Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
La mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen, quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale.
Commentario • 1
- 1. Le guarentigie dell’arrestato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43665 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3354
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 011697/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI SI, N. IL 20/01/1956;
avverso ORDINANZA del 22/05/2006 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO.
OSSERVA
1. - Il ricorso investe l'ordinanza n. 210/517 pronunciata dal Magistrato di Sorveglianza presso il tribunale di Roma in data 22/05/2005, depositata in cancelleria in data 19/06/2006, con la quale si rigettava l'istanza presentata L. 26 luglio 1975, n. 375, ex art. 56, (T.V. L. n. 115 del 2002, art. 6) da AT MO, avente ad oggetto la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere pari ad Euro 6.851,29 determinate a seguito della Sentenza del 12/11/2001 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia n. 1823/2001, in via preliminare per violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 6 e propone la nullità della notifica dell'ordinanza eseguita apparentemente ali indagato, oltre che ragioni di merito. 2. - Il ricorso è inammissibile.
In sostanza il primo motivo eccepisce la nullità della notifica in quanto eseguita al fratello del notificando, con lui non convivente. Trattasi di questione manifestamente infondata e quindi inammissibile, perché la giurisprudenza di questa Corte è risalente e pacifica nel ritenere che la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 187 c.p.p., comma 3 abrogato, art. 183 nuovo codice), quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (per tutte Sez. 6, Sentenza n. 10364 del Ud. (dep. 29/10/1992) Rv. 192103, Giampaolo).
Le altre questioni proposte, afferenti al rigetto dell'istanza, propongono argomenti di puro fatto inerenti a diversa valutazione delle condizioni economiche dell'istante come tali non proponibili in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007