Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14939 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 49 3 9/0 3 REPUBBLICA ITA IN NOME DI POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 26216/01 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere - Cron. 30123 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.20/05/03 Dott. Aldo DE MATTEIS www Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR IA SA;
intimata avverso la sentenza n. 3021/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 05/07/01 R.G.N. 45677/97; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3020 udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Attilio -1- CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per . l'accoglimento del ricorso. -2- :. Svolgimento del processo Con sentenza del 21 maggio 1997 il Pretore di Napoli accoglieva parzialmente la domanda con la quale RI AR MA aveva chiesto la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma pagata in ritardo a titolo di arretrati di prestazioni in materia di invalidità civile. L'appello di RI AR MA, che lamentava, per quanto interessa in questa sede, il mancato accoglimento della domanda di ulteriore rivalutazione monetaria e degli ulteriori interessi legali sulla somma riconosciuta dovuta dal Pretore a titolo di rivalutazione ed interessi, veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Napoli con sentenza dell'11 marzo/5 luglio 2001. I giudici di secondo grado condannavano il Ministero al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal pagamento tardivo fino al saldo, sulla somma riconosciuta in primo grado a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sui ratei maturati entro il 31.12.1991 (£. 9.989.695); condannavano al pagamento dei soli interessi legali, per lo stesso periodo, sulla somma riconosciuta a titolo di interessi legali sui ratei maturati successivamente al 31.12.1991 (£. 573.305). Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il Ministero dell'Interno. Controparte non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del Ministero ricorrente denuncia violazione dell'art. 1283 c.c. 3 Rileva che la sentenza impugnata ha riconosciuto, sugli interessi e rivalutazione concessi, anche gli ulteriori interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Deduce che tale pronuncia si pone in contrasto con quanto statuito da questa Corte con la sentenza a sezioni unite n. 11048 del 22 dicembre 1994 e con successive pronunce: la rivalutazione dei crediti previdenziali (ed assistenziali) non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale, né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., ulteriori interessi. Il ricorso è fondato. Già con sentenza n. 11048 del 22 dicembre 1994 le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato che, con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione, dall'art. 429, comma 3, c.p.c. - nei quali rientrano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, anche i crediti previdenziali in caso di ritardato pagamento del solo - importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale delle obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati;
in tale ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, “ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale;
né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 c.c., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo". Il principio, valido anche per le prestazioni previdenziali e per quelle assistenziali a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, è stato ribadito con la sentenza n. 6127 del 7 luglio 1997: "nei crediti per prestazioni previdenziali... la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito e quindi, nel caso in cui venga corrisposto in ritardo il solo capitale, sull'importo per la rivalutazione, calcolato con riferimento all'epoca di tale pagamento, maturano dalla stessa data rivalutazione ed interessi così come previsto per i crediti previdenziali. Invece gli interessi non formano parte del capitale e quindi l'importo a tale titolo maturato all'epoca del pagamento del capitale non è suscettibile di rivalutazione e non produce nuovi interessi se non alle condizioni di cui all'art. 1283 c.c.”. A tale orientamento, riaffermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre, Cass., 18 gennaio 1999 n. 440; 4 settembre 2002 n. 12869), ritiene il Collegio di dover dare continuità, nonostante talune contrarie decisioni di questa stessa sezione, che hanno attribuito identica natura di componenti del credito tanto alla rivalutazione che agli interessi (Cass., 19 settembre 2000 n. 12386; 19 maggio 1995 n. 5525). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura proposta e la causa va rinviata ad altro giudice di secondo grado, il quale applicherà il seguente principio di diritto: “nel meccanismo predisposto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., esteso ai crediti 5 previdenziali e assistenziali prima della entrata in vigore dell'art. 16, - comma sei, della legge n. 412 del 1991 dalle sentenze della Corte - Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, la rivalutazione monetaria partecipa alla medesima natura della sorte capitale, mentre gli interessi legali da qualificarsi come compensativi in quanto dipendono dal mero - ritardo nell'adempimento e prescindono dalla colpa costituiscono un - diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello concernente il capitale rivalutato, di natura risarcitoria, sicché essi devono essere calcolati separatamente (sul capitale via via rivalutato: Cass., S.U., n. 38 del 2001), ma non possono essere considerati parte integrante del debito principale, con il corollario che essi non sono suscettibili di rivalutazione e possono produrre ulteriori interessi solo nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.: solo dalla domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 20 maggio 2003. Il cons. estensore Il Presidente Gylien I Attibellenary CANCELLHelle Depositato in Cancelleria loggi,06 071.2003 CANCELLIERE