quanto all'inadempimento del dovere di controllo del direttore responsabile, nella specie la sentenza di 1 grado aveva tra l'altro decisivamente significato che "nel caso concreto il controllo e la supervisione richiesti dalla legge avrebbero dovuto essere più pregnanti in quanto PA aveva appena iniziato la propria carriera giornalistica, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di esperienza". Sul punto nulla di concreto aveva eccepito l'appello, per cui l'asserto di fatto risulta innanzitutto privo di allegazioni. La questione riproposta nel ricorso in termini astratti di "inesigibilità", è comunque infondata. Per diritto vivente, in conformità alla ratio della previsione dell'art. 57 c.p., le difficoltà organizzative di apparato non esentano il direttore responsabile di un periodico di stampa dagli obblighi di cui gli fa carico la legge, perché le modalità di gestione vanno da lui rapportate alla necessità di controllo preventivo e concreto di quanto deve essere pubblicato. Non ha dunque valenza scriminante della colpa ai sensi dell'art. 57 c.p. l'argomento che l'articolo diffamatorio sarebbe stato mandato, come per prassi, direttamente alla stampa dalla redazione locale, dotata di propria autonomia. L'asserto significa difatti che la responsabilità del direttore trae origine da una disfunzione che impedisce il suo controllo, cui lui stesso avrebbe dovuto porre rimedio, salvo accettarne le implicazioni.
In punto di pena la Corte formula un giudizio implicitamente ancorato ai criteri adottati dai Giudice di primo grado nella quantificazione in una percentuale obiettivamente confinata. E ritiene la determinazione insuperabile con l'indice della rettifica. Su questo aspetto il ricorso propone una valutazione alternativa, non consentita.
La quantificazione del danno morale è improntata anch'essa a criteri riconoscibili e correlati al caso concreto (gravità delle accuse, diffusione dell'inserto nell'ambito territoriale, nel quale l'offeso ha doppia veste di imprenditore e presidente dell'associazione). E non risulta incongrua in assoluto, proprio perché rispettosa della giurisprudenza citata nel ricorso, che senza bisogno di analisi significa la necessità di valutazione adeguata al caso specifico, e nulla più.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla P.C., che liquida in complessivi Euro 1425,00, di cui 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007