Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8466 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
846670 1 REPUBBLICA ITALIA LO LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4930/99 Dott. Rafaele CORONA Dott. Antonio VELLA Consigliere 9028/99 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Cron.19396 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Rep. 3027 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere- Ud. 27/04/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studic SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 21 Gill 2001 TO LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell'avvocato GRASSO A., difeso dall'avvocato GRASSO SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
CO GI CA, RO ROSARIO, RO GI, RO NA MARIA, DF45473 RO ETTORE, RO ALESSANDRO, 513000 CANCELLER RO MARCELLO, RO ANTONINO;
2001 - intimati 738 e sul 2° ricorso n° 09028/99 proposto da: OF454235 -1- CO GI CA VED RO, RO RO GI, RO ANTONINO,ROSARIO, RO NA MARIA, RO ETTORE RO ALESSANDRO, RO MARCELLO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dagli VIAGGIO SALVATORE, RO NINO, giustaavvocati delega in atti;
- ricorrenti -
nonchè
contro
TO LF;
intimato avverso la sentenza n. 929/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 28/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato GRASSO Alfio, per delega dell'Avv.GRASSO Salvatore, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
| udito l'Avvocato RO Nino, difensore del resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il y rigetto del ricorso principale, assorbimento del incidentale condizionato sub art.2055 c.c., ricorso per il rigetto del ricorso incidentale autonomo. -3- Svolgimento del processo Con ricorso del 14.8.1981, diretto al Pretore di Acireale, Giuseppa CO e i germani AR esponevano che, volendo usufruire a scopo di irrigazione dell'acqua di un pozzo ubicato in Santa Maria La Scala loro assegnato il 5.4.1978 dal giudice dell'esecuzione, si erano accorti che la conduttura dell'acqua costituita da tubi metallici era stata divelta per un tratto di circa 250 m. nel tratto attraversante il fondo di Alfio TO. Questi non solo non aveva inteso ripristinare la condotta, ma aveva eliminato altri 60 m. del manufatto. Poiché a stagione inoltrata era impossibile reperire altra acqua per irrigare gli agrumeti, i ricorrenti chiedevano provvedimenti urgenti per il ripristino della conduttura forzata. Il Pretore, eseguita ispezione dei luoghi e disposta CTU, con ordinanza del 21.10.1981 autorizzava i ricorrenti a ripristinare a loro spese la conduttura divelta nel fondo del TO, rimettendo quindi le parti davanti al giudice competente per il merito. Con atto di citazione notificato il 18.1.1982, i ricorrenti convenivano il TO davanti al Tribunale di Catania chiedendo la condanna del medesimo a risarcire i danni per l'opera di ricostruzione della conduttura, nonché quelli causati al loro limoneto sotto forma di perdita del prodotto per le annate agrarie 1981 -- 1982 e di pregiudizio all'impianto arboreo limonicolo. Costituitosi, il TO esponeva che aveva acquistato il terreno con atto del 4.7.1974 dal costruttore AN IZ il quale negli anni 1972-1973 aveva eseguito dei lavori di scavo per realizzare n. 17 palazzine, ed in tale occasione costui aveva proceduto allo svellimento della conduttura. Esso convenuto, avendo trovata interrotta la vecchia tubazione, convinto che si trattasse di una vecchia conduttura fuori uso ed abbandonata, aveva proceduto durante i lavori di costruzione, alla rimozione di un ulteriore tratto di tubazione. Pertanto non poteva essere ritenuto responsabile né della interruzione dell'intero percorso della conduttura, né dei danni che si erano verificati all'agrumeto per un fatto a lui non imputabile. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto degli attori ad attraversare con la conduttura la sua proprietà. Intanto, con nuovo atto di citazione notificato il 21.8.1982, gli attori esponevano che, essendosi il TO opposto al controllo per la manutenzione della parte di conduttura non divelta nel suo fondo, essi attori avevano ottenuto dal Pretore di Acireale in data 25.5.1982, provvedimento di urgenza per la consegna delle chiavi del cancello, di cui il TO aveva munito il fondo. Avevano poi ottenuto dal Pretore in data 2.6.1982, accertamento tecnico preventivo per valutare i danni derivati al loro limoneto dalla nuova attività costruzionistica del TO. Chiedevano pertanto la condanna del TO al risarcimento sia dei danni derivati alla conduttura per la perdita di potenza del pozzo, a causa del nuovo e più lungo percorso della tubazione, sia dei danni subendi dalla produzione dei limoni nelle annate 81/82 e 82/83. Il TO si costituiva opponendosi alla domanda contro la quale eccepiva tra l'altro la litispendenza. Questi, a sua volta, con autonomo atto di citazione notificato il 1.6.1982 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania gli attori CO AR esponendo che in data 1.4.1982 aveva ottenuto dal Pretore di Acireale accertamento tecnico preventivo sul fondo dei predetti CO AR al fine di determinare l'entità dei frutti pendenti;
