Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
In tema di falsità documentali, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) - e non quello di falso per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.) - la falsa dichiarazione in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario, rilasciata dal privato al pubblico ufficiale che, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, rediga il relativo verbale, in quanto detto verbale costituisce atto pubblico preordinato a descrivere l'entità del patrimonio del defunto attraverso gli accertamenti dello stesso pubblico ufficiale che redige l'atto, riportando (ex art. 192 disp. att. cod. proc. civ.) anche le dichiarazioni del privato, il quale ha l'obbligo di dire la verità, trattandosi di atto destinato a provare la verità dei fatti; né, a tal fine, rileva il fatto che sia possibile superare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal privato tramite ulteriori accertamenti che, comunque, interverrebbero quando il falso è già consumato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2008, n. 28210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28210 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
M 282 10 / 08 Udienza pubblica del 12-6-08
SENTENZA N. 2740 10
REGISTRO GENERALE
N. 2294/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Presidente Dott. Renato Calabrese
Consigliere 1. Dott. Giuseppe Pizzuti
" 2. "1 Giuliana Ferrua
3. 11 Raffaello Federico "
It 4. " Gennaro Marasca
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OV NA nata il [...]
avverso la sentenza emessa il 19-9-07 dalla Corte di appello di Trento.
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e le memorie delle parti civili.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vito
Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per le parti civili, l'avv. Francesco Rufini in sostituzione degli avv. Paolo
li
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con sentenza 6-7-06 il Gup presso il Tribunale di Trento, a seguito di giudizio abbreviato, assolveva OV NA dall'imputazione di falso ex artt. 48, 479, 476
c. 2 c.p. con la formula "il fatto non sussiste", imputazione ascrittale perché, quale erede testamentaria universale del defunto EN Cesare, in sede di redazione di inventario (promosso dagli eredi legittimari) induceva in errore il cancelliere del
Tribunale (Tiziana Oss Cazzador, nominata per procedere a detto atto) omettendo di riferire, a specifica domanda rivoltale ex art. 192 disp. att. c.p.c. se fosse a conoscenza
"di altri debiti o crediti", dell'esistenza di una cassetta di sicurezza, del c.c. 02/56297 e della gestione patrimoniale mandato n. 587, intestati al de cuius presso la Cassa Rurale di Trento, per cui il cancelliere aveva redatto un verbale di inventario falso in quanto non comprendente i beni di cui sopra.
A fondamento della propria decisione il giudicante rilevava le attività non menzionate rappresentavano sostanze appartenenti al defunto e non “crediti” né “debiti”: pertanto la risposta era stata veritiera;
sottolineava altresì che l'inventario era atto fidefaciente solo per i beni rinvenuti e descritti dal pubblico ufficiale e non anche per il contenuto delle dichiarazioni a questo rese dalle parti.
A seguito di gravame del P.M. e delle parti civili, la Corte di appello con pronuncia
19-9-07 dichiarava l'imputata responsabile del reato ascrittole e, con le attenuanti generiche e la riduzione del rito, la condannava a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni, contestualmente liquidati, in favore delle parti civili;
all'uopo evidenziava: che il conto corrente, la gestione patrimoniale e la cassetta di sicurezza formano oggetto di tipici contratti bancari che danno origine a specifici rapporti di debito e credito, da indicarsi nell'inventario; che la parte interpellata dal cancelliere aveva l'obbligo di dire la verità, stante la funzione di prova dell'intera capienza del patrimonio del de cuius attribuita dalla legge al verbale di inventario. оп Avverso la decisione di secondo grado l'imputata ha proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti.
1 - Violazione dell'art. 479 c.p.; omessa motivazione in ordine alla richiesta del P.m. di udienza che aveva chiesto la condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p.
In particolare deduceva che l'atto de quo non estendeva la sua efficacia a circostanze non accertate direttamente dal pubblico ufficiale, con la conseguenza che la veridicità dello stesso non era inficiata dal contenuto non corrispondente al vero delle affermazioni rilasciate al redigente che non poteva averle verificate.
2 - Violazione degli artt. 479 e 476 c. 2 c.p., per essersi applicata la pena prevista per l'ipotesi più grave di cui al comma 2 di quest'ultima norma.
Premesso che non sussiste più contestazione in ordine al ritenuto carattere inveritiero delle dichiarazioni rese dall'imputata, il motivo sub 1, avanzato in via principale, è
fondato secondo quanto segue.
