Sentenza 13 gennaio 2003
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- 1. Corte Costituzionale, sentenza 20/12/2007 n° 438Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
0 0 3 0 0/03 REPUBBLICA ITAL OPOL ITALANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22230/99 Dott. Roberto Presidente PREDEN Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI Cron. 636 PURCARO - Rel. Consigliere Dott. Italo Rep. 16 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 08/10/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: D'RI RO, US UC, US LI, US PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 75, presso 10 studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, che li difende con procura speciale del CO Capozza in Corato 1/10/02,Dott. Notaio Rep.n.60.493; ricorrenti
contro
AT AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BAFILE 2, presso 10 studio dell'avvocato PP 2002 SIRGIOVANNI, che la difende, con procura speciale del 1887 Dott. Notaio CO Capozza in Corato 22/11/1999, 1 Rep.N.50.117; - controricorrente avverso la sentenza n. 621/99 del Tribunale di TRANI, sezione promiscua emessa il 25//1999, depositata il 04/06/99; RG.705/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato MARIO LACAGNINA;
udito l'Avvocato PP SIRGIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 27 marzo 1996, NG ER convenne in giudizio, davanti al Preto- re di Trani, sede distaccata di Corato, SA D'OR, IA SA, LI SA e PP SA, quali eredi di FI SA, sostenendo che quest'ultimo, con scrittura privata in data 12 marzo 1982, si era obbli- gato a restituire la somma di lire 18.000.000, prece- dentemente ricevuta in prestito dall'attrice ed a ver- sare trimestralmente gli interessi al tasso bancario. La ER aggiunse che alla data del decesso del de- bitore, avvenuta nel febbraio 1992, era ancora credi- 2 trice della somma di L.17.545.674 e che la D'OR, mo- glie del de cuius, le aveva versato, sino al 31 agosto 1994, altri acconti per complessive lire 12.500.000, per cui residuava un credito di L.7.380.285, relativa- mente al quale chiese la condanna dei convenuti, in proporzione dei rispettivi diritti, oltre rivalutazione ed interessi. Il Pretore adito, con sentenza del 25 febbraio 1997, accogliendo l'eccezione dei convenuti di prescri- zione del diritto di credito azionato ex adverso, ri- gettò la domanda, con integrale compensazione delle spese. Su gravame della soccombente, il Tribunale di Tra- ni, espletata la necessaria istruttoria, con sentenza depositata in data 4 giugno 1999, accolse l'appello proposto, condannando gli appellati, in proporzione delle rispettive quote, al pagamento della somma di L.7.380.285, oltre interessi legali, nonché al pagamen- to in solido delle spese del doppio grado di giudizio. Osservò, in parte motiva, il Tribunale: che il credi- - to derivante da un mutuo oneroso non era soggetto al principio invocato dagli appellati "quod sine die de- beatur, statim debeatur"; - che solo il mancato dispie- garsi del rapporto sinallagmatico, per effetto del- l'inadempimento del mutuatario all'obbligo di corri- 3 spondere gli interessi pattuiti, avrebbe potuto compor- tare il decorso del termine prescrizionale del diritto di credito, dovendosi in tal caso conferire esclusiva- mente rilevanza giuridica all'inerzia del mutuante;
che, nella specie, tale circostanza non ricorreva, in virtù delle dichiarazioni rese dai testi IO GA e CE SA, e della stessa SA D'OR, dalle cui deposizioni era emerso che persino dopo la morte del mutuatario, il coniuge superstite aveva continuato a versare somme di danaro da imputarsi a pagamento di in- teressi scaduti e del capitale, tanto che gli appellati erano rimasti debitori della minor somma di L.
