Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 031 09/0 1 ASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA - R.G.N. 7422/98 Consigliere- Cron. 6501 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere- Rep. Dott. Fernando LUPI CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud.31/10/00 Dott. Natale - ConsigliereDott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente 711 SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4/A, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO SANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 2000 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla 4516 -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 751/97 del Tribunale di MONZA, depositata il 14/05/97 R.G.N. 182/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 17/18 gennaio 1996 il Pretore di Monza rigettava la domanda proposta da AR AR nei confronti dell'INPS diretta a ottenere il ripristino dell'assegno di invalidità revocatogli dall'Istituto. Su appello della AR, il Tribunale di Monza confermava la sentenza pretorile e compensava le spese del giudizio, con sentenza in data 4 aprile/14 maggio 1997, osservando che, sulla base della consulenza tecnica espletata dal Pretore, era emerso che la AR, affetta da una sindrome antalgica cervicale con irradiazione alle spalle, non presentava deficit neurologici e patologie tali da ridurre la sua capacità di lavoro al di sotto di un terzo in relazione alle mansioni impiegatizie da essa svolte. Contro la suindicata sentenza l'assicurata propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'INPS intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce che il Tribunale aveva negato la sussistenza di deficit neurologici risultanti dalla documentazione 3 prodotta successivamente al tempo in cui era stata presentata dal consulente tecnico d'ufficio la sua relazione. IL Tribunale, perciò, non aveva offerto alcuna motivazione per dichiarare irrilevanti gli elementi contrastanti che risultavano dalla documentazione prodotta, nonostante che la ricorrente fosse stata licenziata a causa di dette infermità e avesse avuto riconosciuto l'assegno di invalidità che, poi, l'INPS le aveva revocato. Con il secondo motivo la AR deduce che il Tribunale, a fronte della provata circostanza che essa non aveva più svolto attività lavorativa a decorrere dal 1987, avrebbe dovuto offrire adeguata motivazione sull'avvenuto accertamento di un intervenuto miglioramento delle sue condizioni di tali da giustificare l'adottata revocasalute, dell'assegno di invalidità. siCon il terzo motivo, infine, la AR duole del fatto che il Tribunale, pur presentando la consulenza tecnica disposta in primo grado evidenti lacunosità nel giudizio diagnostico, non avesse ritenuto, anche d'ufficio, di disporre la rinnovazione sulla base della documentazione del 4 dott. De Conti, che aveva evidenziato un quadro clinico caratterizzato da lenta ma continua evoluzione peggiorativa. I tre dedotti motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto logicamente commessi. La legge 12 giugno 1984 n.222 ha riformato la dell'assicurazione obbligatoria dei disciplina contro 1'invalidità, sostituendo, lavoratori all'art. 1, la pensione già prevista per i soggetti con normale capacità di guadagno ridotta di oltre due terzi con un assegno triennale, rinnovabile, per coloro che a causa di infermità о difetto fisico o mentale abbiano perduto oltre due terzi della capacità di lavoro (e non più di guadagno). La suindicata disciplina, altresì, all'art. 2, ha previsto una pensione vitalizia, salvo recupero della capacità, per coloro che vengano a trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere, a causa di infermità fisiche o mentali, qualsiasi attività lavorativa (v. Cass.
4.12.1993 n.12044). La revoca da parte dell'INPS dell'assegno ordinario di invalidità presuppone che nell'assicurato siano stati riscontrati miglioramenti nelle infermità fisiche o mentali, le 5 quali avevano indotto a suo tempo l'Istituto o il giudice a riconoscere il diritto, tali da consentire un recupero della capacità lavorativa di oltre un terzo. Ne consegue che nel giudizio intentato ripristino dell'assegnodall'assicurato per il revocatogli dall'INPS il giudice ha l'obbligo di motivare sulla sussistenza ○ meno degli interventi miglioramenti che ebbero a legittimare la revoca da parte dell'Istituto. Il giudice, altresì, attesa la regola contenuta nell'art. 149 disp.att. C.P.C., applicabile anche alle controversie sulla legittimità della revoca dell'assegno di invalidità о della pensione di inabilità, è tenuto ad accertare se nel corso del giudizio si siano о no verificati aggravamenti della malattia о se siano sopravvenute nuove infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, tanto da determinare, eventualmente, con successiva decorrenza, il ripristino dell'assegno di invalidità ○ la concessione della pensione di inabilità. Sulla base delle esposte premesse, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dalla AR con l'atto di appello anche se 6 comprovante la sussistenza di infermità sopravvenuta dopo l'espletamento della disposta consulenza tecnica d'ufficio; provvedendo, se nel caso, all'espletamento, anche d'ufficio, di una nuova consulenza tecnica e tenendo presente che, al fine di affermare se la revoca dell'assegno ad dell'INPS fosse stata legittima, avrebbeopera dovuto accertare se al tempo della revoca dell'assegno da parte dell'INPS effettivamente si fosse verificato un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata tale da giustificare il provvedimento di revoca о se fin dall'epoca della previdenziale le concessione della prestazione giustificassero dette condizioni di salute non affatto quella concessione. accertamenti - come risulta dalla Anche tali non sono stati eseguiti dal motivazione Tribunale. Il proposto ricorso va, pertanto, accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente 7 giudizio, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000 Tressa II Presidente:Vinceuse Gitaris a: Natale II Cons. estensore;
FRIE COLLABORATOR CANCELLERIA Depo in Cancelleria Oggi, 3 MAR. 2001 W LABORATORE DI CANCELLERIA E M O C 3 0 I 3 A 1 S D 5 . S , T . A O R T L N , A L ' A C L O 3 S L B 7 E E - I P 8 S D D - I I 1 A S N 1 T G N S E O E O S P A G I D M G A I E E O , L A T O D T R I A E T L R S T I I L N D E G E E D S O R E 8