Il verbale di inventario in materia ereditaria costituisce un atto pubblico che ha la funzione di descrivere l'entità del patrimonio del defunto, onde distinguere lo stesso da quello degli eredi (art. 490 c.c.): tale funzione è realizzata attraverso gli accertamenti operati dal pubblico ufficiale che redige l'atto ed altresì tramite le dichiarazioni rilasciate ex art. 192 disp. att. c.p.c. dai privati appositamente interpellati;
in base all'inventario e cioè in base a detti accertamenti e dette dichiarazioni, salva la possibilità di ulteriori verifiche e diverse risultanze, avviene il pagamento dei creditori e dei legatari (art.495 c.c.) ovvero la liquidazione dell'asse e la formazione dello stato di graduazione (art. 499 c.c.).
Orbene, nel caso in cui le attestazioni del privato siano inveritiere non ricorre a carico del privato ipotesi di falso in atto pubblico per induzione del pubblico ufficiale, bensì la fattispecie criminosa prevista dall'art. 483 c.p., ossia il delitto di false dichiarazioni in atto pubblico: invero l'atto in sé non può ritenersi falso, poichè il pubblico ufficiale si è limitato a riportare le medesime come rilasciate dal privato.
Al proposito va ribadito che ai fini della configurabilità del falso per induzione è necessario che la ingannevole rappresentazione della realtà operata dal privato nonDID erег solo sia inserita in un atto pubblico, ma venga autonomamente utilizzata dal pubblico ufficiale il quale ne diviene l'autore mediato (si veda: Cass. 25-9-01 n. 38453 Rv.
220001; Cass. 23-9-02 n. 41205 Rv. 223187; Cass. 28-6-07 n. 35488 Rv. 236868).
Nell'individuare invece la ricorrenza del reato di cui all'art. 483 c.p. la Corte osserva.
Le dichiarazioni per cui si discute sono atti dovuti, normativamente previsti, da ritenersi rilevanti ai fini della sopra menzionata finalità dell'atto nel quale si collocano e proprio in virtù di tali caratteristiche non può dubitarsi che il privato abbia l'obbligo di dire la verità al pubblico ufficiale: a conferma di ciò v'è d'altro canto da considerare che ogni omissione, anche parziale, da parte dell'erede nell'indicazione dei beni appartenenti all'eredità, in quanto idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto, è
sanzionata con la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 494 c.c. (Cass. Civ. 23-7-7
n. 16195 Rv. 599874). In siffatta ottica si richiama l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui un atto pubblico ai fini dell'operatività dell'art. 483 c.p., deve considerarsi destinato a provare la verità dei fatti quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la di lui dichiarazione viene inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Cass. S.U. 17-2-99 n. 6
Rv. 212782; Cass. S.U. 15-12-99 n. 28 Rv. 215413).
Né, in base ai principi generali in tema di falso, rileva che sia comunque possibile superare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal privato tramite ulteriori accertamenti che, in ogni caso interverrebbero quando il falso è già consumato (si veda: Cass. 21-1-05 n. 12175 Rv. 231485; Cass. 11-7-05 n. 35163 Rv. 232565); del resto l'art. 483 c.p. non postula che l'atto in cui confluiscono le dichiarazioni del privato sia destinato a provare la verità di queste sino a querela di falso.
In conclusione va affermato il seguente principio: le dichiarazioni contrarie al vero in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario rilasciate ex art. 192 disp. att.
c.p.c.. dal privato al pubblico ufficiale (cancelliere o notaio) che redige l'inventario in caso di eredità accettata con siffatto beneficio, integrano il reato di false dichiarazioni in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p. e non già (e non anche) l'ipotesi del falso per induzione in atto pubblico di cui agli artt. 48, 479 c.p. ее Pertanto, così qualificato il fatto addebitato alla OV, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento la quale dovrà procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ed altresì, stante la minor gravità della fattispecie criminosa realizzata dall'imputata, a nuova valutazione in ordine ai danni subiti dalle parti civili;
ogni pronuncia relativa alle spese del grado sostenute da dette parti viene rimessa al definitivo.
P.Q.M.
La Corte,
qualificato il fatto ai sensi dell'art. 483 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena e dell'ammontare del danno subito dalle parti civili.
Roma, 12-6-08.
Il Presidente
Il Cons. est.
Depositata in Cancellería
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