Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
In tema di presunzione di possesso utile "ad usucapionem", l'art. 1141, primo comma, cod. civ. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone quindi la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore. In tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, occorrendo per la trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem" il mutamento del titolo ex art. 1141, secondo comma, cod. civ., che deve essere provato con il compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario.
Commentario • 1
- 1. Possesso, detenzione e tolleranza in relazione all’usucapioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla disciplina dell'usucapione in relazione al possesso, alla detenzione e alla tolleranza. Il presente contributo in tema di possesso, detenzione e tolleranza è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon. Possesso, detenzione e tolleranza: le differenze. Pur rinviando, per una trattazione generalizzata del confronto, al paragrafo trentaduesimo del presente capitolo, è comunque opportuno, in questa sede, verificare come i differenti concetti di possesso, detenzione e tolleranza vengano utilizzati, anche dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'istituto dell'usucapione; infatti, è solo in capo al vero possessore (e non in capo al mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7271 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. SETTIMJ NN - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA EL, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SALVATORE CITTADINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FEDERICO DE GER0NIM0, giusta delega in atti;
- controricorrente -
136 avverso la sentenza n. 4090/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 10/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato CITTADINO Salvatore, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato DE GERONIMO Federico, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6.5.1989, TO AN adiva il Pretore di Catania e, premesso di essere proprietario di uno stacco di terreno di circa 1.200 mq. sito in Riposto tra la via Gramsci e la via De Bormida, conveniva in giudizio NA AN, esponendo quanto segue. La AN era nel compossesso gratuito e precario del detto terreno per averlo ricevuto a suo tempo dal dante causa dell'istante NN AN. Volendo far cessare il co-uso, aveva chiesto alla AN la restituzione del bene, ma inutilmente.
Pertanto, chiedeva al Pretore di dichiarare che la convenuta non aveva "alcun diritto a detenere in compossesso il tratto di terreno... perché dalla stessa detenuto senza titolo, precariamente e senza corrispettivo" con conseguente condanna al rilascio. Costituitasi (a mezzo del suo procuratore generale alle liti Santo Fazio) NA AN chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, affermava di avere goduto del detto terreno in via esclusiva da oltre 29 anni per averlo ricevuto da NN AN e da sua moglie in corrispettivo del lungo servizio prestato, che il godimento era stato esercitato sulla cosa come proprietaria tanto che aveva percepito i frutti, aveva impiantato alberi ed aveva eseguito dei miglioramenti. Inoltre la AN, spiegava domanda riconvenzionale affinché il Pretore dichiarasse che essa in virtù del possesso o, in subordine, del compossesso, era divenuta proprietaria del bene, o quanto meno comproprietaria, per intervenuta usucapione.
Con sentenza depositata il 4.8.1993, il Pretore di Catania Sezione distaccata di Giarre, rigettava la domanda principale ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, dichiarava NA AN comproprietaria per intervenuta usucapione del bene in contestazione;
quindi condannava il AN al pagamento delle spese di causa.
Avverso la sentenza TO AN proponeva gravame. Costituitasi, NA AN chiedeva la conferma della sentenza. Con sentenza in data 17.6/10.11.1999, il Tribunale di Catania accoglieva l'appello e regolava le spese.
Osservava l'adito Tribunale che la decisione impugnata si fondava su un presupposto errato e cioè che il AN non avesse dimostrato che la relazione di fatto tra la AN ed il bene era iniziata come detenzione., la vera natura della relazione di fatto si chiarisce laddove si osserva che la AN ne aveva avuto concesso l'uso in corrispettivo dei servizi resi (circostanza questa incontroversa tra le parti anche nel presente giudizio).
Sulla scorta di questo punto fermo doveva ritenersi che la AN aveva iniziato a godere del bene come mera detentrice in nome del AN. Posto che la AN aveva iniziato la relazione con il bene come detenzione, non era ravvisabile nella specie un possesso ad usucapionem. Infatti, anche al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, specie a fronte di atti del proprietario che indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale (come la reazione avverso l'avvenuto spoglio), il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto. In altri termini la AN avrebbe dovuto dimostrare (e non l'aveva fatto) che da oltre vent'anni essa aveva manifestato al proprietario l'intenzione di esercitare una signoria assoluta sul bene, e quindi di esercitare un potere non giustificabile in base al rapporto obbligatorio originario.
