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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18096 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DETTO IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2025 della Corte di appello di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del 9 gennaio 2026 del Sostituto Procuratore generale, SU OC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025 pronunciata nel proc. n. 1/25 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di IA DE avverso l'ordinanza del 14 novembre 2024 con la quale la medesima Corte aveva dichiarato inammissibile l'istanza di «annullamento» del provvedimento di confisca del 4 aprile 2018 avente ad oggetto l'immobile, alla predetta intestato, sito in Cerignola, via Carpino n. 7. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 18096 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 24/02/2026 1.1. A fondamento della decisione, la Corte ha premesso che la confisca è stata disposta ex art. 12 sexies decreto legislativo 8 giugno 1992 n. 306, sul presupposto, cioè, che la disponibilità del predetto bene, ad onta della sua formale titolarità, dovesse ricondursi al coniuge della DE, CO ER, soggetto condannato in via definitiva in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, consumati tra la fine del 2005 e l'ottobre 2006 (e, per l'effetto, condannato alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 34.000,00 di multa), e privo, all'epoca dell'acquisto, di redditi leciti idonei a giustificarlo. Ha evidenziato come un primo atto di opposizione avverso il provvedimento ablativo sia stato respinto dalla Corte di Appello di Milano con provvedimento del 24 luglio 2018 e come il ricorso per cassazione avverso detta decisione sia stato rigettato dalla Corte con sentenza del 26 marzo 2019. Ha aggiunto come in epoca successiva - negli anni 2020 e 2021 - ulteriori atti di opposizione siano stati identicamente rigettati dai giudici procedenti con motivazioni che hanno esaltato l'assenza di una prospettazione difensiva connotata da elementi di novità, poi puntualmente condivise da questa Corte. Ha rimarcato come anche l'ordinanza del 14 novembre 2024 oggetto dell'opposizione in valutazione sia stata rigettata perché reputata meramente reiterativa delle questioni già in precedenza vagliate («l'ordinanza qui opposta ha ritenuto che tutte le questioni sottoposte al vaglio della Corte fossero state ampiamente scrutinata nei precedenti incidenti di esecuzione...la Corte ha quindi richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione in ordine alla irrilevanza dei mutamente giurisprudenziali per sostenere la revoca della sentenza di condanna anche in relazione alla confisca») ed evidenziato, in specie, come la sentenza della Corte EDU richiamata dalla difesa nell'atto di opposizione non enunci nuovi principi di diritto «limitandosi a svolgere valutazioni di fatto sul caso sottoposto al suo esame» . 1.2. Tutto ciò premesso, dopo aver ricostruito i motivi di doglianza a fondamento del presente atto di opposizione (in primis: la circostanza che la confisca è stata disposta in sede esecutiva e non in sede di cognizione, come erroneamente ritenuto, e il fatto che l'acquisto del bene poi confiscato non sia riconducibile ai profitti illeciti derivanti dall'attività criminale posta in essere dal ER), la Corte ha formulato un giudizio di condivisione della valutazione di inammissibilità del ricorso «in assenza di motivi nuovi». Ha infatti ribadito come la sentenza della Corte EDU richiamata nell'originaria istanza non abbia formulato alcun principio di diritto nuovo, ma si sia limitata ad operare una valutazione del fatto in quella sede scrutinato affermando che il giudice nazionale non aveva compiutamente motivato in punto di riconducibilità dei beni confiscato al reato. 2 Ha poi rimarcato come la difesa, senza nulla contestare al riguardo, ha criticato il richiamato operato dalla Corte all'art. 673 cod. proc. pen., non applicabile nel caso in esame, posto che, come detto, la confisca è stata disposta in sede esecutiva ed ha evidenziato, sul punto, come la valutazione offerta sia immune da censure («con l'ordinanza si è voluto, condivisibilmente, sottolineare...che gli eventuali mutamente giurisprudenziali non sono idonei ad incidere sui provvedimenti definitivi, siano essi assunti in sede di cognizione o di esecuzione, pena una inammissibile aleatorietà delle decisioni»). Ha ancora censurato come, di fatto, la difesa invochi una inammissibile rivalutazione del giudizio di riconducibilità del bene al delitto valorizzando le emergenze acquisite nell'ambito del parallelo procedimento instaurato per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, giudizio sul quale i provvedimenti hanno nel passato già ampiamente argomentato. 