Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2003, n. 10657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10657 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
L REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0057 LA CORTE SUPREDATI CASSAZ Oggetto SE Tributaria Composta dag 1.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA - Presidente R.G.N. 1973/99 - Consigliere Cron.23872 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Dott. SE FALCONE Consigliere Ud. 05/03/03 Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE PP, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 118/98 della tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2003 18/06/98; 675 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/03/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo SE HE, dipendente del Banco ambrosiano Veneto, ha impugnato l'avviso di accertamento notificatogli in data 6 luglio 1995 dall'Ufficio II. DD. di Belluno con cui veniva rettificato da £.51.283.000-a £.53.248.000= il reddito imponibile per il 1991, derivante da emolumenti £.1.965.000= erogati al HE dal datore di per lavoro , che non li aveva sottoposti a ritenuta d'acconto. Commissione Tributaria Regionale del VenetoLa , con sentenza 18 giugno 1998, riteneva la legittimità della rettifica, in quanto riferita a rimborso della canone di locazione, corrisposta differenza del dall'Istituto al dipendente, a causa del suo trasferimento, e quindi nell'interesse del dipendente stesso, escludendo che tale spesa potesse rientrare fra quelle rimborsabile, perché effettuata per conto dell'Istituto, ° che potesse definirsi come "diaria" erogata al dipendente per la ricerca della nuova sistemazione, ovvero riguardasse come sostenuto dal HE, "allacciamento utenze, cambio targa, costi per cambio residenza, opere di idraulica ed elettricità nel nuovo del mobilio, dei bagagli e relativaalloggio, trasporto assicurazione". SE HE ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso, adducendo violazione dell'art.42 u.c. del DPR n.600 del 1973, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valido l'avviso di accertamento, da considerarsi nullo per difetto assoluto di motivazione, come si evince dal fatto che il contribuente non è stato in grado di dedurre dalla generica dizione di "emolumenti" enunciata nell'avviso quale fosse la ragione della ripresa, identificata dall'Amministrazione Finanziaria nella "diaria di trasferimento", e dalla Commissione Regionale invece come " differenza di canoni di locazione". La censura è infondata e va rigettata. Come ha esattamente affermato la sentenza impugnata infatti, è che conè sufficientemente motivato l'avviso l'indicazione della causale e della cifra richiesta, ponga il contribuente in grado di difendersi.Nella specie, il riferimento, contenuto nell'avviso, ad "emolumenti" integrativi di reddito tassabile non poteva che riferirsi compensi in danaro in natura comunque percepitiai lavoratore nel periodo di imposta indicato, in dal dipendenza del rapporto di lavoro, secondo la dizione e la elencazione contenuta nell'art. 48 del DPR 917 del 1986, con la sola esclusione delle somme destinate a rimborsare spese anticipate per conto del datore di lavoro, spese la cui concreta natura doveva essere accertata, come è nella specie avvenuto, dal giudice di merito, indipendentemente dalla dizione utilizzata nell'accertamento. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente, nel sottolineare che la sentenza impugnata non affronta la problematica in contestazione, relativa in realtà alla "diaria di trasferimento", sostiene che la Commissione Regionale ha violato gli artt. 46 e 48 del DPR n.597 del 1973, in quanto non ha riconosciuto alle somme erogate al dipendente per affrontare le spese di trasferimento la natura di indennità di trasferta, tassabile per l'importo eccedente £.60.000= giornaliere, come correttamente effettuato dal datore di lavoro a' sensi dell'art. 48 del DPR 917 del 1986, postochè il soggetto "in missione" per organizzare il proprio trasferimento in altra sede si in posizione analoga al dipendente "in trova trasferta", come riconosciuto dal nuovo testo dell' art.48 del DPR 917/86 introdotto con D.Lgs 314/97 (che assoggetta ' a tassazione nella misura del 50% "le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti"). Anche tale censura è infondata e deve essere rigettata. Infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, le somme percepite dal dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro bancario, a titolo di "differenza canone d'affitto", ovvero a titolo di indennità " diaria" di prima sistemazione di "trasferimento" o di nella nuova residenza, sono assoggettate per l'intero ammontare ad IRPEF (Cass. 1842/2000;13482/2001;17515/2002), in quanto sostenute nel precipuo interesse del lavoratore trasferito con funzione incentivante e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione;
mentre la indennità di prima sistemazione è alla indennità di trasferta (chestata assimilata riguarda spese effettuate nell'interesse del solo datore di lavoro: Cass. 7703/2000) soltanto col D.Lgs. 314/97 (art.3), che ha modificato sul punto la precedente previsione di cui all'art. 48 DPR 917/86, vigente nel periodo di imposta considerato. Appare invece fondata l'ultima doglianza del ricorrente, relativa alla inapplicabilità delle sanzioni irrogate, per obiettiva incertezza, a' sensi dell'art.8 del D.Lgs.546/1992 e dell'art.6 2° comma del D.Lgs 472/97. Tale eccezione , tempestivamente sollevata e ritenuta assorbita dalla Commissione Tributaria di primo grado che aveva accolto il ricorso, stata respinta dalla Commissione Regionale su presupposto della sicura natura retributiva e non risarcitoria degli emolumenti in argomento, mentre sussisteva all'epoca in cui il ricorso fu inoltrato, la obiettiva incertezza, determinata anche da una giurisprudenza non pacifica (Cass. 13486/99;14006/99;14198/99; contra 2571/2001;13482/2001 ) sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni cui l'avviso di accertamento si riferisce. Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio. POM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni. Compensa le spese. Roma, 5 marzo 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE 糊 IL CANCELLIERE C A M Cott Buigi Ritano E R DEPOSITATO IN CANCELLERIA 07 LUG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott Luigi Riitano