Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 18198
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Sentenza 27 marzo 2002

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In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, comma 6, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) integra un reato permanente, costituendo la modifica solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio dell'autorizzazione, ovvero sino a che l'agente non abbia ripristinato la situazione precedente.

In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (mancata presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni) ha natura permanente, atteso che l'autore ha la possibilità di fare cessare la situazione lesiva del bene giuridico protetto richiedendo la prescritta autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 18198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18198
    Data del deposito : 27 marzo 2002

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