Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, il meccanismo di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che prevede l'estinzione del reato allorquando l'imputato dimostri di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiano oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, potessero valere, ai fini e per gli effetti del meccanismo estintivo suddetto, l'avvenuta sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione e il versamento di una somma in favore dell'Associazione alcolisti anonimi).
Commentario • 1
- 1. Circolare stradale quando è applicabile la circostanza attenuanteMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2019
Il caso A seguito di giudizio abbreviato, Tizio veniva condannato dal Tribunale di Brescia per i reati di fuga e omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, co. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, rideterminava la pena confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione invocando l'annullamento della sentenza d'appello per violazione di legge. Il ricorrente premetteva, anzitutto, di avere domandato – sia nella discussione all'esito del giudizio di primo grado sia con l'impugnazione di merito – l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2005, n. 36366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36366 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/07/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1138
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 21160/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AI EA N. IL 03/04/1967;
avverso SENTENZA del 17/03/2003 GIUDICE DI PACE di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA DR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 4 febbraio 2003 dal Giudice di Pace di Verona - che lo ha dichiarato responsabile dei reati di reato di guida di un'autovettura in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, C.D.S.) e di rifiuto di sottoporsi a test etilometrico, commessi il 5 maggio 2001, condannandolo, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di 750 euro di multa, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 2 mesi - deducendo:
1) violazione di legge in relazione all'art. 35 del D.Lvo n. 274/2000 per avere il giudice rigettato sulla base di un mero richiamo alla tipologia dei reati ascritti la istanza di rinvio della udienza avanzata al fine di "verificare l'esecuzione del programma predisposto dal Dott. Donati del Servizio di Algologia dell'Ospedale Maggiore di Verona" a seguito di richiesta dell'imputato di essere sottoposto ad un programma di trattamento per soggetti dediti all'alcool e di essere ammesso a versare una somma a beneficio dell'Associazione Alcolisti Anonimi;
la richiesta di rinvio della udienza ad altra data era finalizzata ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35, applicabile nel caso di riparazione del danno;
2) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per essersi egli rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico, non avendo il giudice considerato che egli, in preda ai fumi dell'alcool, non era stato in grado di comprendere la relativa richiesta degli Agenti (i quali proprio per tale ragione non gli avevano notificato, in quel contesto, il processo verbale contravvenzionale), sì che difettava l'elemento psicologico del reato;
il ricorrente afferma altresì che, a ritenere, diversamente, che il LA fosse in grado di comprendere l'invito rivoltogli, si doveva allora escludere la sussistenza di uno stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, C.d.S. I suddetti motivi sono manifestamente infondati perché:
1) il giudice ha correttamente considerato che il tema dell'attuazione o meno del programma di trattamento dell'imputato ed il versamento (che il ricorrente neppure assume esser stato operato) di una somma in favore dell'Associazione Alcolisti Anonimi non potessero avere rilievo alcuno in tema di "conseguenze del reato", in presenza di reati di pura condotta e di pericolo, rispetto alle quali il suddetto versamento non poteva svolgere alcuna funzione ne' restitutoria ne' risarcitoria, mentre il programma di trattamento dell'imputato non poteva avere incidenza alcuna su (nella specie insussistenti) "conseguenze dannose o pericolose del reato",ma unicamente, quanto augurabilmente, sulla persona dell'imputato in proiezione futura (vedasi Cass. Sez. 4^ 4-5-2004, n. 3433, P.M. in proc. Marcolla:" Nel procedimento davanti al giudice di pace il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatone appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata, ne' sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa" (nel caso di specie, il giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in presenza di una condotta riparatoria consistita nella volontaria sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione);
2) il rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico non può, evidentemente, essere giustificato sulla sola base di una ipotizzata incomprensione, a causa dello stato di ebbrezza, della relativa richiesta dei verbalizzanti, ne', per converso, è consentito inferire dall'avvenuta comprensione della relativa richiesta l'assenza di quello stato di ebbrezza del quale il LA presentò, nell'occorso, tutti i sintomi più caratteristici e probanti (instabilità sulle gambe, alito fortemente vinoso, frasi ripetitive e sconclusionate); invero il concetto di ebbrezza contenuto nell'art. 186 C.D.S. - il quale ha un significato più ampio di quello di ubriachezza - si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque condizione di disarmonia psico-fisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida, e dal medesimo non quindi consentito di trarre - eo ipso, in difetto di altri elementi - una mancata comprensione della richiesta, rivolta al soggetto interessato dagli Organi accertatori, di sottoporsi all'accertamento eseguibile mediante l'uso del c.d. etilometro, così come non è logicamente consentito, per converso, di evincere dall'avvenuta comprensione di tale richiesta da parte di colui al quale è stata indirizzata l'assenza dello stato di ebbrezza.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma a titolo di sanzione ex art. 616 c.p.p. che va congruamente determinata in 1000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005