Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Secondo il dettato normativo dell'art. 3, comma primo della legge 689/81, è sufficiente la semplice colpa ad integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, con la conseguenza (espressamente prevista al comma successivo) che l'errore sul fatto è idoneo ad escludere la responsabilità dell'agente solo quando esso non sia determinato da colpa, mentre il cosiddetto "error iuris" può legittimamente configurarsi come esimente (a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, applicabile anche alla materia dell'illecito amministrativo) solo nel caso di inevitabile ignoranza del precetto da parte dell'autore dell'illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE DELLA CORTE DI APPELLO DIFIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ANTENNA 5 Sas di AI TO & C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 99/96 della Pretura di FIRENZE, Sezione distaccata di EMPOLI, depositata il 23/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Barbieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSUO
La s.a.s. Antenna 5, con sede in Empoli, in persona del legale rappresentante FA OR, proponeva opposizione avanti al Pretore di Firenze Sezione distaccata di Empoli - avverso l'ordinanza con cui il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (Co. Re. G. E.) della Corte d'Appello di Firenze le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 10.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver omesso, in violazione dell'art. 3 della Legge n. 515/93, di trasmettere al Co. Re. G.E. le previste comunicazioni nei termini. Sosteneva la società che ciò era avvenuto per mero errore operativo, in considerazione di una prassi ormai consolidata da un'assidua attività collaborativa e di consulenza avviata con il Comitato Regionale per il Servizio Radio Televisivo di Firenze (Co.Re.Ra.T.), cui la comunicazione era stata inviata tempestivamente per il successivo inoltro al Co. Re. G.E., avvenuto però tardivamente.
Il Co.Re.G.E. contestava l'opposizione, deducendo la ritualità e la fondatezza dell'ingiunzione.
All'esito del giudizio il Pretore, con sentenza del 6.6-23.7.1996, accoglieva l'opposizione, dichiarando la nullità dell'ordinanza- ingiunzione e compensando le spese.
Accertato che la comunicazione era stata inviata dall'opponente al Co.Re.Ra.T. anziché al Co.Re.Ge., cui era pervenuta tardivamente tramite il Co.Re.Ra.T., osservava il Pretore che la s.a.s. Antenna 5 si era avvalsa, come in precedenza per qualsiasi altro adempimento legato al servizio radiotelevisivo, della collaborazione di detto comitato nella certezza che avrebbe provveduto tempestivamente, anche perché trattasi di un organismo di rilevanza pubblica. Riteneva pertanto applicabile l'art. 47 u.c. C.P., essendo l'agente incorso in un palese errore sulla norma extra-penale, con la conseguente impossibilità di ravvisare la presenza del dolo, sia pure lieve, nel comportamento del medesimo che in definitiva aveva pur sempre disposto l'inoltro della comunicazione, anche se ad un organo incompetente, il quale, seppure tardivamente, aveva a sua volta curato la trasmissione al Co.Re.G.E..
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Co.Re.G.E., deducendo un unico motivo di censura.
La s.a.s. Antenna 5 non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte d'Appello di Firenze denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 24.11.1981 n.689, dell'art. 8 della Legge n.513/93 e dei principi in materia di dolo e di errore sulla legge extra-penale. Sostiene che il Pretore ha operato un'inammissibile commistione dei principi penalistici in punto di dolo e di errore su legge extra-penale con i principi fissati dall'art. 3 della Legge n.689/81 relativo all'elemento soggettivo in tema di sanzioni amministrative ove è richiamata la colpa come elemento alternativo ed equivalente al dolo ed ove l'errore può essere invocato per escludere la responsabilità quando cada sul fatto e non sia dovuto a colpa. Deduce altresì che l'opponente non aveva dimostrato ne' su quale legge extra-penale fosse caduto l'errore ne' che tale errore fosse incolpevole. Contesta inoltre la rilevanza pubblica riconosciuta al Co.Re.Ra.T. che altro non è che un mero comitato di diritto privato consorziante alcune emittenti televisive. Sostiene infine, richiamando la giurisprudenza in materia, che ad integrare l'elemento soggettivo previsto dall'art.3 della Legge n.689/81 è sufficiente la colpa e che l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare per escludere la responsabilità dell' amministrazione solo quando sia incolpevole e cioè in presenza di un comportamento della stessa P.A. idoneo ad indurre ad un siffatto errore.
La Censura è fondata.
In base all'art. 3 comma 1 della Legge 24.11.1981 n.689 è sufficiente la semplice colpa ad integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, con la conseguenza, prevista espressamente al comma successivo, che l'eventuale errore sul fatto esclude la responsabilità solo quando esso non sia determinato da colpa.
A tali principi non si è certamente attenuto il Pretore che, nell'escludere la responsabilità, ha ritenuto sufficiente negare la presenza del dolo attraverso, peraltro, un richiamo assolutamente inconferente all'art. 47 u.c. C.P., relativo all'errore sulla legge extra-penale, vale a dire ad un istituto giuridico che prevede tutt'altra ipotesi in quanto presuppone una norma penale integrata da altra appartenente ad altro ramo del diritto.
L'ipotesi dell'errore sulla legge avrebbe potuto, semmai, essere prospettata in relazione all'art. 5 C.P. -quale risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 24.3.1988- applicabile anche nella materia dell'illecito amministrativo (per tutte Cass. 8180/92), con la conseguenza che deve ritenersi mancante l'elemento soggettivo previsto dall'art.3 della suddetta Legge n.689/81 in caso di inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito.
Al riguardo la stessa Corte Costituzionale, al fine di evidenziare con la maggiore precisione il proprio assunto e di evitare così possibili abusi nell'applicazione del nuovo principio, si è soffermata sulla nozione di inevitabilità, fornendo una casistica piuttosto particolareggiata dei parametri da utilizzare. Fra i tanti ha anche richiamato la situazione soggettiva di chi professionalmente risulta inserito in un determinato campo di attività e per il quale, cumulandosi l'obbligo generico di conoscenza e di informazione, incombente a tutti i cittadini per il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., con quello specifico in ordine alle norme che disciplinano quella materia, l'eventuale ignoranza della legge non può che ritenersi evitabile e quindi non giustificabile.
Peraltro la Corte Costituzionale nella specifica materia delle contravvenzioni (che è la più affine a quella delle violazioni amministrative) ha rinviato in ordine all'interpretazione dell'art.5 C.P. alla giurisprudenza via via formatasi sul punto, secondo cui l'errore sulla liceità del fatto assume giuridica rilevanza solo quando si fondi su un elemento positivo estraneo all' agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento (come, ad esempio, nel caso di assicurazioni sulla liceità del fatto da parte di organi competenti della P.A. o di precedenti assoluzioni del soggetto sullo stesso fatto ecc.). Nessuna circostanza riconducibile ad una di tali ipotesi è emersa dall'impugnata sentenza, da cui anzi risulta che la società ricorrente era consapevole degli obblighi imposti dall'art.8 della e Legge n.515/93 e dei termini in essa previsti, avendo trasmesso tempestivamente le richieste comunicazioni.
È avvenuto però che, nel far ciò, detta società si è
avvalsa della collaborazione di altro soggetto (il Comitato Regionale per il Servizio Radio Televisivo di Firenze) cui era consociata ed al quale aveva inviato la comunicazione per l'ulteriore inoltro al competente Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Esula quindi il caso in esame da ogni ipotesi di errore scusabile correlato all'ignoranza della legge, quale si è delineato anche nella materia degli illeciti amministrativi sulla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, con la conseguente cassazione dell' impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed essendo consentito pertanto decidere nel merito, si dispone il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione ad entrambi e gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna la s.a.s. Antenna 5 al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di L. 800.000 per onorario, L. 250.000 per diritti e L. 120.000 per spese effettive nonché di quelle del giudizio di cassazione che liquida in L.
1.500.000 per onorario e L.150.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 24.6.1998
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999