CASS
Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2023, n. 37834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37834 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di CA LO, nato a [...] il [...], t ' "i '5 avverso la sentenza in data 15/06/2022 della Corte di appello di Kar-i-no A 1-0 -;-& visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 15 giugno 2022 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2021 del Tribunale di Rovereto che aveva condannato LO CA alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sua qualifica di amministratore di fatto e con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 37834 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 14/04/2023 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore di diritto, Mohamed AR Oueslati, di origine tunisina, del commercialista della società che aveva dismesso l'incarico nel 2013 e della sorella del ricorrente. Lo stesso imputato aveva dichiarato di dirigere lui la società e i per giunta/ era stato trovato nella disponibilità dell'esigua documentazione contabile, amministrativa e bancaria della società che era custodita nella sua abitazione. I Giudici non hanno ritenuto credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si sarebbe procurato la documentazione solo per difendersi dall'accusa della Guardia di finanza, perché smentita;
tra l'altro/ dal commercialista che gli aveva restituito i libri nel 2014 e gli aveva consegnato nel 2017 solo il libro soci. L'imputato ha molto insistito sul difetto di prova in merito a rapporti con fornitori e dipendenti e ha svolto delle considerazioni miranti ad accreditare una versione alternativa dei fatti. La motivazione della sentenza di primo grado è però particolarmente diffusa sugli elementi probatori a suo carico. Lo stesso commercialista aveva riferito che aveva relazioni solo con il CA l perché l'amministratore di diritto era un soggetto estraneo alla vita della società che aveva conosciuto solo nel passaggio della titolarità formale dalla sorella. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall'imputato, secondo cui era stato l'Oueslati a procurare il professionista, il commercialista aveva dichiarato di aver cominciato a seguire la società nel 2011 quando era formalmente amministratrice la sorella. I Giudici hanno diffusamente spiegato per quali ragioni hanno ritenuto attendibile la convergente versione dell'amministratore di diritto e del commercialista in luogo di quella dell'imputato. La condanna è stata confermata da una sentenza della Corte di appello conforme a quella di primo grado, per cui il vizio di travisamento della prova sollevato avrebbe dovuto essere di macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le più recenti, Sez. 6 n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 28 41665 e Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01), ciò che non è avvenuto nella specie, perché l'imputato si è limitato a proporre una lettura alternativa della vicenda. Ineccepibile è poi anche la motivazione in merito al diniego delle generiche in assenza di segni di resipiscenza e in presenza invece di un rilevante numero di precedenti penali per violazioni delle norme sul lavoro, delle norme tributarie e per bancarotta, tanto che gli era stato necessario ricorrere ad /it amministratori di comodo, prima la sorella e poi l'Oueslati, per continuare a gestire le società di cui gli era interdetta formalmente l'amministrazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 15 giugno 2022 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2021 del Tribunale di Rovereto che aveva condannato LO CA alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sua qualifica di amministratore di fatto e con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 37834 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 14/04/2023 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore di diritto, Mohamed AR Oueslati, di origine tunisina, del commercialista della società che aveva dismesso l'incarico nel 2013 e della sorella del ricorrente. Lo stesso imputato aveva dichiarato di dirigere lui la società e i per giunta/ era stato trovato nella disponibilità dell'esigua documentazione contabile, amministrativa e bancaria della società che era custodita nella sua abitazione. I Giudici non hanno ritenuto credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si sarebbe procurato la documentazione solo per difendersi dall'accusa della Guardia di finanza, perché smentita;
tra l'altro/ dal commercialista che gli aveva restituito i libri nel 2014 e gli aveva consegnato nel 2017 solo il libro soci. L'imputato ha molto insistito sul difetto di prova in merito a rapporti con fornitori e dipendenti e ha svolto delle considerazioni miranti ad accreditare una versione alternativa dei fatti. La motivazione della sentenza di primo grado è però particolarmente diffusa sugli elementi probatori a suo carico. Lo stesso commercialista aveva riferito che aveva relazioni solo con il CA l perché l'amministratore di diritto era un soggetto estraneo alla vita della società che aveva conosciuto solo nel passaggio della titolarità formale dalla sorella. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall'imputato, secondo cui era stato l'Oueslati a procurare il professionista, il commercialista aveva dichiarato di aver cominciato a seguire la società nel 2011 quando era formalmente amministratrice la sorella. I Giudici hanno diffusamente spiegato per quali ragioni hanno ritenuto attendibile la convergente versione dell'amministratore di diritto e del commercialista in luogo di quella dell'imputato. La condanna è stata confermata da una sentenza della Corte di appello conforme a quella di primo grado, per cui il vizio di travisamento della prova sollevato avrebbe dovuto essere di macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le più recenti, Sez. 6 n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 28 41665 e Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01), ciò che non è avvenuto nella specie, perché l'imputato si è limitato a proporre una lettura alternativa della vicenda. Ineccepibile è poi anche la motivazione in merito al diniego delle generiche in assenza di segni di resipiscenza e in presenza invece di un rilevante numero di precedenti penali per violazioni delle norme sul lavoro, delle norme tributarie e per bancarotta, tanto che gli era stato necessario ricorrere ad /it amministratori di comodo, prima la sorella e poi l'Oueslati, per continuare a gestire le società di cui gli era interdetta formalmente l'amministrazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente