Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato di porto abusivo di arma comune da sparo, che è reato di mero pericolo, è il dolo generico e, cioè, la coscienza e volontà di portare armi in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la prescritta licenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2009, n. 46872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46872 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 10/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 945
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco MS rel. Consigliere N. 27735/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI NZ N. IL 20/09/1966;
avverso la sentenza n. 297/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 13 marzo 2009 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma, quanto alla pena, di quella resa dal GUP del Tribunale di Locri l'8 novembre 2007, condannava CH ZO, imputato del delitto di cui alla L. n. 896 del 1967, artt. 4 e 7, per aver illegalmente portato nella pubblica via del Colli di Siderno, il 20.2.2006, la pistola Beretta cal. 7,65, matricola 720684, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, applicata la diminuente di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5. 1.2 A sostegno della decisione il giudice a quo riprendeva, innanzitutto, la versione accreditata dall'imputato, il quale aveva fatto presente di essere un noto imprenditore del settore dei laterizi, con un fatturato milionario ed una forza lavoro impiegata di notevoli dimensione, che sempre aveva avuto necessità, analogamente al padre ed al fratello impegnati nella medesima impresa, di portare un'arma, sia per la rilevanza economica della sua attività, svolta in un area notoriamente di interesse criminale, sia per finalità di autodifesa rese palesi da avvertimenti comunque in passato ricevuti, e che su tali premesse aveva sostenuto la sua buona fede, in base alla quale avrebbe egli portato con sè l'arma, come sempre faceva per le ragioni dette, nella sicura convinzione di essere in possesso di una autorizzazione ancora valida e non già scaduta.
Negava però la Corte distrettuale, al pari del giudice di prime cure, la fondatezza delle conclusioni giuridiche tratte dall'imputato, sul rilievo che "nessuna obiettiva circostanza" consentirebbe "ragionevolmente", di "far ritenere all'odierno imputato di essere in regola con la normativa in materia di armi" e questo sul rilievo che agli atti risulterebbe acquisita la prova che il rinnovo del porto d'armi fu trasmessa ritualmente e regolarmente nell'interesse di CH RL ed AN, padre e fratello dell'imputato, e non già nell'interesse di quest'ultimo, il quale non poteva ignorare di non aver firmato alcuna istanza di rinnovo. Neppure fondata riteneva, infine, la Corte distrettuale il richiamo all'art. 47 c.p. ed alla nozione giuridica dell'errore così come disciplinata nel nostro ordinamento penalistico, giacché ricorrente nel caso di specie non già un errore di fatto, bensì un errore sulla legge penale, non scriminante del comportamento delittuoso contestato ed accertato.
2. Si duole di tale sentenza con ricorso per cassazione l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento perché viziata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione alla mancata applicazione dell'art. 47 c.p. ed in relazione all'art. 192 c.p.p.. 2.1 Lamenta in particolare la difesa ricorrente, con l'unico ma articolato motivo di ricorso sviluppato, che i fatti accertati dimostrerebbero la buona fede dell'imputato e comunque l'errore sulla circostanza di fatto (e non sulla legge, come opinato dal giudicante) di essere in possesso di una autorizzazione al porto di pistola non scaduta e priva di rinnovo. A sostegno della tesi difensiva la difesa rileva:
- che l'imputato è un noto, apprezzato ed onesto imprenditore a capo di una delle più importanti aziende meridionali operanti nel settore dei laterizi, con fatturato di alcuni milioni di Euro, personale numeroso e cospicua clientela sparsa per l'Italia;
- che per questo, per la rilevanza della sua attività
imprenditoriale e per le intimidazioni ricevute in passato, insieme al padre ed al fratello, impegnati nell'azienda di famiglia, aveva chiesto ed ottenuto il porto d'armi, regolarmente rinnovato di anno in anno;
- che per una svista della persona incaricata, la madre, l'ultimo rinnovo era stato richiesto ed ottenuto per il fratello ed il padre e non richiesto per l'imputato;
- che la buona fede dell'imputato sarebbe dimostrata dalle circostanze che portarono al suo controllo, del tutto occasionale, come riconosciuto nella sentenza impugnata, controllo effettuato dalla polizia sulle persone trovate a curiosare nelle vicinanze di una autovettura appena danneggiata con colpi di arma da fuoco;
- che fu l'imputato ad avvertire gli agenti di essere in possesso di una pistola regolarmente autorizzata, autorizzazione viceversa scaduta da alcuni mesi.