esponeva il 2 altresi che gli attori CO AR, nell'installare la nuova conduttura autorizzata dal Pretore di Acireale al posto di quella divelta, avevano causato danni alle colture. Chiedeva pertanto la rimozione della nuova conduttura ed il risarcimento dei danni. Il giudice istruttore disponeva la riunione dei due procedimenti n. 3654/82 e 2787/82 a quello principale (n. 348/82 R.G.); Con sentenza del 30.3.1995, il TO veniva ritenuto responsabile della distruzione della conduttura sita nel suo fondo e veniva condannato a risarcire agli attori i danni subiti, quantificati in L.68.495.000 oltre rivalutazione interessi e spese di giudizio. Venivano rigettate invece le domande avanzate dal TO. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione il TO chiedendo dichiararsi in via preliminare la competenza del tribunale regionale delle Acque Pubbliche a decidere il presente giudizio;
nel merito chiedeva la riforma integrale della impugnata sentenza con vittoria di spese e compensi. Si costituivano in giudizio i CO - AR chiedendo il rigetto del proposto gravame e la conferma della impugnata sentenza. Con sentenza in data 16.7/28.11.1998, la Corte di appello di Catania accoglieva parzialmente l'appello del TO, determinando in L.43.492.000 quanto dovuto dal predetto, e regolava le spese. Osservava la Corte territoriale che non si poneva nessun problema afferente alla demanialità delle acque, avendo gli attori con la domanda proposta, richiesto unicamente il risarcimento dei danni conseguenti alla manomissione della tubazione attribuita al TO. Ancora si evidenziava che il titolare del fondo servente è tenuto soltanto ad un non facere o al limite ad un "pati", e solo eccezionalmente ad un facere, se cosi sia stabilito dal titolo o dalla legge. In tal caso, il facere a lui eventualmente richiesto non costituisce mai l'essenza della servitù, ma solo una prestazione accessoria. La conseguenza di tali principi era la regola contenuta nell'art. 1069 c.c. secondo cui è il titolare del fondo dominante che deve affrontare a proprie cure e spese le opere necessarie per la conservazione della servitù. Tale regola però non risultava applicabile nel caso in cui la situazione dei luoghi fosse stata alterata da manomissioni compiute dal proprietario del fondo servente, così come nel caso di specie. In tal caso l'onere relativo non poteva non gravare sul proprietario del fondo servente che ha operato quelle manomissioni. Trattavasi di obbligazione propter rem, che resta a carico di una persona se ed in quanto proprietaria di una cosa o titolare di un diritto reale minore su di essa. Tali obbligazioni, in quanto ineriscono alla titolarità di un diritto reale, hanno il carattere della ambulatorietà per cui esse transitano in capo al soggetto nuovo titolare del bene cui il diritto reale si riferisce. Alla luce di tali principi doveva ritenersi il TO, divenuto nuovo titolare del fondo dove risultava collocata la tubazione, tenuto a sopportare le spese che erano state ritenute necessarie per il ripristino della tubazione e quindi anche di tutti i danni subiti dai CO AR in conseguenza di quella manomissione. Quanto al risarcimento dei danni, quelli afferenti al ripristino delle tubature dovevano essere quantificati applicando una percentuale di degrado maggiore rispetto a quella ritenuta dai primi giudici, in ragione dell'epoca lontanissima in cui l'impianto era stato impiantato e alle non buone condizioni della tubazione. Ancora, i danni da lucro cessante dovevano tener conto della circostanza secondo cui non era stata usata la normale diligenza e le cure necessarie, 4 cosa questa che avrebbe comportato che il danno all'impianto arboreo sarebbe risultato ridotto, sicchè lo stesso risultava da determinarsi in L.24.492.000. Ancora, la doglianza secondo cui i CO - AR erano privi della prescritta concessione amministrativa e pertanto il danno da loro sofferto non poteva qualificarsi come ingiusto, la Corte etnea aveva rilevato che più fattori escludevano che tale circostanza fosse stata provata, mentre la stessa era contraddetta da specifiche considerazioni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il TO, sulla base di otto motivi;
resistono con controricorso i CO AR che hanno a - loro volta proposto ricorso incidentale, basato su quattro motivi;