2. IA DE propone, con l'assistenza dell'avv. Vincenzo Desiderio, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di norme processuali (art. 666, comma 2, e 673 cod. proc. pen.) per erronea applicazione dell'istituto di cui all'art. 673 cod. proc. pen. Il difensore premette che il provvedimento di confisca è stato emesso, ai sensi dell'art. 12 sexies di. n. 306/92, oggi art. 240 bis cod. pen., non già nel corpo della sentenza che ha affermato la penale responsabilità di CO ER, coniuge della DE, bensì, tre anni dopo, con una procedura a forma contratta, quella dell'incidente di esecuzione, che ha comportato l'inversione dell'onere della prova con conseguente impossibilità per la ricorrente di «espletare tutte le prove in possesso». Evidenzia che la Corte territoriale ha errato nell'escludere l'invocata rivalutazione della questione ablativa alla luce del dettato della sentenza della Corte di Strasburgo richiamata nell'istanza ritenendo «sussistente un giudicato, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, non trova riconoscimento alcuno». Sostiene che, anche alla luce dei principi di diritto di recente espressi da questa Corte, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale consente la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione per procedere ad una rivalutazione del decisum. 2.2. Illogicità della motivazione circa la ritenuta riconducibilità del bene confiscato all'attività delittuosa del ER;
motivazione apparente e violazione dell'art. 240-bis cod. pen. Il difensore censura l'apparato motivazionale dell'ordinanza della Corte territoriale nella parte in cui ha posto a fondamento del provvedimento ablativo 3 l'accertamento operato dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano nell'anno 2017 che non poteva ritenersi «attendibile» posto che esso perviene a conclusioni radicalmente opposte a quelle formulate dallo stesso organo di polizia operante a Bari nell'anno 2003 nell'ambito della procedura volta all'applicazione di misura di prevenzione. Manca, pertanto, nell'ordinanza impugnata, quel peculiare «sforzo argomentativo», imposto dalla pronuncia ED richiamata in istanza, per dimostrare l'illecita provenienza del bene oggetto di confisca. 3. Con memoria difensiva del 6 febbraio 2026 il difensore della DE ha ribadito argomenti e richieste di cui al ricorso per cassazione, rimarcando, in particolare, come la confisca non sia stata disposta nel corpo della sentenza di condanna che ha attinto il di lei coniuge, ma solo in sede esecutiva, e come una statuizione di siffatta natura sia suscettibile di essere rivalutata in presenza di un novum, ossia di nuovi elementi di fatto e di diritto che incidano sulla legittimità del titolo. Lamenta che la Corte ha trascurato di considerare l'elemento di novità costituito dalla pronuncia della ED (OV ed altri
contro
Bulgaria) e di riconsiderare la compatibilità della confisca che ha attinto il bene della DE con i principi in detta pronuncia sanciti. Ribadisce che il peculiare sforzo argomentativo richiesto dalla Corte EDU avrebbe condotto a rivalutare la statuizione disposta, posti la rilevantissima distanza temporale tra l'epoca di acquisto del bene ed il periodo di commissione dei reati per i quali ha riportato condanna, gli esiti del procedimento disposto innanzi al Tribunale Misure di prevenzione di Foggia nel 1991 (che aveva rigettato la richiesta di confisca dell'immobile sulla base delle articolate indagini patrimoniali all'epoca operate) e la dimostrazione, offerta nel corso del procedimento ma di fatto obliterata, circa la natura lecita della provvista utilizzata dalla ricorrente per acquistare il bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Com'è agevole apprezzare, il nucleo fondante l'apparato critico del ricorso intende, all'evidenza, aggredire tanto il giudizio che riconduce la «disponibilità» del bene confiscato al marito dell'istante, quanto, ancor più, la valutazione secondo la quale esso sarebbe stato dal predetto acquistato a mezzo dei profitti illeciti derivanti dai reati consumati. A tal fine il difensore ha argomentato richiamando, per un verso, la natura del provvedimento ablatorio adottato nel caso in esame, che non è qualificato dalla peculiare capacità di resistenza propria dell'accertamento di una sentenza penale irrevocabile ma che, anzi, sarebbe esposto ad una più agevole rivalutazione della 4 decisione assunta anche alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali, e ribadendo, per altro verso, questioni di merito giustificate alla luce dei differenti esiti cui i procedimenti instaurati nei confronti del ER in diverse sedi giudiziarie hanno condotto, proprio in relazione alla possibilità di attingere con provvedimento ablativo il bene immobile de quo. Le questioni in tal modo dedotte costituiscono, però, mera riproposizione delle doglianze già precedentemente portate all'attenzione della Corte territoriale alla quale non è corrisposto un reale e completo confronto con le valutazioni dalla stessa spese