Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 2
In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, comma 6, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) integra un reato permanente, costituendo la modifica solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio dell'autorizzazione, ovvero sino a che l'agente non abbia ripristinato la situazione precedente.
In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (mancata presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni) ha natura permanente, atteso che l'autore ha la possibilità di fare cessare la situazione lesiva del bene giuridico protetto richiedendo la prescritta autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 18198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18198 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 27/03/2002
2) Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere SENTENZA
3) Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere N. 742
4) Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 17535/2001
sull'impugnazione proposta da GE PI, nato a [...] il
2.8.1946,
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca - sezione distaccata di Viareggio - il 6.12.2000;
sentita la relazione del Consigliere Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore avv. Renato Archidiacono, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
GE PI è stato tratto a giudizio del Tribunale di Lucca - sezione distaccata di Viareggio - per rispondere:
A) del reato p.p. dagli artt. 12 e 25 1^ co. d.p.r. n. 203/88 perché, quale legale rappresentante della s.n.c. Pin Craft di PI GE e PI IN la cui attività di falegnameria e carpenteria comportava emissioni in atmosfera - pur esercitando un impianto esistente alla data di entrata in vigore del detto d.p.r., non presentava nel termine alla Regione Toscana la domanda di autorizzazione e proseguiva l'attività con l'autorizzazione rifiutata;
B) del reato p.p. dall'art. 25 comma 6 prima parte d.p.r. n. 203/88 perché - nella qualità sub A) - modificava l'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 15 del detto d.p.r., aggiungendovi un altro impianto per l'aspirazione dei fiumi di saldatura. Fatti accertati in Viareggio il 21 aprile 1999. Con sentenza del 6 dicembre 2000, il PI veniva ritenuto responsabile di entrambi i reati ascrittigli, unificati nel vincolo della continuazione e condannato alle pene ritenute di giustizia. Ricorre il PI affidandosi a quattro mezzi di annullamento. Con il primo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 45 9 e segg. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 110 (rect.: 111) della Costituzione, quest'ultimo come novellato dalle disposizioni sul giusto processo.
La disciplina del procedimento per decreto - si assume - non garantirebbe il contraddittorio in condizioni di parità, specie nella formazione della prova, e non offrirebbe all'imputato un termine adeguato all'utile esercizio del diritto di difesa. Con il secondo mezzo si deduce la mancata assunzione di prova decisiva, che sia stata richiesta dalla parte a norma dell'art. 495 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice - afferma il ricorrente - aveva dapprima accolto le istanze di perizia avanzate dalla difesa per chiarire il complesso intreccio amministrativo dal quale era scaturita l'incolpazione;
successivamente, senza alcuna spiegazione e senza neppure curarsi di revocare il mezzo istruttorio già disposto, aveva concluso il processo, rinunciando di fatto alla perizia.
Sul punto - osserva il PI - il d.p.r. 203/88 prevede due distinte autorizzazioni: una (art. 12) per gli impianti esistenti, l'altra (art. 15) per le eventuali modifiche dell'impianto, che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti. Egli aveva presentato una prima domanda nel maggio 1990, una seconda nel 1996 ed una terza nel maggio 1999. La P.A. aveva rilasciato un'unica autorizzazione il 15 luglio 1999, con ciò implicitamente riconoscendo che l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura era una semplice integrazione di quello già esistente e che non era pertanto necessaria alcuna nuova autorizzazione.
Il giudice aveva disconosciuto questa realtà, affermando del tutto apoditticamente che era stato realizzato un nuovo impianto. Tale conclusione rimarcherebbe ancor più la gravità dell'errore in cui il decidente sarebbe incorso nel rinunciare - in una materia tecnicamente assai complessa - al sussidio peritale. Ed invero, la scelta di precludere i possibili sviluppi dell'integrazione probatoria, realizzabili attraverso la perizia e con lo stesso esame dell'imputato, richiesto ma non disposto, avrebbero determinato un'ingiusta limitazione al diritto di "discolparsi provando", tutelato dall'art. 190 c.p.p.. Con il terzo mezzo si deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Risulterebbe dagli atti che la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 12 d.p.r. 203/88 era stata presentata nel maggio 1990. È a questa data - si afferma - che doveva farsi risalire il decorso della prescrizione. Il reato in esame (art. 25 co. 1 d.p.r. 203/88) avrebbe infatti carattere omissivo e permarrebbe sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti alla Regione, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte. Posto che la condotta punibile non è l'uso dell'impianto, bensì la mancata richiesta di autorizzazione, è alla data di tale omissione che dovrebbe farsi risalire il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione.
Nella specie, inoltre, era applicabile l'istituto del silenzio - assenso, come si evinceva dalle dichiarazioni dei testi assunti, nonché dalla stessa autorizzazione 15 luglio 1999, nella quale era scritto che: "... gli impianti esistenti sono assoggettati dalla Regione Toscana alla procedura del tacito assenso, secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.p. r. 203/88 ". La disposizione del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 411, che escludeva dal regime di cui all'art. 19 l. 241/90 (silenzio-assenso) l'attività di costruzione di nuovi impianti ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 203/88, era stata impropriamente evocata dal giudice. Essa era successiva al 1990, epoca della presentazione della domanda ex art. 12 cit., sulla quale si era formato il tacito assenso dell'autorità regionale. Con il quarto mezzo si deduce violazione di legge, affermando che l'art. 15 d.p.r. 203/88 imponeva una nuova autorizzazione soltanto per le modifiche sostanziali dell'impianto. Nella specie l'autorizzazione del luglio 1999 era inclusiva anche della domanda del 1996, non rientrando la variazione dell'impianto nella previsione dell'art. 15. Non vi era comunque la prova - conclude il ricorrente - che l'impianto aggiunto avesse determinato una modifica sostanziale delle emissioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata con il primo motivo di ricorso. Si tratta di questione già più volte affrontata e negativamente risolta dal Giudice delle Leggi proprio con specifico riferimento ad eventuali profili di difformità con le norme degli artt. 3, 24 e 111 Cost. (nel testo risultante dalla L. cost. 23 novembre 1999 n. 2), indicate dal ricorrente (v. ord. 523/2000). Alle valutazioni contenute nelle decisioni relettive può aggiungersi che il decreto penale costituisce una decisione preliminare, che l'opposizione rende del tutto sterile di risultati giuridici e di conseguenze comunque pregiudizievoli per l'esercizio delle facoltà difensive. Le disposizioni denunciate, infatti, disegnano sostanzialmente un rito a contraddittorio eventuale e differito, che non limita in alcun modo le attività del giudizio ordinario susseguente all'opposizione e garantisce al tempo stesso - nel corretto bilanciamento di valori di rango costituzionale - la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Non è neppure fondata - almeno nel termini posti con il terzo motivo di ricorso - la censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione dei reati in contestazione per il decorso del relativo termine prescrizionale.
Il reato previsto e punito dall'art. 25 comma 1 d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, contestato al capo A) della rubrica, ha carattere permanente in quanto è nel potere del relativo, autore far cessare la situazione lesiva dL1 bene giuridico protetto, richiedendo la prescritta autorizzazione (Cass. pen., sez. 3^, 26 novembre 1999 n. 13534, Cipriani). La prescrizione perciò non comincia a decorrere dallo spirare del termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda, bensì dall'effettivo adempimento dell'obbligo. È tale adempimento, infatti, che consente alla pubblica autorità l'attivazione del procedimento autorizzatorio ed il rilascio in via provvisoria o definitiva - all'esito delle necessarie verifiche - del provvedimento richiesto, con le cautele e le limitazioni suggerite dallo stato dell'ambiente atmosferico, dai piani di risanamento già eventualmente adottati, dalle caratteristiche tecniche degli impianti, dal loro tasso di utilizzazione e dalla durata della loro vita residua, dalla qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni e dagli oneri economici derivanti dall'impiego della migliore tecnologia disponibile. Solo in tal modo la P.A. è posta in grado di esercitare la funzione di controllo che le appartiene e di garantire - attraverso un compiuto monitoraggio - ecologico del territorio - il rispetto della -normativa ambientale e dei suoi standards ed un'efficace opera di prevenzione e di programmazione. E solo in tal modo può dirsi cessata - anche per fatto dell'autore - l'antigiuridica situazione determinata dall'illecito in contestazione.