Essa avrebbe dovuto dimostrare la c.d. interversio, da detenzione nomine alieno in possesso ad usucapionem. Ma ciò non è avvenuto, o meglio, quando la AN ha cercato di sostituire il proprio esclusivo potere al pari uso, il tentativo ha trovato la pronta reazione del AN che ha chiesto ed ottenuto dal giudice la reintegra nel compossesso.
Questa dimostrazione (dell'interversio) non sarebbe dovuta solo ove l'appellata avesse dimostrato che il bene le era stato consegnato (già all'inizio) in virtù di una "donazione" di fatto, ma tale prova (che in base alle regole generali era suo onere fornire, specie di fronte al compossesso dei donanti) non era stata data. Poiché il AN aveva chiesto la restituzione del bene e poiché la AN per contrastare la domanda aveva eccepito soltanto di essere divenuta proprietaria (o comproprietaria), mentre nulla ha eccepito in merito al diritto di rimanere nella detenzione in base ad un titolo contrattuale, la domanda di rilascio andava accolta. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi ed illustrato anche con memoria, NA AN. Resiste con controricorso TO AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
si assume che la sentenza impugnata, nell'interpretare il giudicato possessorio formatosi tra la odierna ricorrente e TO e NA AN avrebbe erroneamente ritenuto che la AN era solo detentrice del terreno oggetto della domanda di rilascio, mentre era stato affermato il compossesso;
dunque non poteva il Tribunale di Catania qualificare diversamente la situazione di fatto già accertata nel precedente giudicato. Il mezzo come proposto non ha pregio;
infatti la sentenza del Tribunale di Catania che, ad avviso della ricorrente (28.4/9.7.1988), avrebbe ritenuto in modo piano ed inequivoco il "compossesso" in capo alla AN, al riguardo così testualmente si esprime: "le deposizioni, valutate nel loro complesso, seppure offrono spunti per ritenere il compossesso dell'orto da parte della AN, sono altresì concordi nel riferire che all'orto avevano libero accesso sia gli odierni appellati, sia la dante causa degli stessi, che sicuramente disponeva dell'orto come di cosa propria". Come si vede, non si ha affatto una conclusione specifica sul "compossesso", ma soltanto una ipotesi per cui sussistono semplici "spunti".
Ciò posto, pare ragionevole arguire che l'interpretazione contenuta nella sentenza impugnata sia corretta e sostanzialmente impostata sul complesso della decisione, che si basa chiaramente sull'insorgenza del rapporto tra la AN ed il terreno come di natura obbligatoria;
l'espressione "compossesso" appare forse infelice in sè, ma viene certamente chiarita come impropria tecnicamente se si ha riguardo al contesto complessivo della sentenza citata.
Non sussiste quindi ne' erronea interpretazione di quella sentenza nè contraddittorietà di motivazione e il motivo deve essere pertanto disatteso, non senza aver ricordato che "le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria sono caratterizzate dall'assoluta diversità di petitum e causa petendi e, conseguentemente, nel giudizio petitorio non possono essere invocati ne' i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni svolte nella sentenza che ha definito quel giudizio, atteso che queste ultime, in tanto hanno rilievo, in quanto si trovino in connessione logica e causale con le statuizioni decisorie, così che il giudicato non può riferirsi alle argomentazioni che non ne costituiscano un presupposto logico indispensabile" (Cass. 13.1.1995, n. 360). Con il secondo mezzo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 c.c., 2967 stesso codice e 116 cpc nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La sentenza impugnata ha qualificato la AN come detentrice senza che nessuna prova avesse al riguardo offerto la controparte. Il giudicato (esterno), già invocato, le riconosceva invece il compossesso del bene che, essendosi protratto per oltre ventinove anni, integrava anche i presupposti per l'usucapione. Ma tale doglianza non ha pregio;
ribadito che alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1498 del 1988 non può attribuirsi la valenza che vorrebbe l'odierna ricorrente, devesi evidenziare che l'art. 1141 c.c. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio, come è stato invece correttamente ritenuto nella specie (cfr. Cass. 22.1.1994, n. 622; 18.12.1993, n. 12569) sicché anche la presunta inversione dell'onere della prova non sussiste atteso che la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. presuppone la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, occorrendo per la trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem" il mutamento del titolo, che deve essere provato con il compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario.
Il terzo motivo, che concerne violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc, non ha autonomia, in quanto il Tribunale ha seguito il criterio della soccombenza che, respinti il primo ed il secondo motivo, opera di conseguenza legittimamente e pienamente;
non può pertanto essere accolto.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 95,20 oltre a 1.500,00euro per onorari Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003