Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
Nel giudizio direttissimo atipico il decreto di citazione previsto dall'art. 450, comma secondo, cod. proc. pen. tiene luogo del "provvedimento che dispone il giudizio" indicato dall'art. 303, comma primo, lett. a) stesso codice ai fini dell'individuazione del momento di passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio e pertanto, una volta emesso, è idoneo a rendere operativi i termini di cui alla successiva lettera b).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2006, n. 20331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20331 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/04/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1298
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 003793/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORTESE SAVERIO N. IL 18/01/1963;
avverso ORDINANZA del 06/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il 3/10/05 il Procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere ha emesso, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 bis conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, e art. 450 c.p.p., decreto di presentazione a giudizio direttissimo per l'udienza del 7/10/05 davanti al locale Tribunale in composizione collegiale nei confronti di Cortese Saverio, che era stato arrestato il 9/10/04 per violazione delle leggi sulle armi.
L'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato per scadenza del termine massimo di custodia per la fase delle indagini è stata respinta dal Tribunale, con ordinanza in data 12/10/05, sul rilievo che entro detto termine, con l'instaurazione del rito speciale, si era verificato il passaggio alla fase del giudizio di primo grado. L'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nell'interesse del Cortese avverso tale pronuncia è stato rigettato dal Tribunale di Napoli con ordinanza in data 6/12/05. Contro quest'ultima decisione i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto che l'elencazione nell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) dei provvedimenti idonei ad evitare l'inefficacia della custodia cautelare se intervenuti prima della scadenza del termine massimo per la fase delle indagini, tra cui non figura l'instaurazione del giudizio direttissimo, riguardando la materia della libertà personale dovrebbe intendersi tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione analogica.
La censura è priva di fondamento.
Questa Sezione ha avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 14/11/95, Feriamolo, rv. 203.170) che in caso di giudizio direttissimo atipico i termini di fase della custodia cautelare mancando una espressa specifica previsione normativa vanno per analogia computati, secondo le regole generali previste dall'art. 303 c.p.p. e quindi secondo il criterio di segmentazione processuale ivi adottato, individuando come momento di passaggio tra la fase delle indagini e quella del giudizio di primo grado, come ha fatto il Tribunale, la data di emissione da parte del P.M. del decreto di cui all'art. 450 c.p.p.. Trattasi di soluzione interpretativa che il Collegio ritiene in ultima analisi corretta, senza peraltro necessità di fare ricorso al procedimento analogico stante l'idoneità dell'espressione "provvedimento che dispone il giudizio" usata dall'art. 303 c.p.p., comma 1, ad includere tutti quelli che siano produttivi di tale effetto, fra i quali senz'altro rientra il suddetto decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006