Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10617 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
IN NO DEI OL ALIANO1 0 6 1 7 / REPUBBLICA ITALIAN. / 01 LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto hu ver curent SEZIONE TERZA CIVILE donni RCA - flove sull'evento. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22549/98 NICASTRO Dott. Gaetano Consigliere SABATINI Dott. Francesco Cron.23235 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 3615 Consigliere Ud. 07/03/01 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. FRISONI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 03 AGO. 2001 il IL CANCELLIERE GIUSEPPE ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO FILIPPUCCI, che lo difende anche LIRE 1500 CANCELLER disgiuntamente agli avvocati ENRICO CROCETTI BERNARDI, DANIELE DOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente 0400951
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Torino, in persona 0400952 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2001 domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio 455 dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che la difende anche 1 3 disgiuntamente all'avvocato LUCIA ADINOLFI, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
NO IA LUCA;
intimato avverso la sentenza n. 746/98 del Tribunale di RAVENNA, Sezione II Civile, emessa il 27/04/98 e depositata il 09/09/98 (R.G. 320/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18 novembre 1985 RI TE, nella veste di danneggiato, ha convenuto dinanzi al giudice di pace di Ravenna il conducente proprietario dell'autovettura Ibiza e l'assicuratrice Axa e ne ha chiesto la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'incidente avvenuto il 15 gennaio del 1995, tra l'auto del RI e l'auto del convenu- to. Si costituiva il VI e proponeva domanda ricon- 2 3 venzionale per danni anche nei confronti della RCA Lloyd Adriatico, chiamato in causa. Istruita la lite il giudice di pace con sentenza del 28 giugno 1996 dichiarava che il sinistro si era verificato per colpa concorrente dei due protagonisti gravante nella misura del 60% а carico del RI e nella misura del 40% a carico del VI e provvedeva alla liquidazione dei danni. La decisione era appellata dal RI con appello principale e dalla assicuratrice Axa con appello inci- dentale;
resistevano contumaci le altre parti. Con sen- tenza del 9 settembre 1998 il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'appello, rigettava l'appello princi- pale, accertava la responsabilità esclusiva del RI e lo condannava in solido con il Lloyd Adriatico alla restituzione delle somme percepite, aumentate degli in- teressi legali;
condannava inoltre il RI in favore dell'Axa alla rifusione delle spese del giudizio di ap- pello. Per quanto qui ancora interesse il Tribunale, rie- saminate le prove, riteneva che la responsabilità dell'incidente dovesse essere imputata unicamente al RI che aveva effettuato una repentina manovra di conversione a sinistra, senza prima sincerarsi che nes- sun altro veicolo, al quale era dovuta la prescritta 3 precedenza, provenisse da tergo. Contro la decisione ricorre il RI con l'unico articolato motivo;
resiste la società Axa con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine all'unico motivo, in cui si deduce la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione su punti decisivi e, nel corpo delle argomentazioni, la violazione di legge con riguardo alle regole ella circolazione stra- dale sul sorpasso e sulla svolta a sinistra. Le censure, che per quanto riguarda la diversa ri- costruzione dei fatti proposta dal ricorrente, presen- tano un profilo di inammissibilità, posto che attengono ad un prudente apprezzamento delle prove compiuto dai giudici del riesame, con adeguata motivazione, si sof- fermano in particolare su tre elementi: a. una traccia di frenata della Ibiza guidata dal VI, di dodici metri, descritta nel verbale dei ca- rabinieri;
b. la svolta a sinistra effettuata dal RI se- condo le nuove regole del codice della Strada, e cioè segnalando la svolta e avvicinandosi il più possibile al margine sinistro;
c. la sanzione contestata al VI (art. 148 com- mi 2 e 15 Nuovo C.S.) che rileverebbe una imprudenza e negligenza nella fase di un sorpasso di un veicolo in- termedio. Sorpasso tentato sulla sinistra e finito con l'urto contro l'auto del RI intenta in regolare svolta. Senonchè le censure appena riassunte, nei punti ri- tenuti decisivi, non colgono la ratio decidendi su cui si fonda la decisione dei giudici di merito, i quali, nel contesto delle prove, hanno tenuto conto, ed anali- ticamente, delle deposizioni testimoniali (che infatti il ricorrente completamente trascura) sulla dinamica dell'incidente, descrivendo la repentinità della mano- vra di conversione del RI, tale da rendere impre- vedibile la sua condotta contraria alle regole generali di prudenza, poiché poneva in essere una situazione di pericolo per le autovetture che seguivano l'auto nel flusso del traffico che non presentava particolari ostacoli. Sulla base di tali testimonianze, correlate agli altri elementi di prova, appariva un quadro dinamico in cui il nesso di causalità era determinato, come fattore esclusivo e determinante, dalla repentinità della mano- vra. E tale era il punto della decisione da porre in criticando eventualmente le testimonian- contestazione, ze date. 5 Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
109T 250.0001 Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costi- 456T410000 tuite le spese di questo giudizio di cassazione. [TOT. 2900001 Roma, 7 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Соба Цагда Bench Ih IL CANCELLERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, a 2 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE RATE ROMA 2 Registrato in ga 8 OTT. 2001 4 Wh4 Rive 290.000 DUECENTO VANIAMILA p. Dirigente Area Servi (D.ssa Maria Grazia DIPILIPPOY il Responsabile Servizie Atti Giudiz (Dr. M. RACCICHIN) 6