Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2002, n. 17613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17613 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
REPU176 1 3 / 02 IN NON DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 6553/00 Dott. Franco PONTORIERI Dott. Ugo RIGGIO Rel. Consigliere 8955/00 ST Consigliere Cron.41464 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep.4690 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.04/07/02 Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: OM BI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MAURIZIO DE TILLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COND. VIA NAPOLI III TRAV 5 MONTESARCHIO in persona dell'Amm.re p.t. ROCCO EMILIO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08955/00 proposto da: COND. VIA NAPOLI III TRAVERSA MONTESARCHIO, in persona 2002 1083 dell'Amm.re p.t. Porcaro Emilio, elettivamente -1- domiciliato in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STEFANO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente nonene
contro
OM BI;
- intimata avverso la sentenza n. 340/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 23 marzo 1992 AN AN impugnava di nullità. per mancata convocazione, la delibera adottata il 20 febbraio 1992 dalla assemblea del Condominio di via Napoli. III Traversa n. 5 di Montesarchio. avente ad oggetto innovazioni relative a condutture idriche sulla facciata del fabbricato condominiale. lesive dei decoro architettonico, e che a suo dire le impedivano di attingere l' acqua da un pozzo e da un serbatoio comuni di cui chiedeva la riattivazione. Con atto del 22 maggio 1992 l'istante impugnava di nullità anche la delibera del 23 aprile 1992 con cui era stato illegittimamente trasformato l'impianto idrico. su cui essa AN vantava servitù attiva di prelievo, e consentito invece al condominio un nuovo allacciamento all'acquedotto pubblico. Con atto del 22 luglio 1992 l'istante chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'esecuzione della precedente delibera e della creazione di impianti idrici singoli con la soppressione del servizio comune. Il convenuto resisteva e il Tribunale di Benevento, con sentenza del 14 aprile 1997. dichiarava cessata la materia del contendere sulla prima impugnativa. per avvenuto riconoscimento del vizio di convocazione e nuovo deliberato, e rigettava le altre domande in base al rilievo che l'assemblea condominiale, con delibera del 16 marzo 1989 non impugnata dall'attrice. tenuto conto che nel 1976 era stato stipulato un contratto di 6553 2000-8955-2000 AN Condominio via Napoli, III traversa di Montesarchio. Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. erogazione idrica con l'acquedotto pubblico a mezzo di fontana esterna, e che il pozzo artesiano comune con pompa di alimentazione, da cui in precedenza l'acqua veniva prelevata, era stato disattivato, sicché il serbatoio non veniva ulteriormente alimentato dal pozzo ma dalla fontana, di fronte alla alternativa fra il ripristino del pozzo e l'installazione di contatori autonomi. in considerazione dell'aumento del consumo e della debitoria accumulatasi, aveva optato per tale seconda soluzione. Che. pertanto. essendo il pozzo già disattivato, le delibere impugnate erano atti innovativi diretti all'uso più comodo ed igienico dell'impianto, semplicemente conseguenziali ad una soppressione già disposta nel 1989 e che, quindi, non avevano escluso il diritto reale di comunione vantato dall'attrice. lasciando anzi integro il serbatoio e conservando l'impianto preesistente: che, infine, dette innovazioni non erano lesive del decoro della facciata. su cui già esistevano altre tubazioni. Avendo la AN proposto impugnazione la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 gennaio 1999. parzialmente riformando la sentenza impugnata compensava interamente le spese del giudizio di primo grado. confermando nel resto. Compensava inoltre le spese di secondo grado. La corte rilevava che l'assemblea condominiale del 16 marzo 1989 era stata sollecitata a pronunciarsi solo sulla eventuale riattivazione del pozzo, già da molto tempo disattivato e quindi, tra le varie soluzioni 6553/2000-8955/2000 AN - Condominio via Napoli, HI traversa di Montesarchio. Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 5 proposte, aveva deciso per l'installazione di contatori individuali. conservando la fornitura idrica dell'acquedotto pubblico, che era iniziata fin dal 1976 con prelievo dalla fontana esterna, mentre il pozzo, benché disattivato, era rimasto potenzialmente in funzione. Quindi il diritto della AN di prelevare acqua dal pozzo era stato fatto salvo, ed era rimasto operante l'impianto di approvvigionamento idrico dal serbatoio, come accertato dal c.t.u. La corte escludeva poi che vi fosse stata lesione del decoro architettonico del fabbricato condominiale, in quanto dai rilievi fotografici non emergeva una particolare disarmonia estetica. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la AN in base a quattro motivi di ricorso. illustrati anche con memoria. ai quali il condominio resiste con controricorso. proponendo inoltre ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1108 c.c. e 112 c.p.c., nonché l'insufficiente. contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza. la ricorrente principale sostiene che con le delibere impugnate era stata in realtà soppressa una servitù attiva da lei vantata per il prelievo dell'acqua dal pozzo artesiano. costituita con atto del 13 giugno 1970 dall'originario costruttore venditore dell'immobile. Nella fattispecie. 6553-2000-8955/2000 AN -- Condominio via Napoli, III traversa di Montesarchio. Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. infatti, non trovavano applicazione le norme sul condominio degli edifici ma quelle sulla comunione dei diritti reali. le quali richiedono il consenso di tutti i partecipanti alla comunione per ogni atto di disposizione del diritto: comunque il disposto dell'art. 1108 c.c. è applicabile anche al condominio degli edifici. per il rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c., ed eventuali delibere che abbiano approvato a semplice maggioranza innovazioni lesive dei diritti di un condomino sui beni e servizi comuni sono assolutamente nulle e non già annullabili. La corte di appello aveva completamente omesso di pronunziarsi su tale questione. Il motivo non risulta fondato. La ricorrente fa infatti riferimento al rogito di acquisto dell'immobile. di cui non si parla nella sentenza impugnata, senza specificare se tale questione venne da lei sollevata anche nei precedenti gradi del giudizio e comunque senza indicare e trascrivere nel ricorso quei passi del rogito di acquisto dell'immobile dai quali dovrebbe desumersi la costituzione della servitù in questione. Il che, per il principio della autosufficienza del ricorso sarebbe stato indispensabile. non potendo il giudice di legittimità procedere al riesame degli atti processuali, se non in casi eccezionali. come quando venga denunziato un error in procedendo. Peraltro. in mancanza della prova che sul pozzo fossero state costituite delle servitù da parte dell'originario venditore delle varie unità immobiliari, deve rilevarsi che l'uso dello stesso da parte dei condomini, unitamente alla 6553/2000+8955/2000 AN - Condominio via Napoli, III traversa di Montesarchio. Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio, 7 pompa destinata al riempimento del serbatoio posto sulla sommità dell'immobile. da cui l'acqua perveniva ai vari appartamenti attraverso tubature apposite. per forza di gravità. sembra costituire piuttosto un tipico impianto condominiale. predisposto sin dall'inizio per soddisfare le esigenze dei condomini. Con il secondo motivo la AN denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c. e la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, censurando quella parte della sentenza che ha affermato che le delibere oggetto del giudizio non avrebbero disposto alcuna soppressione di un servizio comune, ma solo fissato un criterio finalizzato all'uso più comodo ed al maggiore rendimento della cosa comune. non essendovi stata soppressione del pozzo e del serbatoio. ma solo una scelta del sistema di erogazione idrica che rientrava nei poteri della assemblea. In realtà invece. laddove prima l'acqua del pozzo artesiano veniva pompata sino ad un serbatoio posto sulla sommità dell'edificio, dal quale poi, per caduta libera. giungeva a tutti gli appartamenti. con tali delibere era stato disposto l'allacciamento alla rete idrica del Consorzio Alto Calore. con rifacimento degli impianti idrici e l'onere del pagamento della fornitura dell'acqua, oltre a quello del costo dei nuovi impianti, per cui il vecchio impianto ed il pozzo artesiano erano stati completamente eliminati. Si era trattato quindi di una di quelle innovazioni di cui alla seconda parte dell'art. 1120 c.c.. che non possono essere approvate se non all'unanimità. 6553/2000+8955/2000 AN - Condominio via Napoli, III traversa di Montesarchio. Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri, relatore Riggio. 