Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
S S REPUBBLICA ITALIANA A C I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO وال 738 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 04 8 94 /0 3 Oggetto divisione eleditova Wemade drivbitte wine stile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G. N. 12800/00 Cron.10378 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA GOLDONI Consigliere Dott. Umberto Rep. 1332 - - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.10/01/03 Rel. ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che la difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO PINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GN KO;
- intimato avverso la sentenza n. 163/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 31/01/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 41 udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Francesco -1- Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato SELVAGGI Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 gennaio 1991, in sede di divisione dell'eredità di MA AG ved. GN, tra i germani RK e MA GN, erede il primo per quota di un terzo e la seconda invece per quota di due terzi, il Tribunale di Arezzo disponeva la vendita del fabbricato rurale con resedi, in agro di Arezzo, località Staggiano, perché bene ereditario non comodamente divisibile, secondo le emergenze della consulenza tecnica d'ufficio, espletata allo scopo. MA GN interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 31 gennaio 2000, in esito a nuova consulenza tecnica d'ufficio, la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame, condividendo la decisione del primo giudice sulla non comoda divisibilità del bene. Rilevava la Corte che la consulenza tecnica gravame, avevad'ufficio, ripetuta in sede di confermato i rilievi del precedente accertamento tecnico, su cui il primo giudice aveva fondato il convincimento di non comoda divisibilità del bene, per antieconomicità di una sua divisione in parti corrispondenti alle quote dei condividenti. 3 Per la cassazione di tale sentenza, MA GN ha proposto ricorso in forza di un unico, articola- to motivo. RK GN, cui il ricorso è stato notificato il 12 giugno 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico, complesso motivo, denunciando violazione dell'art. 1114 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la ricorrente si duole della accer- tata non comoda divisibilità del bene ereditario in questione. Sostiene, infatti, che la Corte di merito sia pervenuta a tale accertamento attraverso errori ed omissioni, in particolare: a) per avere considerato che il valore complessivo del bene fosse di lire 76.410.000, quando invece ammontava a lire 110.685.000, secondo conforme rilievo della prima consulenza tecnica d'ufficio; b) per non aver tenuto conto della normativa utile allo scopo, n. 133, legge 23 quali legge 26 febbraio 1994, dicembre 1996, n. 662, legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, come modificata da legge regionale 4 aprile 1997, n. 25, e norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Arezzo;
c) per aver omesso qualsivoglia motivazione sulle asserite difficoltà 4 di frazionamento del bene. Anche l'asserito deprezzamento del bene, precisa la ricorrente, non è sorretto da adeguata motivazione, non risultando "per tabulas un conteggio del valore dell'immobile indiviso ed un conteggio del valore delle singole unità”, ed affatto inconferente si presenta l'incomprensione manifestata in sentenza Su una supposta, iniziale richiesta di essa ricor- rente, poi abbandonata, di attribuzione a sé dello intero bene. * La doglianza non ha pregio. Difformemente da quanto raffigurato dalla ricorren- te, che, al di là dei dati formali enunciati, si risolve in larga misura in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, l'accertamento di non comoda divisibilità dello immobile risulta sorretto da adeguata motivazione, tale presentandosi quella esposta nella sentenza impugnata, laddove la Corte di merito evidenzia come il frazionamento di quel bene sia sì realizza- bile, ma con apprezzabile perdita di ricchezza, tra somma di valore delle singole porzioni e più elevato valore del bene nella sua interezza, con difficoltà di formare porzioni suscettibili di 5 autonomo e libero godimento, non pregiudicato da pesi о servitù, e con costo non contenuto delle necessarie, tanto più in relazione alla opere consistenza delle quote dei condividenti, diversa due terzi per la ricorrente ed un terzo per l'intimato. Ed invero, pur se in forma sintetica, ma nondimeno sufficiente, la Corte di merito espone che l'accertamento tecnico, espletato in sede di gravame, ha confermato anch'esso l'incomoda divisi- bilità dell'immobile, già evidenziata dal preceden- te accertamento tecnico, svolto in primo grado, in particolare perché *un improbabile uso agricolo del piano terra, una volta staccato dalla parte sopra- stante, ne comprometterebbe in misura rilevante il valore, trascinando nel deprezzamento anche il soprastante.. difficile assai sarebbe la piano gestione dei permessi, dei patti, delle servitù, della divisione del terreno, senza miglioramento alcuno.. e tenendo conto anche delle difficoltà derivanti dall'atteggiamento negativo dell'organo tecnico del Comune.. le spese occorrenti alla divisione ammontano, secondo i calcoli della stessa appellante, a L. 11.650.000.. l'incidenza di tale spesa rispetto al valore del bene è del 15% circa, percentuale indicativa della ritenuta onerosità della divisione;
senza contare che.. detta spesa appare ancor più sproporzionata se la si valuta in relazione allo scopo di ricavare una porzione più piccola della metà.. Le doglianze della ricorrente, dunque, non sono meritevoli di accoglimento, tanto più perché rivolte contro un accertamento di non comoda divisibilità dell'immobile, sorretto da motivazione adeguata, in relazione alla norma dell'art. 720 C.C. (e non a quella omologa dell'art. 1114 C.C., richiamato in ricorso, trattandosi di divisione ereditaria), come tale non censurabile, in sede di legittimità, secondo conforme orientamento di questa Corte in materia: in tema di divisione ereditaria, l'accertamento positivo 0 negativo della comoda divisibilità di un bene immobile costituisce un apprezzamento di fatto, istituzio- nalmente riservato al giudice del merito e non censurabile, in sede di legittimità, quando sorretto da adeguata motivazione (v. ex plurimis da Cass. n. 3014/81 a Cass. n. 6504/83, n. 3706/88 e n. 5133/95). il ricorso deve essere Per tanto, conclusivamente, rigettato e nulla deve disporsi sulle spese del f giudizio, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 10 gennaio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons. est. Il presidente have deed the Грамот нажей IL CANCE WERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 APR 20 IL CANCELIERE 01 Frances Catan d