Analogamente, la fattispecie di cui al capo B) della rubrica (artt. 15 e 25 comma 6 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203: esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale), integra un reato permanente, rispetto al quale la prescrizione inizia a decorrere non già dall'esecuzione della modifica non autorizzata (che costituisce soltanto il momento iniziale della consumazione), ma dalla conclusione del procedimento di controllo e dal rilascio dell'autorizzazione (con cui si mira ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la salvaguardia dell'interesse protetto), ovvero sino a che l'agente non abbia desistito dall'illecito comportamento o non abbia ripristinato la situazione precedente (cfr. Cass. pen., sez. 3^, 18 novembre 1997, n. 11836, Pasini). Ciò premesso, va rilevato che appaiono fondate le residue ragioni di gravame, che attengono alla opinabile sussistenza degli elementi strutturali delle ipotesi contravvenzionali in esame, rispetto al quali non si rinviene nell'impianto motivazionale dell'impugnata decisione alcuna adeguata e sostantiva valutazione, ma soltanto delle apodittiche affermazioni, non sempre rispettose della chiara lettera del dato normativo.
Così è certamente per il rifiuto di esaminare l'eventuale formarsi di un silenzioso assenso sulla domanda avanzata nel maggio 1990. Al riguardo è di tutta evidenza che la questione decisoria non poteva essere risolta evocando semplicemente le disposizioni del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 411, nel supposto che esse avessero escluso l'operatività - nel caso di specie - della regola prevista dall'art.19 della l. 241/90. Si trattava, anzitutto, di disposizioni che non avrebbero potuto retroagire nel tempo, eliminando gli effetti di un procedimento amministrativo che - se regolarmente attivato - si era esaurito ormai da anni. In secondo luogo, si doveva considerare che il d.p.r. 411/94, nel disciplinare i "casi di esclusione del silenzio assenso per le denunce di inizio di attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o alti equiparati", con riferimento al d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, aveva escluso dal regime dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (quale sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537), soltanto le attività di costruzione di un nuovo impianto (v. tabella A allegata all'art. 1 del d.p.r. 411/90). Di talché non era affatto indifferente accertare - anche attraverso eventuale indagine peritale - se la modificazione contestata al capo B) della rubrica corrispondesse alla tipologia del "nuovo impianto" considerata dal provvedimento normativo. Al fini del giudizio di responsabilità, inoltre, era essenziale verificare se la domanda del maggio 1990 era stata presentata nei termini di legge più volte prorogati (v. anche D.L. 4 agosto 1990 n.215), nel rispetto delle rigorose prescrizioni contenute nell'art. 12
del d.p.r. cit., quali seguiti essa avesse avuto in via amministrativa e se le domande del 1990 e del 1996 dovevano intendersi rifiutate ed in base a quale norma o se l'autorizzazione rilasciata nel luglio 1999 le ricomprendesse tutte, non avendo la P.A.
ritenuto che
le innovazioni realizzate presentassero carattere di sostanziale modificazione dell'impianto preesistente. Il difetto di ogni elemento conferente a ricostruire il percorso decisionale seguito dal giudice nell'apprezzamento della stessa materialità dei fatti in contestazione impedisce un corretto svolgimento del controllo di legittimità ed impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Lucca. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2002