per ritenerle insignificanti ai fini richiesti. Tanto l'erroneo richiamo, contenuto nel provvedimento oggetto di opposizione, alla disposizione di cui all'art. 673 cod. proc. pen., quanto l'asserita rilevanza dei principi interpretativi formulati dalla Corte ED in relazione ad un diverso caso dalla stessa esaminato, quanto, ancor di più, l'asserita insussistenza di un solido compendio giustificativo del provvedimento ablativo hanno, infatti, rappresentato temi con i quali la Corte di appello si è adeguatamente confrontata attraverso una motivazione solida sotto il profilo giuridico ed incensurabile quanto alla sua consistenza logica rispetto alla quale, come detto, le censure difensive, meramente reiterative e talora prospettate in termini manifestamente generici (si allude, in particolare, ai principi di diritto elaborati dalla 'Corte EDU), si risolvono in irricevibili petizioni di principio. Non può, in particolare, non rimarcarsi come con riguardo alla richiesta di rivalutazione critica dei presupposti, fattuali e giuridici, alla cui sussistenza l'art. 12-sexies legge n. 356/1992 subordina la possibilità di attingere con confisca un bene reputato nella disponibilità di un soggetto condannato in relazione ad uno dei reati dallo stesso articolo richiamato, l'istanza in esame disveli connotati ai limiti del defatigante correttamente individuati nel corpo del provvedimento impugnato, nulla di nuovo introducendo rispetto a quanto già osservato da questa Corte (Sez. I, sent. n. 29861 del 26 marzo 2019, non massimata) a fronte del primo ricorso presentato dai coniugi DE e ER. Già in detta sentenza, infatti, i temi in questa sede richiamati (su tutti: la confutazione della circostanza che il bene sarebbe stato acquistato dalla DE con provviste lecite, l'apprezzamento dei provvedimenti, favorevoli alla ricorrente, nel passato assunti dall'autorità giudiziaria foggiana, il riconoscimento che gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza nel 2017 abbiano presentato connotati di apprezzabile novità, la considerazione della correlazione anche temporale tra l'acquisto del bene confiscato e l'epoca di commissione da parte del Travesi di gravi delitti maturati nell'ambito della criminalità organizzata) sono stati tutti già soppesati nei limiti valutativi consentiti nella presente sede di legittimità. 5 Il presente ricorso, proponendosi di veicolare in questa sede, con una nuova veste, questioni e profili tematici già ampiamente vagliati al fine di ottenerne una diversa considerazione, non può, pertanto, reputarsi meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del 9 gennaio 2026 del Sostituto Procuratore generale, SU OC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025 pronunciata nel proc. n. 1/25 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di IA DE avverso l'ordinanza del 14 novembre 2024 con la quale la medesima Corte aveva dichiarato inammissibile l'istanza di «annullamento» del provvedimento di confisca del 4 aprile 2018 avente ad oggetto l'immobile, alla predetta intestato, sito in Cerignola, via Carpino n. 7. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 18096 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 24/02/2026 1.1. A fondamento della decisione, la Corte ha premesso che la confisca è stata disposta ex art. 12 sexies decreto legislativo 8 giugno 1992 n. 306, sul presupposto, cioè, che la disponibilità del predetto bene, ad onta della sua formale titolarità, dovesse ricondursi al coniuge della DE, CO ER, soggetto condannato in via definitiva in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, consumati tra la fine del 2005 e l'ottobre 2006 (e, per l'effetto, condannato alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 34.000,00 di multa), e privo, all'epoca dell'acquisto, di redditi leciti idonei a giustificarlo. Ha evidenziato come un primo atto di opposizione avverso il provvedimento ablativo sia stato respinto dalla Corte di Appello di Milano con provvedimento del 24 luglio 2018 e come il ricorso per cassazione avverso detta decisione sia stato rigettato dalla Corte con sentenza del 26 marzo 2019. Ha aggiunto come in epoca successiva - negli anni 2020 e 2021 - ulteriori atti di opposizione siano stati identicamente rigettati dai giudici procedenti con motivazioni che hanno esaltato l'assenza di una prospettazione difensiva connotata da elementi di novità, poi puntualmente condivise da questa Corte. Ha rimarcato come anche l'ordinanza del 14 novembre 2024 oggetto dell'opposizione in valutazione sia stata rigettata perché reputata meramente reiterativa delle questioni già in precedenza vagliate («l'ordinanza qui opposta ha ritenuto che tutte le questioni sottoposte al vaglio della Corte fossero state ampiamente scrutinata nei precedenti incidenti di esecuzione...la Corte ha quindi richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione in ordine alla irrilevanza dei mutamente giurisprudenziali per sostenere la revoca della sentenza di condanna anche in relazione alla confisca») ed evidenziato, in specie, come la sentenza della Corte EDU richiamata dalla difesa nell'atto di opposizione non enunci nuovi principi di diritto «limitandosi a svolgere valutazioni di fatto sul caso sottoposto al suo esame» . 