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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 16864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16864 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso c/ AR ES nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 20/01/2026 del Tribunale di Campobasso Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Nicola Cerulli, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale di Campobasso ha accolto la richiesta di riesame presentata nell’interesse di ES AR avverso il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo, emesso ai sensi dell’art. 321, comma 1 e 3-bis, cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16864 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 proc. pen. in data 27 dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto la somma di euro 106.325, sequestrata al marito ER ED, indagato per reati di appropriazione indebita e di truffa;
somma rinvenuta nell’abitazione coniugale. 2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica eccependo: violazione di legge circa l’esclusione del delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod. pen. contestato al ED;
vizio di motivazione quanto alla negazione del nesso di derivazione causale della somma sequestrata dal delitto di truffa aggravata, giustificata nell’ordinanza impugnata con l’assenza di prova di un autonomo accesso del ED ai conti correnti della società, di accordi tra costui ed il legale rappresentante della SATI s.p.a. e di una effettiva erogazione di somme da parte della Regione;
violazione di legge quanto alla qualificazione del sequestro per equivalente e non diretto del profitto del reato, in quanto le modalità di conservazione delle banconote ed il comportamento della AR durante la perquisizione dovevano indurre a ritenere che la somma costituisse una sorta di cassa comune dei coniugi e che questa fosse di diretta derivazione dal delitto.
2.1. Con memoria pervenuta tramite pec del 11 marzo 2026 il difensore di fiducia di ES AR ha contestato l’impugnazione del PM, confutando i tre motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che il sequestro preventivo è stato disposto sul presupposto che il denaro rinvenuto nell’appartamento della ricorrente costituisse il profitto del delitto di appropriazione indebita riferibile al coniuge ER ED. L’ordinanza impugnata ha a riguardo rilevato che: a) rispetto alle imputazioni provvisorie formulate dal PM a carico del Pedote, unico reato per il quale poteva giustificarsi il sequestro preventivo era quello ai sensi dell’art. 646 cod. pen (dovevano invece escludersi i delitti di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. e di truffa); b) la somma rinvenuta nell’immobile era di gran lunga superiore al profitto del reato e, in ogni caso, il taglio delle monete e delle banconote era incompatibile con le somme ricavabili dalla condotta appropriativa contestata, con conseguente insussistenza della cd. derivazione causale da tale delitto;
c) la confisca di danaro doveva considerarsi diretta e non si giustificava per la mancanza del nesso di pertinenzialità, non potendosi altresì ipotizzare la confisca per equivalente, posto che l’art. 646 cod. pen. non era compreso tra i delitti che lo consentano ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen.; d) il decreto di sequestro doveva, quindi, essere annullato nei confronti dell’indagato e della ricorrente, in qualità di terzo interessato. 2. Così sintetizzato il percorso argomentativo del Tribunale, va ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01). 4. La decisione impugnata non presenta tale tipo di vulnus argomentativo, risultando esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto non adeguatamente motivato il decreto di sequestro: esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti, il tribunale ha ritenuto che non si giustificasse il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del danaro. La motivazione, quindi, è esente da vizi radicali che consentono la riforma del provvedimento in sede di legittimità; la censura della Procura ricorrente si limita ad una diversa valutazione del contenuto del decreto emesso, confrontandosi con una motivazione senz’altro esistente ed effettiva per i profili richiamati in precedenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Nicola Cerulli, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale di Campobasso ha accolto la richiesta di riesame presentata nell’interesse di ES AR avverso il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo, emesso ai sensi dell’art. 321, comma 1 e 3-bis, cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16864 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 proc. pen. in data 27 dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto la somma di euro 106.325, sequestrata al marito ER ED, indagato per reati di appropriazione indebita e di truffa;
somma rinvenuta nell’abitazione coniugale. 2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica eccependo: violazione di legge circa l’esclusione del delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod. pen. contestato al ED;
vizio di motivazione quanto alla negazione del nesso di derivazione causale della somma sequestrata dal delitto di truffa aggravata, giustificata nell’ordinanza impugnata con l’assenza di prova di un autonomo accesso del ED ai conti correnti della società, di accordi tra costui ed il legale rappresentante della SATI s.p.a. e di una effettiva erogazione di somme da parte della Regione;
violazione di legge quanto alla qualificazione del sequestro per equivalente e non diretto del profitto del reato, in quanto le modalità di conservazione delle banconote ed il comportamento della AR durante la perquisizione dovevano indurre a ritenere che la somma costituisse una sorta di cassa comune dei coniugi e che questa fosse di diretta derivazione dal delitto.
2.1. Con memoria pervenuta tramite pec del 11 marzo 2026 il difensore di fiducia di ES AR ha contestato l’impugnazione del PM, confutando i tre motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che il sequestro preventivo è stato disposto sul presupposto che il denaro rinvenuto nell’appartamento della ricorrente costituisse il profitto del delitto di appropriazione indebita riferibile al coniuge ER ED. L’ordinanza impugnata ha a riguardo rilevato che: a) rispetto alle imputazioni provvisorie formulate dal PM a carico del Pedote, unico reato per il quale poteva giustificarsi il sequestro preventivo era quello ai sensi dell’art. 646 cod. pen (dovevano invece escludersi i delitti di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. e di truffa); b) la somma rinvenuta nell’immobile era di gran lunga superiore al profitto del reato e, in ogni caso, il taglio delle monete e delle banconote era incompatibile con le somme ricavabili dalla condotta appropriativa contestata, con conseguente insussistenza della cd. derivazione causale da tale delitto;
c) la confisca di danaro doveva considerarsi diretta e non si giustificava per la mancanza del nesso di pertinenzialità, non potendosi altresì ipotizzare la confisca per equivalente, posto che l’art. 646 cod. pen. non era compreso tra i delitti che lo consentano ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen.; d) il decreto di sequestro doveva, quindi, essere annullato nei confronti dell’indagato e della ricorrente, in qualità di terzo interessato. 2. Così sintetizzato il percorso argomentativo del Tribunale, va ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01). 4. La decisione impugnata non presenta tale tipo di vulnus argomentativo, risultando esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto non adeguatamente motivato il decreto di sequestro: esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti, il tribunale ha ritenuto che non si giustificasse il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del danaro. La motivazione, quindi, è esente da vizi radicali che consentono la riforma del provvedimento in sede di legittimità; la censura della Procura ricorrente si limita ad una diversa valutazione del contenuto del decreto emesso, confrontandosi con una motivazione senz’altro esistente ed effettiva per i profili richiamati in precedenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3