Su tali premesse la difesa ricorrente assume che nel caso di specie non può rilevarsi il requisito del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice e che, comunque, palese apparrebbe l'errore di fatto in cui l'imputato sarebbe incorso, errore ricadente su un elemento materiale del reato.
3. Le doglianze appaiono fondate.
3.1 Per integrare l'elemento psicologico del porto abusivo di arma comune da sparo (L. n. 865 del 1967, art. 4) trattandosi di reato di mero pericolo, è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di portare armi in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la prescritta licenza (Cass., 16/12/1987, ric. Lucisano). La prova circa la sussistenza di detto elemento psicologico, necessario per il concretizzarsi del reato de quo, secondo principi generali in tema di prova dell'intento doloso dell'imputato genericamente tipizzato, va desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca significatività, siano idonei ad esprimere la coscienza e volontà della condotta delittuosa.
Nel caso di specie il giudice dell'appello ha individuato la prova della coscienza e volontà in capo all'imputato di essere privo di licenza al porto dell'arma nella circostanza, come già in premessa riportato, che "nessuna obiettiva circostanza" consentirebbe "ragionevolmente", di "far ritenere all'odierno imputato di essere in regola con la normativa in materia di armi" e questo sul rilievo che agli atti risulterebbe acquisita la prova che il rinnovo del porto d'armi fu trasmessa ritualmente e regolarmente nell'interesse di CH RL ed AN, padre e fratello dell'imputato, e non già nell'interesse di quest'ultimo, il quale non poteva ignorare di non aver firmato alcuna istanza di rinnovo.
Palese ad avviso della Corte il contrasto tra l'affermazione della Corte di merito per cui "nessuna obbiettiva circostanza" consentiva all'imputato di ritenersi in regola con la sua licenza e la realtà acquisita al processo e correttamente evocata nella sentenza impugnata e cioè che, nel caso di specie, la condotta ha una sua significativa specificità, giacché non di porto senza licenza di pistola si tratta, bensì di porto di pistola con licenza scaduta, circostanza questa che, se non esclude certo l'elemento oggettivo del reato contestato, dato dal portare in luogo pubblico illegalmente armi ed il porto con licenza scaduta è condotta oggettivamente;
contra legem, non può non avere conseguenze di rilievo in relazione al riconoscimento in concreto del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
La sentenza inoltre riporta per intero la tesi difensiva e da atto della fondatezza delle circostanze evocate dall'imputato, quali lo status di importante imprenditore, il rilascio della licenza per il porto di pistola rilasciata dal 1999 e puntualmente rinnovata anno in anno non solo all'imputato ma anche ad padre ed al fratello, vittime, in passato, di "avvertimenti"; quest'ultima circostanza non viene ripresa nella motivazione, ma è stata posta in evidenza nei motivi di gravame, di guisa che, al pari delle altre, può rientrare nella versione difensiva di cui il giudice dell'appello, nella sua oggettività fattuale, afferma e scrive di non dubitare. Orbene, dette circostanze, se rapportate alla specificità della condotta, porto di pistola con licenza scaduta di validità, non possono però non rilevare ai fini della prova sul dolo dell'imputato, costituendo esse peculiarità significative, di natura indiziaria, certo, ma convergenti tutte verso un sereno giudizio di buona fede in capo all'agente, accreditando esse, in assenza di elementi contrari non individuati ne' indicati dal giudice di merito, che del tutto verosimilmente l'imputato agì nella sicura convinzione di essere in possesso di una valida licenza di porto d'arma così come accadeva dal 1999.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte la sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché non colpevole l'imputato del reato contestatogli, come si evince dai dati fattuali accertati dai Giudici di merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009