7.380.285. Avverso tale sentenza SA D'OR, IA SA, SA e PP SA hanno proposto ricorso LI sulla base di un solo motivo, cui ha resistito con con- troricorso NG ER. Motivi della decisione Con l'unico motivo, i ricorrenti, lamentando viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1183, 2934, 2937, 2944 e 2946 c.C., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. P. c., deducono: che, con riferimento ✗ al dies a quo, relativo alla decorrenza della pre- scrizione, costituiva dato certo che la D'OR, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio for- male, ebbe ad effettuare alcuni versamenti solo dopo la morte del marito, avvenuta nel febbraio 1992, al fine di liberarsi dell'assillo della creditrice, mentre gli atti di causa e la prova orale nulla avevano provato in ordine a date precise relative ai versamenti;
nulla, inoltre, era stato provato su eventuali versamenti ef- fettuati dal 12 marzo 1982 al decesso dell'obbligato principale;
che, in ordine all'azione interruttiva della prescrizione, non giovava la deposizione del te- ste GA;
- esclusa, inoltre, qualsiasi presunzione legale in ordine ai pagamenti effettuati dopo la pre- scrizione, Occorreva esaminare il comportamento della D'OR, la quale non aveva mai riconosciuto l'obbliga- zione del defunto marito;
- che, infine, non era condi- visibile la tesi della sentenza impugnata, secondo cui non poteva trovare applicazione nella specie il dispo- sto ex art.1183 c.c.. La censura è infondata. La sentenza impugnata parte dalla astratta conside- razione giuridicamente fondata che, essendo quello di mutuo un contratto di durata, la previsione nello stesso della restituzione della somma mutuata ad nutum del creditore debba essere intesa nel senso che l'esi- gibilità non possa essere immediata, senza snaturare, altrimenti, la natura stessa del contratto. Soggiunge, 5 altresì, che solo il mancato dispiegarsi del rapporto sinallagmatico per effetto dell'inadempimento del mu- tuatario all'obbligo di corrispondere gli interessi "il decorso del pattuiti, avrebbe potuto comportare termine prescrizionale del diritto di credito, dovendo- si conferire esclusivamente in tal caso rilevanza giu- ridica all'inerzia del mutuante" (pag. 8 sentenza). Muovendo da queste premesse di ordine generale, il giudice di merito ha posto in luce: a) che, attraverso le dichiarazioni del teste CO GA, era emerso come le parti avessero pattuito oralmente la correspon- sione di interessi e che tale accordo si era sviluppato per un lungo arco temporale, per dedurre che tale pre- visione appariva logicamente incompatibile con l'eser- cizio del diritto potestativo della creditrice di ri- chiedere immediatamente la restituzione del capitale mutuato;
b) che, attraverso le dichiarazioni dei testi e della stessa SA D'OR era emerso come il contratto avesse spiegato i suoi effetti sia prima che dopo la morte del mutuatario, avvenuta nel febbraio 1992, tanto che il debito si era ridotto dallo importo originario di lire 18.000.000 alla minor somma di lire 7.380.285. Il giudice del gravame ha, pertanto, giustamente disatteso, alla stregua delle evidenziate risultanze di fatto, la tesi degli aventi causa del mutuatario, che 6 invocavano l'eccepita prescrizione sulla considerazione che il termine decennale di prescrizione dovesse decor- rere dalla data in cui fu sottoscritto il contratto, e cioè dal 1982. E' appena il caso di sottolineare che la diversa lettura degli atti di causa, alla quale vorreb- bero pervenire di ricorrenti, attraverso un riesame del- le deposizioni dei testi e delle dichiarazioni rese in sede i interrogatorio formale dalla D'OR, è preclusa in questa sede di legittimità. Appare, infine, inconferente il riferimento dei ri- correnti medesimi sia alla norma di cui al terzo comma dell'art.2937 C.C. (rinunzia tacita alla prescrizione per fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione), posto che, per quanto sopra evidenziato, la sussistenza della prescrizione medesima è stata esclusa in radice dal tribunale pugliese, sia all'isti- tuto previsto dall'art. 1183 c.c., in quanto, pur ricor- rendo nella specie l'ipotesi di un mutuo senza pattui- zione del termine per la restituzione, in ogni caso stato escluso che il termine prescrizionale decorreva dalla data di costituzione del mutuo. In conclusione, il ricorso va respinto, con condan- na dei ricorrenti al pagamento il solido delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cas- sazione 48,35 ' oltre onorari liquidati in 800,00 Euro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, 1'8 ottobre 2002. Il Consigliere relatore ed estensoresfere relatore c Рино Il Presidente ss. Рембо бину IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria joggi, 13.1.03 IL CANCELLERE.C1 Dott.ssa Maria AielloDott.ssan 8