Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17510 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C.72347 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - 5. MATERIA N NOM DE POLEITA INO1 75 10/ 02 REPUBBLICA ITALIA TRIBUTARIA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ibutaria Jelus. FlorIla Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CI - Presidente Dott. Bruno R.G.N. 20691/00 Cron.41146 Dott. Giovanni PAOLINI Cel. Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere - Ud.06/05/02 Dott. Eugenio AMARI Consigliere C.C. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA M. 72347 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE AVERSA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI RI;
intimato la sentenza n. 209/99 della Commissione 2002 avverso .1808 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il -1- 16/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Gra -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economica e delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che, nella sanzionata reiezione di pretesa impositiva coltivata da esso ricorrente, ha dichiarato competere al soggetto contribuente sunnominato, residente in comune compreso fra quelli colpiti dagli eventi sismici del 7/11 maggio 1984, la detrazione dal reddito dichiarato per l'anno in contestazione dell'importo delle imposte sui redditi il pagamento delle quali era stato sospeso dal d.l. 26.5.1984 n. 159, convertito nella L. 24.7.1984 n. 363: prospetta, per suffragare il gravame, essere la pronuncia impugnata inficiata da "violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto legge 30 791, art. 3, comma 2/bis; legge dicembre 1985 n. 27.12.1997 n. 449, art. 13, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; d.p.r. 597/1973, art. 2; decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360, n. c.p.c.)", sostenendo, in definitiva, non3, competere la discussa detrazione alla controparte, contribuente, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente sede. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., che, nel solco deisent. n. 8659 del 25.6.2001, precedenti arresti nn. 4945 del 18.4.2000 e 543 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, 46come convertito nella L. 28.2.1986 n. - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centro meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della irpef e dell'ilor -, in virtù dell'interpre- tazione autentica recata dall'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28, deve essere considerato come norma intro- duttiva di una ulteriore agevolazione, consistente rideterminazione dell'imponibile,nella dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata si rivela resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, resiste alle critiche mossele con il delibato gravame, e merita di essere tenuta ferma. Il ricorso, corrispettivamente, va rigettato. Non va provveduto sulle spese della parte intimata, come detto, astenutasi da ogni attività difensiva nella presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di della Sezione tributaria cassazione, il 6 maggio 2002 Liel anni PostimPodrum, Il Relatore Il Presidente асчис ertendon Arnold'sCo ERIA - 9 DIC. 2002 DEPOSITA Oggi A HE €1 5