Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12464
CASS
Sentenza 25 agosto 2003

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Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'istituto previdenziale, non potendo essere rimessa al datore di lavoro alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità in questione, quali le condizioni attinenti alla sussistenza della malattia o all'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle c.d. fasce orarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12464
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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