Sentenza 13 maggio 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi affermati dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 251 del 2012, dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui fissa il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116 comma secondo, cod. pen. rispetto alla recidiva aggravata, in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del "bilanciamento" si riferisce ad una circostanza attenuante comune implicante una diminuzione della pena fino ad un terzo, e, conseguentemente, non comporta ricadute sul trattamento sanzionatorio palesemente irragionevoli o sproporzionate.
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- 1. DETERMINAZIONE DELLA PENA: INCIDENZA DELLA RECIDIVA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2021
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2015, n. 24710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24710 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2015 |
Testo completo
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