entrambe le parti hanno presentato memoria. my Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 cpc. Appare opportuno esaminare per primo il ricorso principale, salvo scrutinare nello stesso contesto i motivi che sia nell'uno che nell'altro ricorso concernono i medesimi punti della decisione impugnata. Con il primo motivo del ricorso principale (violazione dell'art. 1140 lett. b e dell'art. 2 lett. c del R.D. 11.12.1933, n.1775, in relazione agli artt.34 e 38 cpc, nonché motivazione contraddittoria e nullità assoluta della pronuncia, in relazione all'art.360, n.4 cpc) si ribadisce la tesi secondo cui la cognizione del presente giudizio spettava al Tribunale regionale delle Acque pubbliche della Sicilia. La doglianza, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla sussistenza della competenza del detto Tribunale allorchè l'accertamento della natura demaniale di acque si rende necessario anche in sede di controversia tra privati e ove pure si tratti di acque sotterranee addotte in superficie a mezzo di pozzo, si incentra sul fatto che la Corte etnea avrebbe dato per incontestata la natura demaniale delle acque in argomento e pure avrebbe ignorato il problema, affermando che la controversia nasceva dalla distruzione della condotta, mentre il maggiore danno derivava proprio dalla mancata utilizzazione dell'acqua del pozzo, segnatamente in relazione al lucro cessante. La questione non ha pregio;
per vero, la natura demaniale o meno delle acque non esplica efficacia alcuna nel presente procedimento, atteso che la controversia si incentra sulla interruzione della conduttura, che ha determinato il venir meno dell'afflusso dell'acqua nel fondo dominante, sicchè investe una questione di servitù di acquedotto che prescinde totalmente dalla natura dell'acqua che veniva ad affluire nel fondo degli odierni ricorrenti La affermazione, assolutamente incidentale e del tutto priva di efficacia di giudicato al riguardo, contenuta nella sentenza impugnata, che è meramente ricognitiva di una situazione processuale, non impinge in alcun modo sul profilo in esame, attesa che la intera ratio della sentenza va ravvisata altrove e cioè nei principi afferenti alla servitù. In discussione è pertanto la esistenza di tale diritto reale e la manutenzione dello stesso, non la natura delle acque che è assolutamente ininfluente al riguardo Tale motivo pertanto deve essere rigettato. Con il secondo motivo del ricorso principale (violazione, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1069, 1314 e 2043 c.c., nonché motivazione erronea, contraddittoria ed insufficiente in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc) ci si duole della erronea attribuzione dell'intero danno dipendente dalla rimozione della tubazione al TO, pur essendo stato accertato che la maggior parte della tubature era stata distrutta dal dante causa del predetto, AN IZ. La motivazione della sentenza impugnata, al riguardo, si articola su due considerazioni, basate sulla natura della servitù; in primo luogo si evidenzia che il diritto reale in questione si articola tra i due fondi;
poi si rileva che se è vero che le opere necessarie per la conservazione della servitù sono poste a carico del titolare del fondo dominante, tanto non opera nel caso in cui la situazione dei luoghi venga alterata del proprietario del fondo servente, come nella fattispecie. In tale ipotesi, l'onere della riparazioni grava sul proprietario del fondo servente. Il ricorrente esclude nella specie l'applicabilità dell'art. 1069 c.c., asserendo che tale norma si applica alle opere necessarie per conservare la servitù, ma non a quelle derivanti da attività illecita ex art. 2043 c.c.. A parte l'applicabilità di tale tesi e la sostanziale validità dell'argomentazione adottata nella sentenza impugnata, la doglianza appare priva di pregio, in quanto anche a voler considerare applicabile l'art. 2043 c.c., troverebbe pure applicazione la norma sulla responsabilità solidale (art.2055) di talchè, sia pure per altre via e diversa motivazione, sussisterebbe la responsabilità del TO, salva l'azione di regresso nei confronti del suo dante causa (come rilevato dai giudici del merito). Sussiste una evidenza carenza di interesse che rende inammissibile la censura. Il secondo profilo del secondo motivo del ricorso principale (motivazione contraddittoria, illogica ed incoerente in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5 cpc) va esaminato in relazione al primo motivo di ricorso incidentale, atteso che nell'una come nell'altra doglianza si contesta il criterio di determinazione del degrado in cui versava la tubazione;
