Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'istituto previdenziale, non potendo essere rimessa al datore di lavoro alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità in questione, quali le condizioni attinenti alla sussistenza della malattia o all'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle c.d. fasce orarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12464 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PUTATURO D. VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Eugenio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv. Vincenzo Cerioni Giovanna Biondi che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LL AR;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 3 febbraio 2000, n. 1480 (R.G.N.460/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28/2/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA RA adiva il Pretore del lavoro di Ravenna proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui l'INPS le aveva intimato la restituzione della somma di lire 897.102, erogatale dal datore di lavoro in sovrappiù rispetto a quanto alla stessa dovuto a titolo di indennità di malattia conseguente ad infortunio. Nella resistenza dell'Istituto e all'esito della istruttoria il Pretore, con sentenza del 18 novembre 1998,in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto rilevando che la lavoratrice aveva compensato il debito nei confronti del datore, derivante da quanto indebitamente ricevuto, con il credito vantato nei confronti di questi per le somme spettantile a seguito della risoluzione del rapporto sicché era precluso all'Istituto l'esercizio del potere di recupero.
Avverso la decisione proponeva gravame l'INPS che insisteva nelle proprie richieste assumendo, tra l'altro, che l'eccezione di compensazione non poteva essere rilevata dal Pretore d'ufficio, ai sensi dell'art.1242 c.c. ed era comunque tardiva. Nella contumacia della RA, il Tribunale locale, con sentenza del 3 febbraio 2000, confermava la pronuncia pretorile. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt.6, comma 1, punto 8,legge 11 gennaio 1943, n. 138, 74, comma 1, legge 23 dicembre 1978, n. 833, 1, commi e, 6 e 7 DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.33, 1242 c.c., 416 c.p.c. nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che si fosse realizzata, nella specie, una ipotesi di estinzione del debito della lavoratrice, senza considerare che non si poteva tenere conto del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti del datore a titolo di retribuzioni arretrate, trattandosi di una vicenda giuridica e di fatto del tutto distinta da quella tra l'Istituto e la debitrice.
In via subordinata, si deduce che erroneamente il Tribunale ha respinto la censura di violazione dell'art. 1242 c.c. sul rilievo che il Pretore, pur in difetto di una tempestiva eccezione della RA ex art. 416 c.p.c., ha rilevato d'ufficio la compensazione tra i crediti della lavoratrice e quelli del datore di lavoro, tra i quali era da comprendere anche i crediti derivanti dalla indebita percezione dell'indennità di malattia. Ed invero, non è condivisibile l'argomento secondo cui trattavasi di una questione di legittimazione dell'INPS, rilevabile d'ufficio, più che di compensazione, poiché a ben vedere al difetto di legittimazione passiva si è pervenuti, nel caso in esame, pur sempre attraverso una operazione di compensazione.
Il motivo va accolto perché fondato.
Ai sensi dell'art. l del DL 30 dicembre 1979, n. 663,convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore l'indennità di malattia come "adiectus solutionis causa", atteso che la titolarità della relativa obbligazione, di natura previdenziale, fa capo esclusivamente all'INPS che è l'unico soggetto obbligato ad erogarla;
ne consegue che, qualora tale indennità, anticipata dal datore si lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebita è l'Istituto previdenziale, non potendo essere rimessa al datore di lavoro alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti condizionanti la spettanza dell'indennità in questione, quali le questioni attinenti alla sussistenza della malattia o all'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle c.d. fasce orarie (cfr., Cass., 4 giugno 1996, n. 5185; vedi anche Cass., 8 gennaio 2003, n. 99; 20 gennaio 1993, n. 696, sul datore di lavoro come "adiectus solutionis causa").
Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata sentenza che ha negato il diritto dell'INPS di procedere al recupero, senza considerare che l'Istituto era invece l'unico soggetto legittimato ad agire in presenza di una somma che era stata indebitamente erogata alla lavoratrice dal datore come "adiectus solutionis causa" e che - a parte la non tempestività della relativa eccezione - non poteva essere oggetto di compensazione con il maggior credito vantato nei confronti del datore, a titolo di spettanze conseguenti alla risoluzione del rapporto di collaborazione, proprio perché si trattava di una vicenda giuridica del tutto distinta da quella tra l'Istituto e la debitrice.
Il ricorso deve perciò essere accolto e la sentenza impugnata va cassata. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384,comma 1, c.p.c., decide la causa nel merito rigettando l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Nulla per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003