Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di liquidazione dei compensi ad ingegneri ed architetti, l'art. 7 della legge 143/1949, nel disporre che "quando un incarico viene affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa", va interpretato (in ossequio al canone fondamentale di ermeneutica legislativa secondo il quale la norma giuridica va interpretata privilegiando il suo tenore letterale, e, solo quando tale significato non sia chiaro ed univoco, con ulteriore riguardo al criterio logico, al fine di individuare, a mezzo di una congrua valutazione del fondamento della norma stessa, la precisa intenzione del legislatore, avendo cura di ricavarla dal testo oggetto di specifico esame) nel senso che l'operatività della citata tariffa è limitata ai soli collegi dei quali siano membri soggetti appartenenti alle categorie professionali degli ingegneri e/o degli architetti, atteso che, proprio in ragione di questa omogeneità di appartenenza e della unitarietà delle prestazioni dei singoli componenti il collegio, a ciascuno di costoro è legittimamente liquidata per intero la tariffa fissata "ex lege".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato OR DINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE VERCELLI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, c/o avv.to MONTESANO, difeso dagli avvocati SZEGO LUDOVICO, MONTESANO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 329/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 27/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Francesco BRASCHI, per delega dell'Avv. M. SANINO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 14 novembre 1995 il Dr. IO OR - premesso che il 30 gennaio 1991 il Comune di Vercelli lo aveva nominato componente della commissione di collaudo di un'opera pubblica, incarico "assentito" dalla Regione Piemonte e da lui accettato;
che l'amministrazione comunale aveva riconosciuto di essere sua debitrice del compenso;
che il credito residuo, avendo ricevuto dalla p.a. committente L. 30.244.125, era, secondo le indicazioni della parcella del 14 aprile 1994, di L. 26.605.730, oltre agli interessi - chiese al pretore di Torino, ottenendolo il 23 novembre 1995, che si ingiungesse a quella amministrazione comunale il pagamento di detta somma di danaro.
Al decreto si oppose il Comune negando il credito sotto vari profili, in particolare sotto quello dell'impossibilità giuridica per il OR, non architetto ne' ingegnere, di avvalersi della tariffa professionale di costoro.
Il OR negò fondatezza all'opposizione rilevando fra l'altro che l'importo complessivo della sua parcella, di L. 56.849.856, corrispondeva al compenso "pro capite" fissato dalla commissione di collaudo il 7 settembre 1991 e comunicato quel giorno stesso alla amministrazione comunale committente che lo aveva "riconosciuto".
Con sentenza del 4 gennaio 1997 il pretore accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il OR alla restituzione della somma di L. 35.860.346 ricevuta dall'amministrazione comunale in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto "medio tempore" ottenuta.
Adito con il gravame del OR, resistito dal Comune che ha ulteriormente negato di aver "riconosciuto" il credito nella misura dedotta "ex adverso", il tribunale di Torino, con la pronunzia del 27 gennaio 1998 , in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha rigettato la domanda.
In particolare, il tribunale, nell'accogliere il primo motivo di doglianza concernente la nullità ex art. 2231 c.c. dell'incarico conferito al OR ritenuta dal pretore per non essere quegli un "tecnico", ha osservato che in proposito quel giudice non aveva considerato il disposto dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all F. Questa norma, infatti, consente alla p.a. committente la collaudazione di un'opera pubblica di notevole importanza - quale era certamente quella, oggetto dell'incarico, di adeguamento di un impianto di incenerimento alla vigente normativa del costo di L. 23.089.087.000 - ad una commissione composta da membri tecnici ed amministrativi: ciò perché la collaudazione è diretta alla verifica della regolarità dell'opera pubblica sotto il duplice profilo tecnico ed amministrativo.
Infondato però era il secondo motivo del gravame con il quale il OR si era doluto del non aver il pretore riconosciuto il suo residuo credito di L. 26.605.730 costituito, a tenore della parcella del 14 aprile 1994, dalla maggiorazione per incarico parziale, perché revocato, nella misura di L. 11.369.977, da rimborso spese per L. 14.114.447, e da residui onorari in L.
