Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONE3 3 82 03 Ogg.: Lavoro E SU EM DI AS LA CO SEZION R. G. 21591/01 Cron. N. 7703 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.Trezza -Presidente- 1. Dott. Vincenzo 2. " Donato Figurelli -Consigliere- Ud. 22.11.2002 Pietro Cuoco -Consigliere- LL3. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4. . Maura La Terza -Consigliere- 5 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA SO MA, elettivamente domiciliata i Roma, Via Otranto 18, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Panici, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
FR TA Intimata per la cassazione della sentenza n. 28209 del Tribunale del Lavo- ro di Roma del 12.11.1999/18.9.2000 nella causa n. 3383 R. G. 1996. 4787 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Pier Luigi Panici per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 28.9.1995, NU SO conveni- va in giudizio dinanzi al Pretore di Roma TA ES: a) per sentire dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenzia- mento a lei intimato in data 5.9.1995; b) per sentir ordinare alla resistente l'immediato ripristino del rapporto di lavoro con la condanna della medesima a corrispondere ad essa ricorrente le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento sulla base di £.
1.842.000 mensili, oltre ai contributi previdenziali ed assicurati- vi;
c) in ogni caso, per sentir condannare la resistente al risarci- mento dei danni per l'illegittima risoluzione del rapporto di lavo- ro, nella misura delle retribuzioni perduta dal licenziamento fino al reperimento di altra occupazione, da calcolarsi sulla base di £.
1.842.000 mensili, oltre accessori. Premetteva al riguardo di avere lavorato alle dipendenze della ES fino al 5.9.1995, data in cui era stata licenziata;
di avere svolto mansioni di commessa addetta alla vendita con re- tribuzione mensile di £. 1.842.000; che il licenziamento aveva natura disciplinare ed era affetto da nullità, perché disposto in violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (mancata conte- 3 stazione dell'addebito e mancata audizione a difesa). La convenuta, costituendosi, eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso e l'inammissibilità e/o improcedibilità dello stesso per mancato esperimento della procedura di conciliazione;
contestava nel merito la fondatezza della domanda. All'esito, l'adito Pretore, con sentenza del 13.4.1996, dichiarava la nullità del licenziamento e per l'effetto l'attuale vigenza del rap- porto di lavoro, condannando la convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dal licenziamento fino alla data dell'effettivo ripri- stino, in misura pari alla retribuzione globale di fatto di £. 1.842.000, oltre accessori. Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla ES, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Roma, con senten- za 12.11.1999/18.9.2000, che così disponeva: a) dichiarava ille- gittimo il licenziamento;
b) ordinava alla ES di riassu- mere la SO entro tre giorni o in mancanza a risarcirle il dan- no versandole un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retri- buzione globale di fatto, oltre accessori;
c) condannava la SO a restituire alla controparte quanto percepito per il periodo pre- cedente la sentenza pretorile, oltre interessi dalla domanda;
d) condannava l'appellante al pagamento a favore dell'appellata delle spese del grado. Il Tribunale, ritenuto che il licenziamento in questione avesse ontologicamente natura disciplinare e che non fosse stata rispet- tata la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, considerava tale licenziamento non viziato da nullità, ma illegit- timo, con la conseguenza della sua riconducibilità nell'ambito dell'area della tutela obbligatoria, di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966, e non in quella della tutela reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la SO sulla base di due motivi. La ES non ha svolto difese in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 112, 329 e 434 C.P.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Al riguardo osserva che la decisione di appello è incorsa in vizio di ultrapetizione, in quanto l'appellante ES non aveva proposto alcuna domanda riconducibile alla problematica della nullità o illegittimità del licenziamento. La censura è infondata. Dall'esame dell'atto di appello si evince che la ES si dolse che il primo giudice avesse disatteso i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con riguardo alle conseguenze san- zionatorie derivanti dal licenziamento intimato senza il rispetto delle garanzie prevista dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Orbene in tale prospettiva è riduttiva la lettura dell'atto di ap- 5 pello nel senso indicato dalla ricorrente, atteso che il richiamo alla problematica nullità- illegittimità del licenziamento è senza dubbio presente nell'atto di gravame. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1979 e dell'art. 1418 Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. In particolare la difesa della SO ripercorre tutta la complessa vicenda del progressivo inserimento del licenziamento disciplina- re nell'ambito della previsione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, richiamando gli interventi della Corte Costituzionale (sen- tenze n. 204 del 1982 e n. 427 del 1989), che avevano esteso al licenziamento disciplinare le garanzie procedimentali di cui all'anzidetto art. 7, per dedurne che la violazione di tali garanzie determina una nullità radicale del licenziamento così intimato e non una semplice illegittimità. In questa ottica la difesa della ricorrente sottopone a serrata cri- tica l'orientamento, seguito dal Tribunale di Roma e conforme a quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 3965, n. 3966 e n. 4844 del 1994), denunciandone i limiti e la non rispondenza ai principi di civiltà giuridica ricavabili dal ri- cordato art. 7 e ribaditi dal giudice delle leggi. Gli esposti rilievi sono infondati. Le ricordate sentenze delle Sezioni Unite hanno risolto il contra- sto giurisprudenziale maturato nell'ambito della Sezione Lavoro circa la sanzione applicabile al licenziamento disciplinare inti- 6 mato senza il rispetto dell'art. 7 Statuto dei lavoratori. Un primo orientamento sosteneva la nullità del licenziamento per violazione di norma imperativa (art. 1418 Cod. Civ.), con conse- guente attribuzione delle retribuzioni successive al licenziamento e fino alla riassunzione;
un secondo orientamento riteneva la procedura viziata per difetto del procedimento e quindi il licen- ziamento inefficace, perché illegittimo;
altro orientamento rite- neva che non si versasse in ipotesi di invalidità, ma di carenza di potere, e quindi ingiustificato, con gli effetti (tutela reale) propri della vis espansiva dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 per i rapporti ivi previsti e per i diversi rapporti, non rientranti in tale previsione (tutela obbligatoria), con l'effetto dell'obbligazione alternativa (scelta del datore di lavoro tra la riassunzione o la corresponsione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966). Le Sezioni Unite hanno accolto sostanzialmente quest'ultimo in- dirizzo, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, stante la abbondanza delle argomentazioni svolte, non scalfite dalle censure della ricorrente, non potendosi configurare il rispetto del procedimento come un bene in sé tutelato in via autonoma, in mancanza di un'espressa regolamentazione del legislatore delle conseguenze di un licenziamento disciplinare intimato con vizio della procedura. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, dichiarando l'illegittimità del licenziamento in questione e ricon- 7 ducendolo nell'ambito della tutela obbligatoria, dal che la con- danna del datore di lavoro a riassumere l'appellata entro tre giorni o, in mancanza, a risarcirle il danno versandole una inden- nità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non avendo svolto alcuna difesa la parte intimata.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Cosi deciso in Roma addì 22 novembre 2002 EHCHTS DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 27 ISTO DA OGNI SPESA, TASSA Il Consigliere relatore estensore Il Presidente DRITY ALS DELL'ART. 10 Viiceuro Trebra Alessandro de Reusi LA LOGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERE Deporaz cellaria JERE