8 Anche questo motivo deve essere disatteso. La corte di appello ha correttamente escluso che nella specie si sia verificata la soppressione del servizio condominiale di fornitura dell'acqua, poiché in realtà l'assemblea condominiale si era limitata a disporre solo una modifica del relativo impianto. Eˆ infatti pacifico che ormai da diversi anni era stato realizzato il collegamento del vecchio impianto idraulico condominiale all'acquedotto comunale. senza attuare tuttavia l'installazione di contatori individuali relativi ai singoli appartamenti. L'assemblea condominiale ha quindi solo disposto le modifiche ed il parziale rifacimento dell'impianto necessari ad adeguarlo alle nuove esigenze. lasciando tuttavia invariata la fonte di approvvigionamento dell'acqua, che era già da tempo l'acquedotto comunale. La ricorrente principale denunzia poi, con il terzo motivo, la motivazione contraddittoria ed illogica della sentenza, per non avere la corte ritenuto rilevante che essa ricorrente. in conseguenza delle delibere impugnate, per potere continuare ad utilizzare l'acqua del pozzo avrebbe dovuto sostenere una spesa eccessiva e gravemente pregiudizievole, come accertato anche dal c.t.u. Il motivo è inammissibile poiché si limita a censurare una valutazione di merito della corte di appello. relativa alla tollerabilità dell'onere finanziario che la AN avrebbe dovuto affrontare per continuare a servirsi dell'acqua del pozzo artesiano. La corte ha comunque 6553/2000-8955/2000 AN - Condominio via Napoli, III traversa di Montesarchio. Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio, 9 implicitamente tenuto conto che con tale soluzione la ricorrente avrebbe risparmiato il costo dell'erogazione dell'acqua dell'acquedotto. compensando quindi nel tempo la spesa del nuovo collegamento al pozzo. Infine con il quarto motivo la AN denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e la motivazione insufficiente. illogica e contraddittoria. per avere la corte di merito escluso la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale con la realizzazione dei nuovi impianti idraulici singoli, costituiti dall'apposizione di tubature esterne sulla facciata del fabbricato. sebbene il c.t.u. avesse invece accertato il deturpamento. suggerendo dei mezzi da adottare per limitare tale deturpamento. Anche tale motivo risulta inammissibile. poiché censura un apprezzamento di merito della corte di appello. sorretto da adeguata e corretta motivazione, avendo la sentenza rilevato che dai rilievi fotografici non emergeva affatto una particolare disarmonia estetica, anche perché con modica spesa sarebbe stato possibile adottare gli opportuni accorgimenti di pitturazione per migliorare l'uniformità cromatica delle nuove tubature rispetto alla colorazione della facciata dell'edificio. Con il ricorso incidentale il condominio denunzia la motivazione contraddittoria ed illogica della sentenza. per avere la corte di appello. pur rigettando tutti i motivi di impugnazione proposti dalla AN e quindi confermando integralmente la decisione del tribunale. compensato 6553/2000-8955-2000 AN - Condominio via Napoli, III traversa di Montesarchio. Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 10 interamente le spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle di secondo grado. Il motivo è infondato poiché la corte di appello. che aveva piena facoltà di farlo. rientrando la regolamentazione delle spese del giudizio nel potere discrezionale del giudice - con l'unico limite di non potere accollare tali spese alla parte totalmente vittoriosa - ha compensato le spese di primo grado (nonché quelle di secondo grado) sulla base di adeguata e logica motivazione: vale a dire in considerazione dell'onere che la AN avrebbe dovuto affrontare per non perdere la possibilità di continuare ad utilizzare l'acqua del pozzo. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con i ricorsi determina il rigetto degli stessi e la conseguente condanna della ricorrente principale (il cui ricorso è il più rilevante nel complesso delle questioni dibattute) al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la ricorrente principale alla rifusione, in favore del controricorrente. delle spese del presente giudizio. 152, 25 oltre a € 1.000.00 per onorari. che liquida in €. 152,25 Così deciso in Roma. nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2002. Frome Ugo Miggin at. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Annan 1 1 DIC. 2002 DEPOSITATO Condominio via Napoli, III faversa di Montesarchio, 6553 2000-8955: 2000 AN IL CANCELLIERE GI Roms CANCELLIE Udienza del 3 luglio 2002. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio