Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
La risoluzione parziale del contratto - espressamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. nella ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica - è ammissibile anche nella ipotesi in cui l'oggetto del negozio sia rappresentato non già da una cosa caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose funzionalmente collegate perché esse, una volta separate, abbiano una propria individualità fisica rispetto all'aggregato, conservino una concreta funzione economico giuridica ed abbiano attitudine ad essere oggetto di diritti come beni a se stanti (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda di risoluzione parziale di un contratto di vendita relativo ad una cucina componibile con riferimento alla sola fornitura del marmo di copertura dei piani d'appoggio, ritenendo che questa singolarmente considerata, non fosse suscettibile di utilizzazione separata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5434 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB LU, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO DI NI NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 320/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 21/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il l.3 gennaio 1997 BO IG proponeva appello avverso la senzenza del Tribunale di Rovereto con la quale era stato condannato al pagamento, in favore della Ditta Euromobil di FA IO, della somma di lire 3.500.000 a titolo di saldo del prezzo di una cucina componibile. Il BO chiedeva che la Corte di Appello ritenesse ammissibile ed accogliesse la sua domanda di risoluzione parziale del contratto con riferimento alla sola fornitura del marmo di copertura delle cucina. L'Euromobil appellata instava per il rigetto dell'appello e la modifica della sentenza nella parte in cui aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto solo perché in corso di causa l'appellante aveva corrisposto un acconto. La Corte di Appello di Trento, per quel che ancora interessa, ha confermato, quanto alla denegata pronuncia di risoluzione del contratto la sentenza impugnata osservando:
a) che il difetto lamentato si riferiva al marmo che presentava macchie senza che ne restasse, tuttavia, pregiudicata la idoneità a fungere da copertura dei piani di cucina;
b) che la promessa fatta dal venditore concerneva proprio la idoneità del materiale a fungere da piano di lavoro ed a resistere al contatto con le sostanze di normale uso in cucina;
c) che la macchie riscontrate erano da attribuirsi al prolungato ristagno di liquidi (grassi) sul piano ed alla manca tempestiva pulizia della superficie da dette sostanze che erano penetrate nelle porosità naturali della pietra;
d) che, in definitiva, avendo la macchia solo una incidenza estetica, non difettavano la qualità promesse e che era impossibile "procedere" alla risoluzione parziale poiché il marmo era una componente della cucina, privo di una sua specificità e separabilità;
e) che la domanda di risoluzione impediva di richiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c. Per la cassazione della sentenza il BO ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
La ditta intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1497, 1490 e 1492 c.c., avendo la sentenza negato la risolvibilità parziale del contratto per vizio attinente a quella parte della fornitura dotata di autonomia in relazione alla quale i vizi si erano manifestati.
Nel secondo motivo si lamenta difetto e/o insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza avendo i giudici di appello negato la possibilità di risolvere parzialmente il contratto dopo averle ammessa in linea di principio, senza addurre adeguate ragioni giustificative della mancanza di specificità e separabilità del piano di lavoro pur essendo la cucina composta di varie parti tra le quali il piano di copertura poteva essere anche non acquistato e potendo essere usato al suo posto altra sistema di appoggio.
Nel terzo motivo si lamenta motivazione insufficiente in relazione alle conclusioni raggiunte sulle qualità promesse, che la Corte di appello aveva limitato alla sola resistenza del marmo "al contatto con qualsiasi sostanza di uso comune in cucina" quando, invece, dalle deposizioni testimoniali si evinceva che la garanzia aveva avuto ad oggetto la "resistenza del marmo alle macchie".
Nel quarto motivo si sostiene difetto di motivazione quanto alle conclusioni raggiunte dalla sentenza in ordine alle causa della formazione delle macchie sul marmo, in contrasto con le affermazioni del perito che aveva scritto d non poter conoscere la tempestività o meno degli interventi i pulizia.
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili di censura prospettati nei motivi.
Ed, invero, quanto al primo ed al secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, in essi il ricorrente censura, in primo luogo, il punto delle sentenza in cui il giudice del merito ha ritenuto che nella fattispecie non fosse esperibile l'azione di risoluzione parziale del contratto concluso dalle parti.
In proposito la Corte di Appello non ha affatto escluso in astratto la risolubilità parziale del contratto ma la ha negata in concreto sul rilievo della specificita dell'oggetto dedotto in contratto (una cucina componibile della quale la lastra di marmo contestata è parte integrante e non separabile, siccome non suscettibile di utilizzazione separata rispetto agli altri componenti). Il ricorrente censura, inoltre, specificamente - ma con argomenti non appropriati - la affermata inscindibilità della lastra di marmo rispetto al mobile sul quale essa poggia. Ed, infatti, la Corte non ha messo in discussione la possibilità di acquisto separato dei singoli componenti della cucina ma ha considerato, in relazione agli effetti restitutori retroattivi della risoluzione (art. 1458 c.c.), il fatto decisamente rilevante nella fattispecie - in cui la cosa era già stata acquistata in una data composizione - e, cioè, la inutilizzabilità di quella particolare lastra un volta separata dal mobile nel quale era stata incorporata e per il quale era stata predisposta e venduta e che, una volta rientrata nella disponibilità del venditore, non avrebbe avuto alcuna funzione o valore. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sulla risoluzione parziale del contratto che, pur essendo espressamente prevista dall'art. 1458 c.c. solo per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è ritenuta ammissibile anche nella ipotesi in cui l'oggetto dedotto nel negozio sia rappresentato non già da una sola cosa caratterizzata da una unicità non frazionabile ma da più cose aventi una propria individualità e ciascuna, suscettibile, se separata dal tutto, di avere un propria autonomia economico - funzionale (Cass. n. 6244/91). Ed, invero, la congiunzione tra le res che possono separarsi sul piano fisico (sempre, ed in teoria, sino all'atomo ed oltre) scaturisce dalla destinazione e dal collegamento funzionale e la autonomia può riconoscersi ogni volta che il distacco di una cosa funzionalmente collegata al tutto possa avvenire senza un deterioramento grave o una perdita o alterazione di funzionalità dell'insieme e con il contemporaneo ottenimento di una ulteriore individualità separata che abbia non solo, e non tanto, una propria individualità fisica rispetto all'aggregato ma conservi anche, pur nella sua conformazione solitaria, una concreta funzione economico- giuridica ed abbia una attitudine tale che, avuto riguardo a detta funzione, la renda definibile come un bene a se stante, possibile oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Non può, al riguardo, non sottolinearsi che il giudizio sulla ammissibilità in concreto della risoluzione parziale per la frazionabilità del bene dedotto in contratto attiene al merito è può essere censurato in sede di legittimità unicamente per violazione di legge, qui - come si è detto - non sussistente, ovvero per vizi logici, nella specie non ravvisabili.
Il terzo motivo, formalmente rubricato come violazione di legge, conduce in realtà al riesame del merito contestandosi con esso la interpretazione e valutazione data dal giudice di secondo grado in ordine alla prova testimoniale sul punto controverso della qualità promessa del bene.
Le conclusioni circa garanzie offerte dal venditore e la causa delle macchie sul marmo sono tratte dalla Corte di merito in base ad una motivazione adeguata e logicamente coerente, anche in base a regole di esperienza ed alle conclusioni del perito.
Esse, pertanto, non sono neppure censurabili per difetto di motivazione, siccome denunziato nel quarto motivo il cui assunto in ordine alla mancata conoscenza delle tempestività degli interventi di pulizia è, peraltro, seccamente smentito dalle valutazioni contenute nella sentenza (pag. 7).
No si fa luogo a condanna alle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002