Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
La sentenza che in sede di impugnazione provveda su una pluralità di rapporti processuali (afferenti, nella specie, a distinti contratti di locazione facenti capo a locatori diversi), i quali, ancorché riuniti, conservano autonomia e individualità, è solo formalmente unica, scindendosi in tante pronunce quanti sono i rapporti che definisce, con la conseguenza che, come ciascuna parte di ogni singolo rapporto è tenuta ad impugnarla per evitare la formazione del giudicato in relazione al rapporto che la concerne, così il giudice deve pronunciare su ogni singola impugnazione, senza che la pronuncia sull'una possa influenzare quella sull'altra sì da potere ritenere l'una assorbita nell'altra, incorrendo altrimenti nel vizio di omessa pronuncia, deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, numero 4, cod. proc. civ., risolventesi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed integrante error in procedendo da accertare con esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7519 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ASSICURAZIONI SPA, già La Fiduciaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato sig. Dominique Salvy, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che la difende unitamente all'avvocato RICCARDO MOLLAME, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
STATIC SRL IN LIQ, ZORZI SIMONETTA, STOLCIS ELENA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 25359/00 proposto da:
STATIC SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore in carica Dott. Amerigo Bianchi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso STUDIO CAMOZZI & BONISSONI, difesa dagli avvocati SALVATORE PETTINATO, ANDREA PENNESI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
CA ASSICURAZIONI SPA, già La Fiduciaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato sig. Dominique Salvy, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che la difende unitamente all'avvocato RICCARDO MOLLAME, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
ZORZI SIMONETTA, STOLCIS ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difesi dall'avvocato LUCIO RICCARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1186/99 del Tribunale di BOLOGNA, sezione 2^ civile emessa l'8/6/1999, depositata il 31/08/99; RG. 608/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale, inammissibile quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. Static adiva il pretore di Bologna per ottenere la condanna della S.p.A. Fiduciaria assicurazioni e riassicurazioni (ora CA assicurazioni), di ZO TT e di TO NA al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento in relazione a due distinte unità immobiliari, una di proprietà della società assicuratrice e l'altra della ZO e della TO, che aveva condotto in locazione, adibendole all'esercizio di attività imprenditoriale (prestazione di servizi di trattamento manuale - manipolazione fisica eseguiti da chiropratici operanti su prescrizione di medici esterni). Le locatrici resistevano, deducendo - tra l'altro - che l'indennità non era dovuta in relazione al carattere professionale dell'attività.
Il pretore accoglieva la domanda.
La ZO e la TO proponevano appello principale, lamentando che fosse stata attribuita l'indennità di avviamento, ancorché la locazione si fosse risolta per recesso della conduttrice ed ancorché l'immobile fosse adibito all'esercizio di attività professionale;
la Fiduciaria si gravava di appello incidentale, fondandolo sulla mancanza di collegamento tra l'ubicazione dell'immobile e la funzione attrattiva della clientela. Il tribunale di Bologna, con sentenza resa l'8.6.1999, rigettavà la domanda, motivando esclusivamente con riferimento al recesso e, in particolare, affermando che l'indennità di avviamento non è dovuta tutte le volte che, come nella specie, la locazione si risolve per recesso del conduttore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione CA assicurazioni S.p.A.; deducendo un motivo;
la S.r.l. Static in liquidazione ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi;
la CA, la ZO e la TO hanno resistito con controricorso;
la CA ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 o comunque nullità della sentenza del tribunale di Bologna in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.".
Il tribunale - si sostiene - ha accolto l'appello perché ha ritenuto che il contratto di locazione si è risolto per recesso della conduttrice.
Senonché il recesso riguarda il rapporto locativo della ZO e della TO e non quello della società assicuratrice, per cui, quando il tribunale afferma che rimangono assorbite le ulteriori questioni, non può che riferirsi all'appello delle prime due. Ne consegue che manca una pronuncia sull'appello della società assicuratrice, la quale ha interesse a dolersene perché, fino a quando la situazione permane, spiega efficacia nei suoi confronti la sentenza di primo grado.
L'omissione di pronuncia secondo un orientamento giurisprudenziale va denunciata a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e secondo altro orientamento a norma dell'art. 360, n. 3, stesso codice, ma nell'uno e nell'altro caso comporta Cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 La peculiarità della fattispecie è costituita dal fatto che la sentenza di primo grado ha pronunciato su due rapporti processuali, afferenti a distinti contratti di locazione facenti capo a soggetti diversi, i quali, ancorché riuniti, hanno conservato autonomia ed individualità.