1.121.306. Le risultanze processuali avevano fatto acquisire essere il OR, non ingegnere ne' architetto ma funzionario regionale, che il compenso venne preventivamente fissato "forfaittariamente" in L. 57.184.231 con delibera della giunta comunale di Vercelli del 7 maggio 1991; che la commissione di collaudo, composta da tre membri, espletò in parte l'incarico affidatole poiché, essendosi dimesso l'unico membro tecnico del collegio dei collaudatori, il commissario straordinario preposto al comune di Vercelli revocò l'incarico agli altri due componenti.
Corretta era pertanto sul punto la decisione del pretore poiché al OR non avrebbero potuto riconoscersi i compensi previsti dalla "tariffa" degli ingegneri e degli architetti approvata con la legge 2 marzo 1943 n. 143 concernente categorie professionali cui l'appellato era assolutamente estraneo;
ciò tanto più che il compenso era stato preventivamente e "forfaittariamente" fissato per il compimento dell'incarico.
Ove poi si ritenesse in concreto operante quella "tariffa, doveva comunque considerarsi che il OR non si era dato carico di specificare quali attività i membri della commissione avrebbero dovuto compiere per l'espletamento dell'incarico, quali di queste erano state espletate prima della revoca dell'incarico ne' l'entità delle spese sostenute per il suo parziale espletamento. L'appellante non aveva fornito la prova dell'insufficienza della somma di L. 30.244.125, già ricevuta, a soddisfare il credito per l'attività espletata ed il rimborso delle relative spese sostenute, prova questa necessaria poiché era circostanza acquisita il mancato "riconoscimento" del maggior credito da parte dell'amministrazione comunale avendo costei solo manifestato la volontà di "definire" e "chiarire il rapporto con l'appellante".
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ha proposto ricorso il OR;
ha resistito con controricorso il Comune di Vercelli.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 7 della legge 2 marzo 1949 n. 143 ed il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Il tribunale - osserva il OR - pur avendo dichiarato valido il rapporto negoziale (che il pretore aveva ritenuto nullo ex art. 2231 c.c.) con la committente amministrazione comunale, ha negato il residuo credito liquidato sulla scorta della tariffa professionale degli architetti ed ingegneri di cui alla legge n. 143 del 1949 nella considerazione dell'essere stato l'odierno ricorrente,
dirigente regionale, componente amministrativo e non tecnico della commissione istituita per il collaudo di un'opera pubblica. Palese è la pretermissione dell'art. 7 della disciplina indicata - "a ciascuno dei membri del collegio è dovuto il compenso risultante dall'applicazione della tariffa degli ingegneri e degli architetti". L'unicità degli atti di collaudo non redatti separatamente in base a specifiche competenze costituisce la "ratio" di tale disposizione che introduce un'omologazione fra membri tecnici e non del collegio di collaudo.
Il giudice dell'appello non ha reso sul punto prospettato dalle parti motivazione alcuna.
Osserva il collegio che, secondo il canone fondamentale di ermeneutica legale, posto dall'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale", la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, privilegiando il suo tenore letterale, non potendosi al testo della legge attribuire altro senso se non quello reso palese dal significato proprio delle locuzioni impiegate secondo la loro connessione.
Solo quando tale significato non sia chiaro e univoco, sì da poter indurre ad una incerta interpretazione della norma, è consentito ricorrere al criterio logico al fine di individuare, a mezzo di una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa intenzione del legislatore avendo cura di ricavarla dal testo oggetto di specifico esame e solo, in via subordinata e complementare, quale può desumersi da un più ampio complesso normativo nel quale la norma si inserisce;
se residua ragione di dubbio la controversia deve essere decisa secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico (vedasi "ex multis" la pronunzia di questa corte n. 4711/95). Nel caso che occupa la corte l'art. 1 della legge 2 marzo 1949, di "approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti" - della quale il ricorrente assume violato l'art.