1.2. Tutto ciò premesso, dopo aver ricostruito i motivi di doglianza a fondamento del presente atto di opposizione (in primis: la circostanza che la confisca è stata disposta in sede esecutiva e non in sede di cognizione, come erroneamente ritenuto, e il fatto che l'acquisto del bene poi confiscato non sia riconducibile ai profitti illeciti derivanti dall'attività criminale posta in essere dal ER), la Corte ha formulato un giudizio di condivisione della valutazione di inammissibilità del ricorso «in assenza di motivi nuovi». Ha infatti ribadito come la sentenza della Corte EDU richiamata nell'originaria istanza non abbia formulato alcun principio di diritto nuovo, ma si sia limitata ad operare una valutazione del fatto in quella sede scrutinato affermando che il giudice nazionale non aveva compiutamente motivato in punto di riconducibilità dei beni confiscato al reato. 2 Ha poi rimarcato come la difesa, senza nulla contestare al riguardo, ha criticato il richiamato operato dalla Corte all'art. 673 cod. proc. pen., non applicabile nel caso in esame, posto che, come detto, la confisca è stata disposta in sede esecutiva ed ha evidenziato, sul punto, come la valutazione offerta sia immune da censure («con l'ordinanza si è voluto, condivisibilmente, sottolineare...che gli eventuali mutamente giurisprudenziali non sono idonei ad incidere sui provvedimenti definitivi, siano essi assunti in sede di cognizione o di esecuzione, pena una inammissibile aleatorietà delle decisioni»). Ha ancora censurato come, di fatto, la difesa invochi una inammissibile rivalutazione del giudizio di riconducibilità del bene al delitto valorizzando le emergenze acquisite nell'ambito del parallelo procedimento instaurato per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, giudizio sul quale i provvedimenti hanno nel passato già ampiamente argomentato. 2. IA DE propone, con l'assistenza dell'avv. Vincenzo Desiderio, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di norme processuali (art. 666, comma 2, e 673 cod. proc. pen.) per erronea applicazione dell'istituto di cui all'art. 673 cod. proc. pen. Il difensore premette che il provvedimento di confisca è stato emesso, ai sensi dell'art. 12 sexies di. n. 306/92, oggi art. 240 bis cod. pen., non già nel corpo della sentenza che ha affermato la penale responsabilità di CO ER, coniuge della DE, bensì, tre anni dopo, con una procedura a forma contratta, quella dell'incidente di esecuzione, che ha comportato l'inversione dell'onere della prova con conseguente impossibilità per la ricorrente di «espletare tutte le prove in possesso». Evidenzia che la Corte territoriale ha errato nell'escludere l'invocata rivalutazione della questione ablativa alla luce del dettato della sentenza della Corte di Strasburgo richiamata nell'istanza ritenendo «sussistente un giudicato, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, non trova riconoscimento alcuno». Sostiene che, anche alla luce dei principi di diritto di recente espressi da questa Corte, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale consente la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione per procedere ad una rivalutazione del decisum. 2.2. Illogicità della motivazione circa la ritenuta riconducibilità del bene confiscato all'attività delittuosa del ER;
motivazione apparente e violazione dell'art. 240-bis cod. pen. Il difensore censura l'apparato motivazionale dell'ordinanza della Corte territoriale nella parte in cui ha posto a fondamento del provvedimento ablativo 3 l'accertamento operato dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano nell'anno 2017 che non poteva ritenersi «attendibile» posto che esso perviene a conclusioni radicalmente opposte a quelle formulate dallo stesso organo di polizia operante a Bari nell'anno 2003 nell'ambito della procedura volta all'applicazione di misura di prevenzione. Manca, pertanto, nell'ordinanza impugnata, quel peculiare «sforzo argomentativo», imposto dalla pronuncia ED richiamata in istanza, per dimostrare l'illecita provenienza del bene oggetto di confisca. 3. Con memoria difensiva del 6 febbraio 2026 il difensore della DE ha ribadito argomenti e richieste di cui al ricorso per cassazione, rimarcando, in particolare, come la confisca non sia stata disposta nel corpo della sentenza di condanna che ha attinto il di lei coniuge, ma solo in sede esecutiva, e come una statuizione di siffatta natura sia suscettibile di essere rivalutata in presenza di un novum, ossia di nuovi elementi di fatto e di diritto che incidano sulla legittimità del titolo. Lamenta che la Corte ha trascurato di considerare l'elemento di novità costituito dalla pronuncia della ED (OV ed altri
