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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da BR MO, n. Marocco, il 24/02/1983, avverso l'ordinanza in data 02/04/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere CLAUDIA TERRACINA, lette le conclusioni scritte con cui il PG FRANCESCA COSTANTINI ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/04/2025 n. 2241, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibili le istanze presentate nell'interesse di HI MO, condannato libero, aventi ad oggetto l'ammissione dello stesso alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, con riguardo ad una pena di anni 3, mesi 3 e giorni 10 di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 5461 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: TERRACINA CLAUDIA Data Udienza: 30/01/2026 L'inammissibilità, dichiarata a seguito del rigetto dell'istanza di rinvio del difensore immediatamente reperibile, volta a contattare il difensore di fiducia assente, è sinteticamente motivata con la mancanza di elezione di domicilio del condannato e la sua irreperibilità. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione HI MO, per mezzo del proprio difensore di fiducia. Nell'unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Evidenzia di aver indicato, nell'istanza, una stabile dimora presso un terzo, con allegata dichiarazione di disponibilità, nonché ulteriori recapiti ove poter essere contattato, quali luogo di lavoro e utenza telefonica;
di aver poi depositato una memoria integrativa con indicazione di una diversa residenza ed allegazione del relativo certificato. Sottolinea infine come, nel corpo della nomina del difensore di fiducia, fosse indicata l'elezione di domicilio presso il suo studio. A suo avviso, pertanto, il Tribunale era incorso in errore, non considerando che tutte le indicazioni contenute nell'istanza originaria, ed in particolare l'elezione di domicilio, erano invece corrispondenti a quelle richieste ai fini dell'ammissibilità dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. La difesa depositava memoria nella quale riproponeva i motivi del ricorso. 3. Il Procuratore Generale concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Pur in modo alquanto sintetico, all'esito di udienza camerale in cui nessuna delle parti era comparsa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato l'inammissibilità dell'istanza originaria non solo per la mancanza di elezione di domicilio, ma anche in quanto l'interessato era risultato di fatto irreperibile presso il domicilio indicato. 3. Dagli atti emergeva infatti l'irreperibilità del condannato: la persona originariamente indicata come domiciliatario aveva dichiarato di non conoscere l'istante e aveva disconosciuto la dichiarazione di disponibilità, né risultava depositata la successiva memoria con la quale sarebbe stato indicato un nuovo domicilio e allegata documentazione dimostrativa della reperibilità del condannato. 4. L'irreperibilità di fatto costituisce un legittimo motivo di rigetto della misura alternativa. E' consolidato il principio secondo cui "L'affidamento in prova al servizio sociale, postulando un contatto diretto fra il Servizio sociale e la persona fisica dell'interessato, presuppone infatti, indefettibilmente, che sia assicurata la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto 2 di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere" (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695 - 01). L'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere raccoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, Rv. 218455 - 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191-01). La mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato, e dunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza di regolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198). 5. Il ricorso, pur correttamente rilevando che l'elezione di domicilio era stata allegata, non può essere tuttavia accolto. In conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha indicato, quale seconda, autonoma ragione giustificativa del provvedimento di inammissibilità, proprio l'irreperibilità di fatto del condannato, fondata su elementi compiutamente accertati. Di tale ostacolo sostanziale all'accoglimento dell'istanza, peraltro, il ricorrente mostra piena consapevolezza, chiaramente desumibile dal richiamo ad una memoria successiva, in cui sarebbe stato indicato un diverso domicilio ed altri elementi idonei a dimostrare la reperibilità del condannato. Come anticipato, tuttavia, detta memoria non risulta depositata: la copia presentata al Tribunale di sorveglianza in allegato alla istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento è datata ma mancano data e modalità di trasmissione al Tribunale anteriori alla decisione sull'istanza. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30/01/2026.
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere CLAUDIA TERRACINA, lette le conclusioni scritte con cui il PG FRANCESCA COSTANTINI ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/04/2025 n. 2241, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibili le istanze presentate nell'interesse di HI MO, condannato libero, aventi ad oggetto l'ammissione dello stesso alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, con riguardo ad una pena di anni 3, mesi 3 e giorni 10 di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 5461 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: TERRACINA CLAUDIA Data Udienza: 30/01/2026 L'inammissibilità, dichiarata a seguito del rigetto dell'istanza di rinvio del difensore immediatamente reperibile, volta a contattare il difensore di fiducia assente, è sinteticamente motivata con la mancanza di elezione di domicilio del condannato e la sua irreperibilità. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione HI MO, per mezzo del proprio difensore di fiducia. Nell'unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Evidenzia di aver indicato, nell'istanza, una stabile dimora presso un terzo, con allegata dichiarazione di disponibilità, nonché ulteriori recapiti ove poter essere contattato, quali luogo di lavoro e utenza telefonica;
di aver poi depositato una memoria integrativa con indicazione di una diversa residenza ed allegazione del relativo certificato. Sottolinea infine come, nel corpo della nomina del difensore di fiducia, fosse indicata l'elezione di domicilio presso il suo studio. A suo avviso, pertanto, il Tribunale era incorso in errore, non considerando che tutte le indicazioni contenute nell'istanza originaria, ed in particolare l'elezione di domicilio, erano invece corrispondenti a quelle richieste ai fini dell'ammissibilità dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. La difesa depositava memoria nella quale riproponeva i motivi del ricorso. 3. Il Procuratore Generale concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Pur in modo alquanto sintetico, all'esito di udienza camerale in cui nessuna delle parti era comparsa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato l'inammissibilità dell'istanza originaria non solo per la mancanza di elezione di domicilio, ma anche in quanto l'interessato era risultato di fatto irreperibile presso il domicilio indicato. 3. Dagli atti emergeva infatti l'irreperibilità del condannato: la persona originariamente indicata come domiciliatario aveva dichiarato di non conoscere l'istante e aveva disconosciuto la dichiarazione di disponibilità, né risultava depositata la successiva memoria con la quale sarebbe stato indicato un nuovo domicilio e allegata documentazione dimostrativa della reperibilità del condannato. 4. L'irreperibilità di fatto costituisce un legittimo motivo di rigetto della misura alternativa. E' consolidato il principio secondo cui "L'affidamento in prova al servizio sociale, postulando un contatto diretto fra il Servizio sociale e la persona fisica dell'interessato, presuppone infatti, indefettibilmente, che sia assicurata la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto 2 di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere" (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695 - 01). L'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere raccoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, Rv. 218455 - 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191-01). La mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato, e dunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza di regolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198). 5. Il ricorso, pur correttamente rilevando che l'elezione di domicilio era stata allegata, non può essere tuttavia accolto. In conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha indicato, quale seconda, autonoma ragione giustificativa del provvedimento di inammissibilità, proprio l'irreperibilità di fatto del condannato, fondata su elementi compiutamente accertati. Di tale ostacolo sostanziale all'accoglimento dell'istanza, peraltro, il ricorrente mostra piena consapevolezza, chiaramente desumibile dal richiamo ad una memoria successiva, in cui sarebbe stato indicato un diverso domicilio ed altri elementi idonei a dimostrare la reperibilità del condannato. Come anticipato, tuttavia, detta memoria non risulta depositata: la copia presentata al Tribunale di sorveglianza in allegato alla istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento è datata ma mancano data e modalità di trasmissione al Tribunale anteriori alla decisione sull'istanza. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30/01/2026.