Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, non vale ad escludere l'applicazione della sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 9 L. n. 251 del 2005, la recidiva contestata genericamente, senza alcuna specificazione in ordine alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., posto che l'inequivoco tenore letterale della norma ed il carattere di specialità della stessa non ne consentono l'applicazione in via estensiva. Ne deriva che la genericità della contestazione della recidiva con mero richiamo all'art. 99 cod. pen. non può essere ritenuta implicitamente comprensiva anche della specifica ipotesi della recidiva reiterata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2006, n. 27859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27859 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
58 REPUBBLICA ITALIANA
27 859 /06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 13/07/2006
SENTENZA
N. 2494106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO
N. 015635/2006 2. Dott. TURONE GIULIANO CESARE "
3. Dott. CORRADINI GRAZIA "
4.Dott. URBAN GIANCARLO "T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : ле
N. IL 29/02/1976 1) IN VINCENZO
avverso ORDINANZA del 23/02/2006
TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere URBAN GIANCARLO lette/sentite le conclusion the P.G. Dr. Amelio Gohanadel
Con ordinanza emessa in data 23 febbraio 2006 il Tribunale di Torino, quale giudice dell' esecuzione, rigettava l' incidente di esecuzione proposto nell' interesse di IN EN avverso l'ordine di esecuzione emesso dal
P.M. nella parte in cui aveva escluso la sospensione della esecuzione ai sensi dell' art. 656 comma 5 c.p.p.; il Tribunale riteneva che si versasse nell' ipotesi di cui all' art. 656 comma 9 lettera c) c.p.p. introdotto dall' art. 9 della legge 5 dicembre
2005 n. 251, immediatamente applicabile nella specie perche' da considerare norma dicarattere processuale.
Propone ricorso per cassazione il difensore del condannato rilevando p violazione di legge, in quanto l' ipotesi prevista dall' art. 656 comma 9 lettera c)
c.p.p. sarebbe configurabile soltanto in presenza di contestazione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p., mentre nel caso di specie era stata contestata la recidiva non qualificata "ex art. 99 c.p.", senza alcun riferimento al comma 4.
Si rileva inoltre che la novella legislativa introdotta con legge n. 251/05 sarebbe applicabile soltanto nei riguardi delle situazioni definite dopo l' entrata in vigore della legge medesima e non gia' quelle divenute irrevocabili con la precedente normativa. resta assorbita la seconda questione).Il ricorso e fondato per quanto attiene alla recidiva (mentre
Ү La recidiva contestata genericamente con richiamo all' art. 99 c.p., senza alcuna specificazione della ricorrenza dell' ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso articolo, non vale ad escludere l' applicazione della sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell' art. 656 comma 9 lettera c) c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (art. 9): l' inequivoco tenore letterale della norma e il carattere di specialita' della stessa non consentono la sua applicazione in via estensiva, poiche' la genericita' della contestazione non puo' essere ritenuta implicitamente comprensiva anche della specifica ipotesi della recidiva reiterata.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.
1 P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla 1'
ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006. Il Presidentejulli Il Consigliere estensore lelu
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
3 AGO 2006
CAS L CANCELLIERE M
E
R
Pietro DI Mad P
U
E
S
N
T
O
E
Z
I
A
R O
2