Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5434
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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La risoluzione parziale del contratto - espressamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. nella ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica - è ammissibile anche nella ipotesi in cui l'oggetto del negozio sia rappresentato non già da una cosa caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose funzionalmente collegate perché esse, una volta separate, abbiano una propria individualità fisica rispetto all'aggregato, conservino una concreta funzione economico giuridica ed abbiano attitudine ad essere oggetto di diritti come beni a se stanti (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda di risoluzione parziale di un contratto di vendita relativo ad una cucina componibile con riferimento alla sola fornitura del marmo di copertura dei piani d'appoggio, ritenendo che questa singolarmente considerata, non fosse suscettibile di utilizzazione separata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5434
    Data del deposito : 15 aprile 2002

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