7 - recita testualmente :"la presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti".
L'art.7 poi dispone "quando un incarico viene affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa".
Il chiaro significato delle locuzioni impiegate nelle norme indicate e la loro connessione lessicale non danno adito a dubbio alcuno in ordine all'operatività della "tariffa" limitata ai soli "collegi" dei quali sono "membri" soggetti appartenenti alle categorie professionali degli ingegneri e/o degli architetti;
ed in ragione di questa omogeneità di appartenenza e della unitarietà delle prestazioni dei singoli componenti il collegio, in quanto tutte dirette alla realizzazione dell'unico incarico, a ciascuno di costoro si applica per intero la tariffa.
Di tanto il giudice del merito ha tenuto, per quel che in questa sede rileva, sufficientemente conto, avendo considerato la specificità della "tariffa" in esame e, di conseguenza, escluso che questa potesse applicarsi nella liquidazione del compenso di un componente "non tecnico", quale è l'odierno ricorrente, del collegio di collaudazione dell'opera pubblica;
con la conseguenza che doveva in proposito aversi riguardo a quello prefissato dalla pubblica amministrazione committente ed accettato dal OR per il compimento dell'incarico ed all'incompleto espletamento. Con il secondo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il OR denunzia la violazione degli artt. 13, II comma,
della legge 2 marzo 1949 n. 143 e 5 del d.m. 21 agosto 1958 ed il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo della controversia.
Il dissidio logico - sostiene il ricorrente - è manifesto "tra il primo motivo ritenuto giuridicamente fondato e la risposta negativa al secondo motivo"; il che peraltro implica l'inosservanza dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 143 del 1949. Invero, essendo stato il compenso fissato "forfaittariamente" con la delibera di giunta di conferimento dell'incarico, a fronte della revoca del medesimo per fatto non imputabile al collaudatore all'odierno ricorrente non incombeva alcun onere di allegazione e di prova concernente l'attività svolta, essendo le somme esposte a credito nella parcella conseguenti alla pedissequa applicazione del II comma dell'art. 13 della legge citata: in punto di rimborso delle spese nella misura inferiore al 60% nel limite stabilito dalla legge e di maggiorazione degli onorari per l'incarico parzialmente eseguito perché revocato.
La partecipazione dell'odierno ricorrente, dirigente regionale, alla commissione di collaudo è regolata dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10 anche in funzione dei corrispettivi che vengono determinati con atto amministrativo in limiti numerici annuali e negli importi.
Anche queste censure debbono essere disattese.
Non è ipotizzabile il vizio di motivazione contraddittoria - che si traduce nell'insanabile dissidio logico fra le proposizioni interne al discorso giustificativo che sorregge la pronunzia su un capo o su più capi connessi della domanda giudiziale - quando il dissenso ed il consenso del giudice attengono a distinte questioni insorte fra i contendenti.
Nella specie, il giudice dell'appello abbia esposto, accogliendo il primo motivo del gravame e dissentendo sulla questione dal pretore, ha giudicatole valida la partecipazione con coseguente spettanza del compenso, di un componente "non tecnico" alla commissione di collaudo di un'opera pubblica.
Successivamente, disattendendo il secondo motivo del gravame e negando l'operatività della "tariffa" propria degli ingegneri e degli architetti nella determinazione del compenso al componente estraneo a dette categorie professionali, ha risolto una diversa questione, del tutto autonoma, la cui soluzione non interferisce con quella data alla prima.
Le residue censure, in quanto postulano l'operatività di detta "tariffa" esorbitano dall'economia argomentativa che sorregge la sentenza impugnata ed attengono alla disciplina emanata dalla Regione Piemonte per il conferimento di incarichi da questa ai propri dipendenti, si rivelano inidonee alla cassazione della sentenza impugnata.
Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente a pagare, alla p.a. resistente, le spese del giudizio di legittimità.
Queste sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in L. 132.000, oltre L.
2.500.000 per onorari.
Roma, il 20 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001