Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 28210
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Sentenza 12 giugno 2008

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La sentenza n. 2740/10 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 12 giugno 2008 e presieduta dal Dott. Renato Calabrese, affronta un caso di falso in atto pubblico. L'imputata, erede testamentaria, era stata inizialmente assolta dal Gup per non aver commesso il fatto, in quanto le informazioni omesse non costituivano debiti o crediti. Tuttavia, la Corte d'appello di Trento, accogliendo il gravame del Pubblico Ministero e delle parti civili, aveva condannato l'imputata, ritenendo che l'omissione di beni nell'inventario fosse un atto di falso.

Le parti richiedevano rispettivamente la conferma dell'assoluzione e la condanna per il reato di falso. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha evidenziato che le dichiarazioni rese dall'imputata, sebbene inveritiere, non integravano il reato di falso per induzione, bensì quello di false dichiarazioni in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 c.p. La Corte ha argomentato che l'atto pubblico redatto dal cancelliere non poteva essere considerato falso, poiché si limitava a riportare le dichiarazioni del privato. Pertanto, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per una nuova valutazione della pena e dei danni, riconoscendo la minor gravità della fattispecie criminosa.

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Massime1

In tema di falsità documentali, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) - e non quello di falso per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.) - la falsa dichiarazione in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario, rilasciata dal privato al pubblico ufficiale che, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, rediga il relativo verbale, in quanto detto verbale costituisce atto pubblico preordinato a descrivere l'entità del patrimonio del defunto attraverso gli accertamenti dello stesso pubblico ufficiale che redige l'atto, riportando (ex art. 192 disp. att. cod. proc. civ.) anche le dichiarazioni del privato, il quale ha l'obbligo di dire la verità, trattandosi di atto destinato a provare la verità dei fatti; né, a tal fine, rileva il fatto che sia possibile superare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal privato tramite ulteriori accertamenti che, comunque, interverrebbero quando il falso è già consumato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 28210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28210
    Data del deposito : 12 giugno 2008

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