contro
Bulgaria) e di riconsiderare la compatibilità della confisca che ha attinto il bene della DE con i principi in detta pronuncia sanciti. Ribadisce che il peculiare sforzo argomentativo richiesto dalla Corte EDU avrebbe condotto a rivalutare la statuizione disposta, posti la rilevantissima distanza temporale tra l'epoca di acquisto del bene ed il periodo di commissione dei reati per i quali ha riportato condanna, gli esiti del procedimento disposto innanzi al Tribunale Misure di prevenzione di Foggia nel 1991 (che aveva rigettato la richiesta di confisca dell'immobile sulla base delle articolate indagini patrimoniali all'epoca operate) e la dimostrazione, offerta nel corso del procedimento ma di fatto obliterata, circa la natura lecita della provvista utilizzata dalla ricorrente per acquistare il bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Com'è agevole apprezzare, il nucleo fondante l'apparato critico del ricorso intende, all'evidenza, aggredire tanto il giudizio che riconduce la «disponibilità» del bene confiscato al marito dell'istante, quanto, ancor più, la valutazione secondo la quale esso sarebbe stato dal predetto acquistato a mezzo dei profitti illeciti derivanti dai reati consumati. A tal fine il difensore ha argomentato richiamando, per un verso, la natura del provvedimento ablatorio adottato nel caso in esame, che non è qualificato dalla peculiare capacità di resistenza propria dell'accertamento di una sentenza penale irrevocabile ma che, anzi, sarebbe esposto ad una più agevole rivalutazione della 4 decisione assunta anche alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali, e ribadendo, per altro verso, questioni di merito giustificate alla luce dei differenti esiti cui i procedimenti instaurati nei confronti del ER in diverse sedi giudiziarie hanno condotto, proprio in relazione alla possibilità di attingere con provvedimento ablativo il bene immobile de quo. Le questioni in tal modo dedotte costituiscono, però, mera riproposizione delle doglianze già precedentemente portate all'attenzione della Corte territoriale alla quale non è corrisposto un reale e completo confronto con le valutazioni dalla stessa spese per ritenerle insignificanti ai fini richiesti. Tanto l'erroneo richiamo, contenuto nel provvedimento oggetto di opposizione, alla disposizione di cui all'art. 673 cod. proc. pen., quanto l'asserita rilevanza dei principi interpretativi formulati dalla Corte ED in relazione ad un diverso caso dalla stessa esaminato, quanto, ancor di più, l'asserita insussistenza di un solido compendio giustificativo del provvedimento ablativo hanno, infatti, rappresentato temi con i quali la Corte di appello si è adeguatamente confrontata attraverso una motivazione solida sotto il profilo giuridico ed incensurabile quanto alla sua consistenza logica rispetto alla quale, come detto, le censure difensive, meramente reiterative e talora prospettate in termini manifestamente generici (si allude, in particolare, ai principi di diritto elaborati dalla 'Corte EDU), si risolvono in irricevibili petizioni di principio. Non può, in particolare, non rimarcarsi come con riguardo alla richiesta di rivalutazione critica dei presupposti, fattuali e giuridici, alla cui sussistenza l'art. 12-sexies legge n. 356/1992 subordina la possibilità di attingere con confisca un bene reputato nella disponibilità di un soggetto condannato in relazione ad uno dei reati dallo stesso articolo richiamato, l'istanza in esame disveli connotati ai limiti del defatigante correttamente individuati nel corpo del provvedimento impugnato, nulla di nuovo introducendo rispetto a quanto già osservato da questa Corte (Sez. I, sent. n. 29861 del 26 marzo 2019, non massimata) a fronte del primo ricorso presentato dai coniugi DE e ER. Già in detta sentenza, infatti, i temi in questa sede richiamati (su tutti: la confutazione della circostanza che il bene sarebbe stato acquistato dalla DE con provviste lecite, l'apprezzamento dei provvedimenti, favorevoli alla ricorrente, nel passato assunti dall'autorità giudiziaria foggiana, il riconoscimento che gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza nel 2017 abbiano presentato connotati di apprezzabile novità, la considerazione della correlazione anche temporale tra l'acquisto del bene confiscato e l'epoca di commissione da parte del Travesi di gravi delitti maturati nell'ambito della criminalità organizzata) sono stati tutti già soppesati nei limiti valutativi consentiti nella presente sede di legittimità. 5 Il presente ricorso, proponendosi di veicolare in questa sede, con una nuova veste, questioni e profili tematici già ampiamente vagliati al fine di ottenerne una diversa considerazione, non può, pertanto, reputarsi meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026