Sentenza 21 marzo 2014
Massime • 1
La domanda di oblazione non può essere proposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento introdotto con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, atteso quanto previsto sia dal comma secondo, sia dal comma terzo dell'art. 464, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2014, n. 18141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18141 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/03/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 410
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 33168/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU NN AR N. IL 13/01/1955;
nei confronti di:
IO NA N. IL 30/09/1968;
avverso la sentenza n. 108/2012 TRIB.SEZ.DIST. di OSIMO, del 05/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to SANTINA A.M. in sostituzione dell'Avv.to ALTIANO GRAVIANO G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5.3.2013 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, dichiarava non dovessi procedere nei confronti di AI NA in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen., perché estinto per intervenuta oblazione.
Dava atto che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, era stato emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti della AI e, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il difensore aveva avanzato istanza di oblazione. Ritenendo infondata la intempestività della richiesta di oblazione dedotta dalla parte civile costituita, ammetteva l'imputata all'oblazione. Il giudice rigettava, altresì, la successiva istanza di revoca dell'ammissione all'oblazione avanzata dalla parte civile, affermando che - nonostante la disposizione dell'art. 464 c.p.p., comma 3 - l'oblazione può essere richiesta dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento, potendo tale facoltà essere esercitata fino a quando il decreto penale di condanna non è divenuto esecutivo con il passaggio in giudicato per mancata opposizione.
Rilevava che, in ogni caso l'imputata aveva già versato la somma determinata per l'oblazione; pertanto, il giudice non aveva altro potere che quello di dichiarare la causa estintiva del reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, ID AN MA, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, denunciando la violazione di legge con riferimento agli artt. 459 e 461 c.p.p. e art. 464 c.p.p., comma 3, nonché l'abnormità del provvedimento.
Rileva che il precedente richiamato dal giudice si riferisce al diverso caso in cui la domanda di oblazione sostata correttamente avanzata contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna e per la ipotesi in cui, a seguito dell'opposizione al decreto penale, si sia svolto il giudizio abbreviato ed il gip abbia derubricato il reato originariamente contestato ritenendo una fattispecie per la quale è ammissibile la oblazione. Di contro, è orientamento consolidato quello per il quale una volta che il giudice abbia emesso il decreto penale di condanna, le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Qualora l'imputato proponga opposizione al decreto penale di condanna, a norma dell'art. 461 cod. proc. pen., può chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena;
tale disposizione deve essere, altresì, coordinata con la previsione dell'art. 464 c.p.p., comma 3 secondo la quale, una volta che l'imputato abbia chiesto di procedere con il giudizio immediato, non può più avanzare richiesta ne' di giudizio abbreviato, ne' di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., ne' può presentare domanda di oblazione.
Così che, ritiene il Collegio - pur in presenza di un diverso orientamento (Sez. 1, n. 10378 del 21/10/1996, Zini, rv. 206154) - la domanda di oblazione non può essere avanzata nella fase degli atti preliminari del dibattimento che è stato introdotto con il decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione al decreto penale di condanna. In tal senso milita il tenore letterale del comma 3, ma anche quello del comma 2 del medesimo art. 464 cod. proc. pen. laddove prevede che sulla domanda di oblazione presentata contestualmente all'opposizione il giudice decide prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
È opportuno, altresì, precisare che - come ha evidenziato la parte civile ricorrente - la decisione che è stata richiamata dal giudice (Sez. 3, n. 18741 del 19/10/2011, Testa, non massimata) ha riguardo alla diversa ipotesi in cui, a seguito del giudizio abbreviato chiesto con l'opposizione a decreto penale di condanna, il giudice ritenga un diverso reato per il quale sia ammissibile l'oblazione che non lo era per il reato originariamente contestato.
Nello stesso senso, invero, va richiamata anche Sez. 2, n. 24062 del 20/05/2008, Pezzuti, rv. 240615, che ha precisato che, ove la richiesta di oblazione sia stata correttamente proposta insieme all'opposizione al decreto penale, ma sia stata erroneamente rigettata, non opera nel conseguente giudizio di opposizione il divieto di presentazione della domanda di oblazione di cui all'art. 464 c.p.p., comma 3 e, pertanto, il beneficio può essere nuovamente richiesto al fine di evitare un vulnus dei diritti della difesa. Nel caso di specie, quindi, il giudice del dibattimento che a seguito all'opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di giudizio immediato non avrebbe potuto ammettere l'imputato all'oblazione e dichiarare la conseguente estinzione del reato. Così che. si impone l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili ed il rinvio al giudice di merito (perché provveda ad un nuovo esame), che va individuato nel giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto disposto dall'art. 622 cod. proc. pen., atteso che si tratta dell'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia per il giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014