Ora in sede di impugnazione la sentenza, che pronuncia su una pluralità di rapporti autonomi, è solo formalmente unica, scindendosi in tante pronunce quanti sono i rapporti che definisce, con la conseguenza che, come ciascuna parte di ogni singolo rapporto deve impugnarla onde evitare la formazione del giudicato in relazione al rapporto che la concerne, così il giudice deve pronunciare su ogni: singola impugnazione, incorrendo altrimenti nel vizio di omessa pronuncia, senza che la pronuncia sull'una possa influenzare quella sull'altra sì da potere ritenere l'una assorbita nell'altra. La sentenza del giudice del gravame che pronuncia su una impugnazione, trascurando l'altra o le altre, è viziata di omissione di pronuncia ed il relativo vizio, deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., risolvendosi nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integra "error in procedendo" da accertare con esame diretto degli atti (Cass. 1.8.2001, n. 10471; Cass. 28.8.2000, n. 11260; Cass. 10.4.2000, n. 4496). Nella specie la sentenza impugnata ha pronunciato sull'appello della ZO e della TO, accogliendolo, e ha omesso di pronunciare su quello della società assicuratrice e poiché non è possibile ritenere assorbita la pronuncia su questo appello in quella sull'altro, siccome fondata su elementi specifici di un rapporto non comunicabili all'altro, il vizio denunciato sussiste e la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché venga pronunciato sull'appello della società assicuratrice.
3. Il ricorso incidentale, proposto oltre il termine per impugnare, contiene tre motivi.
I primi due non solo sono diretti contro capi della sentenza impugnata diversi da quelli investiti dal ricorso principale, ma riguardano parti diverse dal ricorrente principale, sicché si pone il problema dell'ammissibilità con riferimento ai limiti oggettivi e soggettivi.
La soluzione discende "de plano" per quanto concerne i limiti oggettivi dalla giurisprudenza, secondo la quale l'impugnazione incidentale tardiva non è soggetta ad alcuna limitazione di carattere oggettivo e può quindi investire qualsiasi capo della sentenza impugnata anche diverso da quello investito dall'impugnazione principale (ex plurimis Cass. 24.11.1988, n. 6311). In relazione ai limiti soggettivi nella giurisprudenza di questa Corte si sono profilati due orientamenti: secondo uno l'impugnazione incidentale tardiva può essere diretta contro una parte diversa dall'impugnante principale solo se tale parte sia chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. e non pure se essa sia una di quelle parti alle quali l'impugnazione va notificata a norma dell'art. 332 stesso codice (Cass. 3.6.1992, n. 6788; Cass. 7.2.1995, n. 1466; Cass. 22.5.1995, n. 4806); secondo l'altro l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta contro soggetto diverso dall'impugnante principale va estesa ai casi in cui la causa sia comune per inscindibilità a tale soggetto o esso sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale (Cass. 12.6.1996, n. 5409;
Cass. 9.1.1998, n. 132; Cass. 1.2.1995, n. 1138). Il dato testuale al - quale si richiama questo ultimo orientamento è l'art. 334 c.p.c.; la ratio della disposizione è individuata nel duplice fine di favorire l'accettazione delle sentenze impugnabili e di ristabilire davanti al giudice del gravame l'equilibrio tra le rispettive posizioni delle parti.
La dottrina non ha mancato di sottolineare che, oltre a non trovare spiegazione nell'art. 334, la limitazione soggettiva dell'impugnazione incidentale tardiva è priva di giustificazione sistematica e genera gravi inconvenienti pratici.
Tuttavia, non può che confermarsi che alla parte impugnata in via principale è consentito esercitare nei confronti di parti diverse dall'impugnante principale un potere di impugnazione oramai estinto per decorrenza dei termini, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 331 c.p.c., in quelle di cause comuni per inscindibilità o dipendenza.
Orbene nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, in cui i primi due motivi del ricorso incidentale investono rapporti di locazione autonomi ed indipendenti, ond'è che tali motivi vanno dichiarati inammissibili.
Il terzo motivo del ricorso incidentale rimane, invece, assorbito, ponendo la medesima questione, che forma oggetto dell'appello della società ricorrente, se la indennità di avviamento sia dovuta in relazione all'ubicazione dell'immobile locato.
In conclusione, il ricorso principale va accolto;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte di appello di Bologna affinché pronunci sull'appello della società assicuratrice;
al giudice di rinvio si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione relativamente al rapporto CA - Static;
i primi due motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili;
il terzo motivo rimane assorbito;
le spese del giudizio di Cassazione vanno compensate nel rapporto Static - ZO e TO, concorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione relativamente al rapporto tra CA e Static alla corte di appello di Bologna;
compensa le spese del giudizio di Cassazione nel rapporto tra Static - ZO e TO. Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003