premesso che la Corte etnea ha fatto riferimento a criteri anche equitativi, pur non trascurando le risultanze peritali al riguardo, ben può 7 affermarsi che entrambe le censure si rivolgono avverso un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, che, avvalendosi del proprio discrezionale apprezzamento, ha valutato i fatti di causa senza incorrere in alcun vizio motivazionale. Trattasi di doglianze di mero fatto, che non censurabili in questa sede di legittimità e vanno perciò disattese. Con il terzo motivo (violazione dell'art.2 punto c del R.D. 11.12.1933, n. 1775, erronea interpretazione ed applicazione degli artt.2697 e 1227 c.c., in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc, nonché motivazione illogica e contraddittoria) ci si duole dell'erroneo riconoscimento dei danni da lucro cessante, derivanti anche da una inversione dell'onere della prova. اس Si assume che nel caso di specie mancava l'ingiustizia del danno, atteso che gli odierni controricorrenti non avevano titolo alcuno che li legittimasse ad estrarre le acque in quanto sprovvisti della concessione richiesta per legge. La sentenza impugnata ha argomentato nel senso che nel corso della amministrazione giudiziaria i vari custodi nominati fornirono acque irrigatorie ai soci del consorzio, cosa questa che lasciava presumere che, attesa la presunzione di legittimità della procedura, la concessione, a favore del consorzio, fosse operante, e che il TO non aveva provato nulla in contrario. Non vi pertanto il vizio di inversione dell'onere probatorio, attesa la gradualità dell'argomentazione, né l'argomento posto a base della decisione appare privo di valenza, atteso che sarebbe quanto meno singolare che nel corso di una amministrazione giudiziaria si agisse contra legem. Occorre però aggiungere, e in tal senso la motivazione va integrata, che la cura degli interessi pubblici sottesi alla autorizzazione all'estrazione di acqua non compete al privato, ma all'Amministrazione, che ha a disposizione gli strumenti opportuni, anche eventualmente, per la sanatoria 0 0 8 di situazioni in ipotesi non conformi, che non per questo devono essere rese inattuabili da privati. Anche tale motivo pertanto non ha pregio. 1 quarto motivo del ricorso principale ritorna sul problema della attribuzione della responsabilità e fa risalire al solo IZ la causa efficiente dei danni da lucro cessante conseguiti;
a parte l'incongruo richiamo al codice penale, la questione è già stata esaminata. Può solo aggiungersi che è evidente come in tema di responsabilità solidale il fatto del dante causa non possa che essere ascritto al titolare del fondo servente che siasi reso acquirente di un fondo su cui erano già stati attuati interventi volti a rendere inoperante la servitù ivi prevista. Con il quinto motivo (cui si riconnette il secondo motivo del ricorso incidentale) ci si duole, hic et inde, del modo in cui la Corte etnea ha valutato le circostanze sulla cui base è pervenuta ad affermare che nella causazione del danno v'era stato il concorso del fatto colposo del danneggiato. Alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che danno pieno conto dell'iter logico seguito per pervenire alle determinazioni degli importi effettivamente dovuti, entrambe le parti controdeducono con ragioni che, tutte indistintamente, si basano su diverse valutazioni degli elementi acquisiti al processo, cosa questa che nulla toglie alla valenza della motivazione adottata. Deve essere sottolineato ancora che il ricorso principale sul punto è generico, mentre quello incidentale, laddove fa riferimento a singoli fattori probatori viola il principio dell'autosufficienza del ricorso, atteso che non è sufficiente enunciare circostanze, ma occorre individuare specificamente la fonte di esse mediante precisa individuazione dell'atto processuale da cui risultino (cfr. Cass. SS.UU. 13.1.1997, n.265). 9 Entrambi i motivi devono essere pertanto respinti. Il sesto motivo del ricorso principale si incentra sul fatto che è stata disattesa la richiesta di produzione dei libri contabili degli originari attori;
la censura è priva di pregio, atteso che la Corte etnea, nel suo libero convincimento, ha ritenuto di poter trarre aliunde le prove del suo convincimento, senza dover dar conto del perché non ha ritenuto confacente la richiesta istruttoria come avanzata, atteso che risulta chiaramente la ratio decidendi fondata su elementi diversi, cui le risultanze della produzione invocata avrebbero potuto aggiungersi, senza eliderne la valenza (cfr. Cass.4.7.1983, n.4469; 16.6.1990, n.6078). Con il settimo motivo il TO si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. La censura non ha pregio perché la Corte etnea, pronunciando sull'appello, ha regolato compiutamente la materia, fornendo titolo esecutivo all'avente diritto per la restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza. L'ottavo motivo, afferente alle spese, risulta assorbito dalla decisione qui adottata;
è comunque inammissibile, atteso che il sindacato di questa Corte è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (v. Cass.9.7.1994, n.7535). Il terzo motivo del ricorso incidentale è dichiaratamente condizionato e risulta pertanto assorbito. Entrambi i ricorso devono essere pertanto respinti;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente procedimento. 10
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27.4.2001 Il Presidente Aeroma Il Consigliere estensore ILCA OLUL Pagle Talango DEPOSITATO IN CANCELLERIA Homa 21 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Colezio Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 10.00. 80000 Iscritto a quolo il Art. n. 330'000 ка -